Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32874 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32874 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23716/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-controricorrente –
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 5175/2022 depositata il 26/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2025
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che
AVV_NOTAIO proponeva ricorso per ingiunzione di pagamento, deducendo a fondamento della domanda:
-) che, essendo egli assegnato fino al 23 febbraio 2010 alla sede di Sant’Elpidio a Mare (FM) e poi, a far data dal 24 febbraio 2010, alla nuova sede di Marino (RM), in previsione dell’imminente trasferimento aveva alienato al AVV_NOTAIO -subentrato nel suo contratto di locazione a Sant’Elpidio a Mare – svariati beni mobili ubicati nello studio notarile;
-) che l’importo della compravendita sarebbe stato concordato in complessivi euro 34.024,56, comprensivi dell’IVA, per il quale il AVV_NOTAIO emetteva fattura n. 73 del 4 febbraio 2010 ‘con l’accordo che la stessa, dopo un acconto contestuale all’emissione di euro 15.000.00, sarebbe stata interamente saldata con due versamenti di pari importo da effettuarsi il primo entro il 31/03/10 ed il secondo entro il 30/04/10′;
-) che l’acquirente AVV_NOTAIO COGNOME, dopo aver pagato due acconti, uno di euro 15.000,00 ed un secondo di euro 8.824,56, sebbene reiteratamente invitato a corrispondere il saldo di euro 10.200,00, dichiarava di non essere tenuto al pagamento del residuo.
Avverso il decreto ingiuntivo, richiesto ed ottenuto dal AVV_NOTAIO con clausola di provvisoria esecuzione, il AVV_NOTAIO proponeva opposizione, formulando anche domanda
riconvenzionale e deducendo in particolare non essere vero che il AVV_NOTAIO avesse alienato anche i seguenti beni, e cioè una porta in cristallo, tre climatizzatori; tre condizionatori, una parete divisoria con vetri.
Con sentenza n. 1578/2016 il Tribunale di Velletri rigettava l’opposizione, sulla base dell’istruttoria esperita, ed in particolare sulla base di due deposizioni testimoniali, e riteneva che, in forza di tali dichiarazioni unitamente alla considerazione dell’uso dei beni menzionati da parte dell’opponente, risultava integrata una presunzione grave precisa e concordante per affermare l’esistenza della compravendita contestata nonché, implicitamente, del prezzo.
Avverso tale sentenza il AVV_NOTAIO proponeva appello, al quale resisteva il AVV_NOTAIO.
Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste NOME COGNOME con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Il ricorrente ed il resistente hanno depositato rispettive memorie illustrative.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Nullità della sentenza – violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 132, 112, 115, 116 c.p.c. – omessa o contraddittoria motivazione. Violazione del principio della domanda e delle disponibilità delle prove’.
Lamenta che l’impugnata sentenza non rende alcuna spiegazione, né in favore né contro il AVV_NOTAIO, circa la
dedotta inattendibilità delle testimonianze.
La motivazione, in parte anche contraddittoria, sul punto sarebbe del tutto assente e perciò la sentenza sarebbe nulla ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
1.1. Il motivo è inammissibile, per le ragioni che seguono.
1.2. In relazione alla censura dedotta ex art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il motivo è inammissibile quanto alla pretesa omissione di motivazione circa la deposizione del teste COGNOME, perché in buona sostanza la corte romana non ha enunciato alcuna motivazione sulla censurata inattendibilità di detta testimonianza, ma ha rilevato -sebbene con linguaggio non costituente modello di chiarezza -la non decisività della stessa testimonianza. E lo ha fatto (a) adducendo che il primo giudice aveva dato rilievo all’altra testimonianza ed alla circostanza pacifica che l’opponente aveva usato i beni, nonché (b) dando rilievo alla successiva enunciazione dei profili di infondatezza del secondo e del terzo motivo di appello. In tal modo, la sentenza ha sostanzialmente rigettato il primo motivo di appello, reputando che la questione dell’attendibilità della teste COGNOME fosse irrilevante per essere assorbenti le valutazioni espresse sull’altra testimonianza e sulla detta circostanza, nonché su ciò che era oggetto degli altri due motivi.
In pratica, il motivo addebita all’impugnata sentenza la violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. per avere enunciato una motivazione incomprensibile sull’attendibilità di quella teste, mentre la sentenza ha scelto di non considerarla proprio e l’ha ritenuta irrilevante.
La censura, svolta nel motivo, quanto all’affermazione ‘sulla base di quanto dichiarato dai testimoni’ non è pertinente ad una diversa affermazione di rilevanza della testimonianza: il riferimento ai testimoni è, infatti, relativo a quanto emergente dagli atti di parte e non significa che sia stata valutata pure la
testimonianza COGNOME.
L’ulteriore censura, poi, di omessa spiegazione del mancato accoglimento della critica svolta sull’attendibilità dell’altro teste, il COGNOME, si basa su un elemento aliunde , cioè il tenore dell’atto di appello, riportato in nota (v. p. 12 del ricorso), ed è pertanto estranea alla violazione del paradigma del 132, n. 4, cod. proc. civ., che richiede che il vizio di motivazione emerga dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta su elementi estrinseci desunti altrove (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., n. 20112/2009, Rv. 609353 01).
Semmai, la censura avrebbe potuto essere prospettata sotto il profilo dell’omesso esame ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., oppure, avendo la sentenza affermato che nessuna critica era stata svolta alla testimonianza COGNOME, la contraria deduzione -appoggiata sulla riproduzione nella nota 2 del contenuto dell’atto di appello – avrebbe dovuto denunciarsi come errore ai sensi del n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ. a mezzo di impugnazione per revocazione.
1.3. Infine, sebbene espressamente li invochi nella rubrica del motivo, nulla dice il ricorrente sulla violazione degli artt. 115 e 116 e nemmeno dell’art. 112 cod. proc. civ.; in particolare, sotto quest’ultimo aspetto, non si ragiona per nulla di un eventuale omesso esame di motivi di appello, in manifesta violazione dell’orientamento di legittimità secondo cui ‘Quando la parte che ha interesse all’esame di un fatto – ancorché secondario, ma in astratto rilevante per la dimostrazione del fatto costitutivo della domanda – ne ha rilevato l’esistenza ed ha chiesto di vagliarlo, la censura con cui denunciare l’omesso esame della questione (nella specie già riproposta con l’appello) è da esprimersi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., trattandosi di “error in procedendo” determinato dalla violazione dell’art. 112 c.p.c., e
con deduzioni specifiche e idonee ad individuare il fatto su cui il giudice di merito abbia mancato di pronunciarsi’ (v. Cass., n. 25359/2021), ed ancora ‘In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della omessa pronuncia su un motivo di appello – per erronea lettura del suo contenuto da parte del giudice di merito integra un “error in procedendo” che legittima il giudice di legittimità all’esame degli atti del giudizio, in quanto l’oggetto di scrutinio attiene al modo in cui il processo si è svolto, ossia ai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato; tale deduzione presuppone, comunque, che la censura sia stata formulata nel rispetto delle norme di contenuto-forma del ricorso’ (v. Cass., n. 16028/2023; cfr. anche n. 29952/2022).
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. e agli artt. 115 – 116 c.p.c. – violazione del principio dell’onere della prova e della prudente valutazione della prova’.
Deduce che la corte territoriale avrebbe ritenuto che la prova della compravendita sia stata raggiunta, sia sulla base delle (non meglio precisate) dichiarazioni dei testimoni che dalla circostanza dell’utilizzo dei beni per cui è causa da parte del ricorrente AVV_NOTAIO.
Deduce inoltre che l’affermazione della Corte secondo la quale ‘lo stesso ( il AVV_NOTAIO, n.d.r. ), nel subentrare nella locazione dell’immobile di Sant’Elpidio a Mare, ebbe a prendere in consegna -entrare in possesso -oltre all’immobile anche tutti i beni mobili che si trovavano al suo interno e compresi nell’elenco allegato alla fattura n. 73 del 04/02/10′, esprimerebbe una detenzione di tali beni (fondata sul contratto di locazione dell’immobile, al quale era succeduto il AVV_NOTAIO trovando installati i beni nell’immobile medesimo) che sarebbe incompatibile con un presunto utilizzo dei medesimi beni da parte del AVV_NOTAIO a titolo di proprietà per asserito acquisto dal
AVV_NOTAIO COGNOME.
Lamenta pertanto che la sentenza d’appello avrebbe erroneamente attribuito al possesso/detenzione a titolo di locazione il valore probatorio di un possesso a titolo di proprietà per acquisto, dunque giudicando assolto l’onere della prova, quando, invece, non sussisteva alcun possesso dei beni del AVV_NOTAIO uti dominus (come la stessa Corte di Appello avrebbe riconosciuto), e così incorrendo in violazione di legge.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Il ricorrente deduce la violazione delle norme in tema di onere della prova (art. 2697 cod. civ., artt. 115-116 cod. proc. civ.), in maniera non conforme rispetto agli insegnamenti di questa Corte.
In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, che ribadisce il principio di diritto affermato da Cass., n. 11892 del 2016).
In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo “prudente
apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., n. 20867 del 30/09/2020).
2.3. L’evocazione dell’art. 2697 cod. civ. e della sua pretesa violazione non è svolta, nel modo indicato a suo tempo, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, e ribadito -ex multis – da Cass., n. 26769 del 2018.
2.4. Infine, il motivo censura solo una parte della motivazione.
Invero, la corte di merito ha espressamente e compiutamente affermato che: ‘E sebbene l’appellante eccepisca di non aver mai inteso acquistare i beni in questione, detta eccezione/contestazione è destituita di fondamento proprio perché lo stesso, nel subentrare nella locazione dell’immobile di Sant’Elpidio a Mare, ebbe a prendere in consegna entrare in possesso -oltre all’immobile anche tutti i beni mobili che si trovavano al suo interno e compresi nell’elenco allegato alla fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 04/02/10 e sono stati dallo stesso utilizzati nel citato immobile occupato dopo la disdetta del contratto di locazione da parte dell’appellato; disdetta che il proprietario locatore -sig. COGNOME -aveva accettato senza rivendicare il diritto a trattenere per se i beni aggiunti all’immobile dal conduttore
(secondo quanto prevedeva l’art. 9 del contratto di locazione …’ (v. p. 3 dell’impugnata sentenza).
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ‘Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)’.
Lamenta che la corte di appello non avrebbe rilevato dagli atti di causa che NOME COGNOME proprietario dell’immobile concesso in locazione al AVV_NOTAIO, al quale era poi succeduto, in data 1° gennaio 2010, il AVV_NOTAIO – aveva inviato un fax datato 24 agosto 2011, con cui comunicava di esercitare il diritto di ritenzione dei beni oggetto di causa, previsto dall’art. 9 del contratto di locazione, al AVV_NOTAIO, quale primo destinatario, perché evidentemente proprietario dei beni stessi, non essendo più conduttore dell’immobile, e al AVV_NOTAIO, quale secondo destinatario, perché conduttore dell’immobile.
Tali fatti, decisivi ed oggetto di discussione tra le parti, a detta del ricorrente non sarebbero affatto stati presi in considerazione della corte di merito.
3.1. Il motivo è inammissibile.
La decisività dei pretesi fatti documentali è appoggiata sulla previa valutazione del fax del 24 agosto 2011 ed anche della missiva del 30 gennaio 2010, valutazione che viene sollecitata a questa Suprema Corte alle pagine 17 e 18 del ricorso, ma che è estranea al sindacato di legittimità, sia a mente di granitico orientamento di legittimità (tra le tante, v. Cass., Sez. Un., n. 34476/2019; Cass., n. 5987/2021; Cass., n. 91/2014; Cass., n. 5024/2012), sia, in particolare, nel caso di specie, ove i precedenti gradi di giudizio sono stati definiti con sentenze tra loro conformi, donde la deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 è preclusa ai sensi dell’art. 348 -ter, ora 360, comma 4, cod. proc. civ.
D’altro canto, si invocano i summenzionati documenti come
rappresentanti fatti, ma non si precisa se e come tali fatti sarebbero stati argomentati nel giudizio di appello e dove.
Il ricorrente incorre dunque in manifesta violazione del principio di specificità desumibile dall’art. 366, n. 3, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ., nel testo applicabile al ricorso e successivo all’entrata in vigore del d.lgs. 149/2022, dovendosi osservare che anche la giurisprudenza della Corte EDU (v. la cd. sentenza COGNOME e altri del 28 ottobre 2021) ha chiarito: a) che la ricostruita lettura del «principe d’autonomie du pourvoi en cassation», ovvero dell’art. 366 cod. proc. civ., e in questo caso del numero 3 del primo comma, «garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili» dall’amministrazione della giustizia, quale conformata dalle norme nazionali e dal diritto vivente a fronte delle domande ad essa rivolte»; b) come «tale approccio sia attinente alla natura stessa del ricorso per cassazione che protegge, da una parte, l’interesse del ricorrente a che siano accolte le sue critiche contro la decisione impugnata e, dall’altra, l’interesse generale alla cassazione di una decisione che rischi di pregiudicare la corretta interpretazione del diritto» (§§ 78-79); c) che, in particolare, la Corte di legittimità, leggendo il ricorso nella sua globalità, deve allora poter «comprendere l’oggetto della controversia, così come «il contenuto delle critiche che dovrebbero giustificare la cassazione della decisione impugnata» (§ 110).
Pertanto, in applicazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, ai fini del rispetto del requisito stabilito dall’art. 366, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., debbono essere precisate e riferite, con chiara sintesi idoneamente funzionale ad elidere dubbi di comprensione, le pretese quali svolte nelle fasi di merito, e le risposte date dai precedenti giudici, così da poter apprezzare la concludenza delle censure a quelle risposte, previa ragionata ovvero pertinente menzione sia degli atti dove verificare quanto
così congruamente riportato, sia della loro univoca collocazione nell’incarto documentale come appropriatamente offerto all’esame della Suprema Corte (v. Cass., n. 25873/25; Cass., n. 25447/2025; Cass., n. 25496/2025, che precisa che dalla sentenza COGNOME è dato trarre il principio per cui il principio di ‘autosufficienza del ricorso’ ha il fine legittimo di ‘semplificazione dell’attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia’).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore che dichiara essere antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge; con distrazione in favore del difensore che dichiara essere antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 18 settembre
2025.
Il Presidente COGNOME NOME COGNOME