Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26933 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 26933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8425/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , domiciliati in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) in Liquidazione Coatta Amministrativa , in persona del Commissario Liquidatore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l ‘ AVV_NOTAIOura AVV_NOTAIO dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis
– controricorrente –
avverso il decreto n. 913/2021 del Tribunale di Roma, depositato il 25.2.2021;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del l’11 .9.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udita l ‘ AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
I ricorrenti -già appartenenti al corpo militare della RAGIONE_SOCIALE -chiesero di essere ammessi al passivo della Liquidazione Coatta Amministrativa dell’RAGIONE_SOCIALE per crediti vantati a titolo di retribuzioni arretrate, con riferimento: a) all’equiparazione del loro trattamento economico a quello dei militari di pari grado delle Forze Armate; b) al riconoscimento retroattivo degli avanzamenti di grado conseguiti.
Il Tribunale di Roma ha respinto tutte le domande, rilevando l’impossibilità di «evincere le modalità di calcolo» dei crediti vantati sulla base dei documenti prodotti e di supplire a tale carenza con una c.t.u., ritenuta «meramente esplorativa».
Contro il decreto del Tribunale i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 209 e 99, ultimo comma, legge fall., indicando quattro vizi del provvedimento, tutti illustrati con un’unica e c umulativa argomentazione.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE LRAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
In assenza di memorie illustrative, il Pubblico Ministero ha concluso in pubblica udienza per il rigetto del ricorso, mentre il difensore dei ricorrenti ha insistito per il suo accoglimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denunciano, testualmente e cumulativamente: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c., all’art. 115 c.p.c., all’art. 113 c.p.c. e all’art. 194 c.p.c. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. Vizio di contraddittorietà insanabile della motivazione. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
per mancata ammissione di consulenza tecnica contabile e per omesso esame di documento determinante. Omessa motivazione su un punto decisivo».
Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.
2.1. Innanzitutto, si rileva l’esposizione unitaria e indistinta di pretesi vizi di natura diversa (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.) e con riferimento a una pluralità di norme di diritto, il che rende arduo discernere e apprezzare le singole censure.
Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, nel quale il singolo motivo assume una funzione identificativa condizionata dRAGIONE_SOCIALE sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (v. Cass. nn. 12355/2020; 18202/2008).
2.2. In secondo luogo, il ricorso è in realtà volto a censurare -sia pure in termini radicali -l’accertamento del fatto piuttosto che l’interpretazione e l’applicazione di norme di diritto.
Esplicito, in tal senso, è il riferimento RAGIONE_SOCIALE «errata valutazione delle prove dedotte in causa dai ricorrenti a fondamento sia dell’ an che del quantum ».
Ma anche quelli che formalmente sono presentati come vizi di violazione di legge nascondono, a ben vedere, una censura all’accertamento del fatto. Così è per la pretesa violazione dell’art. 2697 c.c., questione non pertinente in una causa in cui non si discute della ripartizione degli oneri probatori, ma soltanto se siano stati provati o meno i fatti allegati dai ricorrenti a sostegno delle loro domande.
Del tutto immotivati sono i riferimenti all’art. 113 c.p.c. («Pronuncia secondo diritto») e all’art. 194 c.p.c. («Attività del consulente»), mentre, per quanto riguarda la «mancata ammissione
di consulenza tecnica contabile», essa non può rappresentare un vizio censurabile in sede di legittimità, sia perché la valutazione sulla necessità di nominare il consulente spetta al giudice del merito (Cass. nn. 25569/2010; 20820/2006; 26264/2005), sia perché, nel caso di specie, non risulta che le parti abbiano sollecitato in tal senso il giudice, formulando un’apposita istanza istruttoria.
2.3. La violazione dell’art. 115 c.p.c. sembra denunciata con riguardo al principio di non contestazione, rimarcandosi che gli importi richiesti erano esposti in una «tabella riepilogativa» redatta da controparte e da questa non contestata.
Sotto questo profilo, il ricorso manca del necessario requisito di specificità (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), non essendo descritte e riportate le difese di controparte in modo adeguato per supportare la prospettata tesi della non contestazione. Ciò fermo restando che il principio di non contestazione opera con riferimento ai fatti allegati e non al contenuto dei documenti, che rimangono fonti di prova che il giudice deve valutare a seconda che si tratti di documenti aventi efficacia di prova legale (artt. 2700 e 2702 c.c.) oppure sottoposti RAGIONE_SOCIALE regola generale del prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.; e tale è sicuramente la citata «tabella riepilogativa»).
2.4. In merito alle carenze della motivazione del decreto impugnato , denunciate sia come violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per «contraddittorietà insanabile», sia come «omessa motivazione su un punto decisivo», occorre ricordare che l’attuale formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (in seguito RAGIONE_SOCIALE modifica introdotta dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006) non prevede più il vizio di «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione», essendo censurabile soltanto la violazione del «minimo costituzionale», che si verifica nel caso di una anomalia attinente all ‘ esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella
«motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. S.U. n. 8053/2014).
Nel decreto qui impugnato, il Tribunale di Roma ha esposto, sia pure sinteticamente, le ragioni che spiegano la decisione assunta, riassumibili nella ritenuta mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della domanda, con particolare riferimento RAGIONE_SOCIALE ritenuta impossibilità di determinare il quantum debeatur . È il caso di aggiungere che -trattandosi di domanda di ammissione al passivo -la decisione sull ‘ an non avrebbe certo potuto prescindere dall’accertamento del quantum , dato che lo scopo di quel tipo di processo non è l’accertamento del diritto con efficacia di giudicato, bensì soltanto l’attribuzione del diritto di partecipare al concorso per soddisfarsi sul patrimonio dell’ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa (Cass. nn. 7772/2024; 27709/2020).
2.5. Infine, inammissibile per mancanza di specificità è il ricorso anche nella parte finale in cui denuncia l’omessa valutazione della non contestazione delle ulteriori e diverse voci di credito vantate da uno solo degli originari ricorrenti.
Infatti, la mera affermazione che il credito ( rectius : il fatto posto a fondamento del credito) non era stato contestato è priva di qualsiasi descrizione, sia pure sommaria, delle difese svolte dal commissario liquidatore.
L’inammissibilità del ricorso preclude l’esame di qualsiasi ulteriore profilo non sollevato dalle parti, anche se rilevabile d’ufficio, quale quello del possibile difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul rapporto di pubblico impiego del personale militare, quantunque non facente parte delle forze armate (vedi: Corte cost., ordinanza n. 273/1999 e art. 3 d.lgs. n. 165 del 2001).
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
5. Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13 , comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 12.0 00, oltre a spese generali al 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge;
a i sensi dell’art. 13 , comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione