Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2773 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2773 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
dott. NOME COGNOME
Presidente
APPALTO POSSESSO MIGLIORAMENTI
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 15/01/2025 C.C.
dott. NOME COGNOME
Consigliera
R.G. n. 18937/2021
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 18937 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE (P.I.: P_IVA), in persona del l’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOMEC.F.: GNN DIA CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: DSL CODICE_FISCALE)
DE COGNOMEC.F.: DSL CODICE_FISCALE
COGNOME NOME COGNOMEC.F.: DSL CODICE_FISCALE)
NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-intimati-
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Lecce n. 639/2021, pubblicata in data 21 maggio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
La presente controversia trae origine da tre distinti procedimenti, riuniti sin dal primo grado, aventi il seguente oggetto: a) i germani NOME, NOME e NOME COGNOME hanno agito in giudizio nei confronti della De RAGIONE_SOCIALE e di NOME
COGNOME per ottenere il rilascio di un immobile di loro proprietà ed il risarcimento dei danni per il mancato godimento dello stesso; b) i germani COGNOME hanno, poi, agito in giudizio anche nei confronti di Euroitalia S.r.l. per ottenere il rilascio del medesimo immobile, l’ eliminazione di una serie di servitù gravanti sullo stesso ed il risarcimento dei danni per il suo mancato godimento; c) infine, RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio nei confronti dei germani COGNOME per ottenere: l’accertamento del l’avvenuto trasferimento in proprio favore della proprietà del primo piano del loro immobile, in virtù di un contratto di permuta; il pagamento della somma di € 15.000,00 per l’aumento di valore dell’immobile conseguente alla sua attuale destinazione comme rciale; il pagamento della somma di € 9.828,00 per le opere eseguite e la sanatoria dell’immobile abusivo; in subordine, il valore delle migliorie e dei costi sostenuti, anche per addizioni e trasformazioni eseguite sull’immobile .
Il Tribunale di Lecce ha condannato RAGIONE_SOCIALE al rilascio dell’immobile in favore dei germani COGNOME ed ha rigettato tutte le altre domande proposte nei tre giudizi riuniti.
La Corte d’a ppello di Lecce ha rigettato l’appello di RAGIONE_SOCIALE confermando la decisione di primo grado.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..
Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 -01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 -01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 -01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 -01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 -01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.
Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.
In particolare, manca una adeguata, chiara ed esaustiva indicazione specifica dei fatti allegati dalla società ricorrente a sostegno delle proprie domande, nonché del preciso titolo posto a base delle medesime e delle relative difese delle controparti; manca, inoltre, del tutto, una puntuale esposizione delle ragioni per le quali tali domande sono state rigettate dal giudice di primo grado, esposizione che sarebbe stata necessaria anche per consentire di valutare ed intendere adeguatamente i motivi posti a base dell’atto di appello peraltro anch’essi richiamati in modo del tutto inadeguato e generico -e, di conseguenza, le censure formulate con il ricorso per cassazione.
È opportuno osservare che le indicate lacune espositive non possono ritenersi colmate (pure a voler ritenere possibile, in linea teorica, l’integrazione delle lacune d ell’esposizione dei fatti di causa attraverso l’esame dei motivi del ricorso) neanche sulla base di quanto riferito dalla società ricorrente nell’ambito dello sviluppo argomentativo delle censure poste a base dei singoli motivi del ricorso, che sono, invec e, anch’esse connotate da un insanabile difetto di specificità, in violazione, altresì, d ell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., sia per quanto riguarda le contestazioni in merito alla pretesa sussistenza della prova della conclusione di un contratto di appalto per lo svolgimento di lavori inerenti l’immobile degli attori (per questo profilo, del resto, le indicate censure sarebbero da ritenere comunque inammissibili, non essendo consentita in sede di legittimità la contestazione della valutazione delle prove operata dal giudice del merito), sia per quanto riguarda gli esatti termini in cui avrebbero avuto luogo le attività svolte ai fini della sanatoria degli abusi edilizi realizzati nell’immobile degli stessi attori e della regolarizzazione urbanistica del medesimo, sia, infine, con riguardo alle concrete modalità di conferimento del possesso dell’immobile e dell’ esecuzione, in costanza della predetta situazione possessoria, dei pretesi miglioramenti indennizzabili.
In considerazione della radicale inammissibilità del ricorso, non è neanche necessario dare conto del preciso contenuto dei singoli motivi posti a base dello stesso
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-