Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34130 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34130 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6657/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale francoEMAILpecavvocatiEMAIL
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentati e difesi dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAILpec.giustistudiolegale.it
– controricorrenti – contro
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
e contro
NOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali EREDI DI NOME COGNOME
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Firenze n. 2231 del 10/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
lette le memorie delle parti;
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME proponeva opposizione all ‘ esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in forza delle sentenze rese inter partes dal Tribunale di Firenze (n. 3277/2006) e dalla Corte d ‘ appello di Firenze (n. 1456/2012, di parziale riforma della decisione di primo grado): l ‘ opponente contestava il diritto degli opposti di procedere a esecuzione forzata per l ‘ importo preteso, in quanto il loro credito doveva essere quantificato, in base ad una corretta interpretazione del titolo esecutivo (la decisione d ‘ appello costituiva res iudicata ), in Euro 250.030,57 alla data del 30/4/2014;
-in contraddittorio con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 2532/2017 respingeva l ‘ opposizione;
-la Corte d ‘ appello di Firenze, con la decisione qui impugnata (sentenza n. 2231 del 10/10/2022), in riforma della decisione di primo grado, dichiarava «che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di NOME COGNOME per le seguenti somme: a) € 396.030,47, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal 31.7.2001 al saldo ed agli interessi legali dal 15.6.2002 al saldo; b) per le spese processuali liquidate dal Tribunale di Firenze nella sentenza n. 3277/2006 in € 191,59 per spese vive, € 4.630,31 per diritti, € 9.350,00 per onorario, € 1.747,53 per rimborso forfettario, oltre Iva, Cpa, e interessi legali dal 19.9.2006 al saldo e, il solo NOME anche per le sp ese della c.t.u. di € 6.640,38, oltre interessi legali dal 19.9.2006 al saldo; c) per le spese del precetto notificato il 12.1.2007 di € 1.373,49, somma comprensiva delle spese generali, oltre Iva e Cpa e, il solo NOME COGNOME anche per le spese di registrazione
della citata sentenza del Tribunale di Firenze n. 3277/2006 da lui anticipate per € 4.435,85» e disponeva la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio;
-avverso la predetta sentenza NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, fondato su due motivi; resistevano NOME COGNOME e NOME COGNOME e, con distinto controricorso, anche NOME COGNOME;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 25/11/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-col primo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., il ricorrente lamenta la «violazione degli artt. 615 e ss. c.p.c. e 12 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. Preleggi) in rapporto all ‘ art. 2909 c.c.; violazione dei principi emergenti»;
-col secondo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., si deduce la «violazione degli artt. 615 e ss. c.p.c. e 12 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. Preleggi) in rapporto agli artt. 336 c.p.c. e 2909 c.c.; violazione dei principi emergenti»;
-le censure possono essere esaminate congiuntamente, dato che entrambe si fondano sull ‘ interpretazione della sentenza n. 1456/2012 della Corte d ‘ appello di Firenze, passata in giudicato e azionata come titolo esecutivo;
-proprio per il tenore delle critiche rivolte da NOME COGNOME alla sentenza impugnata e per consentire a questa Corte di esaminarle, valutarle e deciderle, il ricorrente avrebbe dovuto esporre il fatto processuale in maniera esaustiva e, inoltre, individuare gli atti e i documenti posti a fondamento del ricorso;
-infatti, «Il ricorso per cassazione con cui venga denunciata la violazione, da parte del giudice dell ‘ opposizione all ‘ esecuzione o agli atti esecutivi, dell ‘ art. 2909 c.c. riguardo al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato,
deve contenere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell ‘ art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., la specifica indicazione del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, e, ai sensi dell ‘ art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l ‘ errata interpretazione, nonché dell ‘ eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l ‘ interpretazione del giudicato» (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 5633 del 21/02/2022, Rv. 664034-02, peraltro richiamata dallo stesso ricorrente);
-al contrario, in patente violazione dell ‘ art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., l ‘ impugnazione di NOME COGNOME difetta di una «chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso», posto che alle argomentazioni e difese delle parti nei due gradi di giudizio si fa solo cenno e che della sentenza della Corte d ‘ appello di Firenze n. 2231/2022 sono riportati solo alcuni stralci, di per sé inidonei a far comprendere le ragioni della predetta decisione, e manca altresì «la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti … sui quali il motivo si fonda e l ‘ illustrazione del contenuto rilevante degli stessi», dato che la sentenza n. 1456/2012 (e, cioè, il titolo esecutivo la cui interpretazione è controversa) non è stata trascritta, né il suo contenuto è stato adeguatamente esposto sì da consentire a questa Corte di apprezzare il suo integrale contenuto e la sua effettiva portata;
-in conclusione, il ricorso è inammissibile;
-all ‘ inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a rifondere a ciascuna parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 14.000 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente NOME COGNOME le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 14.000 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater ed al competente ufficio di merito, dell ‘ 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione