Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3993 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3993 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente-
Contro
COGNOME rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio legale Avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
Oggetto: rapporti bancari
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 103/2021 pubblicata il 20.1.2021, notificata il 20.1.2021.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del l’8.1.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .-Si legge nella sentenza impugnata che con atto di citazione notificato il 10.10.2016 NOME COGNOME conveniva davanti alla Corte d’Appello di Firenze Banca Monte dei Paschi di Siena proponendo appello avverso la sentenza n. 2694/2016, pubblicata dal Tribunale di Firenze il 18.7.2016, che rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo per l’importo di € 509.621,05, oltre interessi e spese, ottenuto dalla detta Banca nei confronti del COGNOME in qualità di garante della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, poi fallita. Tale impugnazione è stata accolta, avendo la Corte di Firenze accertato il difetto di capacità processuale della banca.
─ RAGIONE_SOCIALE ha notificato ricorso per cassazione con due motivi. Resiste con controricorso Giunti, che ha pure depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
─ Con il primo motivo si deduce: illegittimità del provvedimento ex art. 360, n.3, c.p.c. per violazione degli artt. 166 e 351 c.p.c., nonché del principio generale della conservazione degli atti e dell’art. 159 c.p.c. nella parte in cui ha dichiarato la contumacia della banca nel procedimento di appello.
Con il secondo motivo si deduce: illegittimità del provvedimento impugnato ex art. 360, n.3, c.p.c. per violazione dell’art. 78, comma 2, c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto la mancanza di capacità processuale della banca e ha, per l’effetto, dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto.
4. ─ Il ricorso è inammissibile.
RAGIONE_SOCIALE propone l’impugnazione senza dichiarare di agire quale avente causa di MPS e non è stata parte nel giudizio di merito; pertanto, non ha legittimazione a impugnare.
Il ricorso è inoltre mancante della sommaria esposizione dei fatti di causa. Il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. – secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa – non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde , gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (Cass., n. 22575/2019; Cass., n. 12865/2020; Cass., n. 1352/2024). L a mancanza dell’esposizione dei fatti non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (cfr., sul punto, Cass., Sez. U., n. 11308/2014 e Cass., n. 6611/2022).
5. -Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 10.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione