Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5348 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5348 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10539-2021 proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME NOMECOGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza n. 2156/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/10/2020 R.G.N. 2341/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Oggetto
PREVIDENZA
PROFESSIONISTI
R.G.N.10539/2021
Ud.17/01/2025 CC
COGNOME NOME adiva il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, per sentire annullare l’avviso bonario di pagamento ricevuto in data 30.6.2015 dall’INPS per il versamento dei contributi dovuti per l’anno 2009. L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Rieti, con la sentenza n. 160/2019, annullava l’avviso di addebito dichiarando non dovute le somme per intervenuta prescrizione.
Avverso detta sentenza proponeva appello l’INPS. Essendo nelle more deceduto COGNOME NOME si costituivano in giudizio in qualità di eredi COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, con la sentenza 2156/2020 depositata il 23/10/2020 accoglieva l’appello affermando l’operatività nella fattispecie della causa di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 8), cod. civ.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME. L’INPS, pur avendo ricevuto rituale notifica del ricorso (via PEC presso il procuratore costituito in data 21/04/2021) è rimasto intimato.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 17/01/2025.
Considerato che:
Il ricorso proposto è inammissibile. Difetta in modo assoluto l’indicazione del vizio denunciato tra quelli previsti dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., difetta la specificazione del motivo di ricorso e l’impugnazione si risolve in una critica generica al provvedimento impugnato. Tanto determina l’inammissibilità del gravame essendo il ricorso per
cassazione un mezzo di impugnazione a critica vincolata in ragione del quale la parte deve specificamente indicare i motivi di ricorso senza rimettere alla Corte una irriferibile attività di qualificazione della domanda e di individuazione del vizio denunciato sul quale poi pronunciarsi.
Si consideri in proposito il costante orientamento di questa Corte secondo il quale: in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U. n. 23745 del 28/10/2020). Ed ancora: in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23/10/2018, n.
26790). Si consideri, infine, che quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 21/08/2020, n. 17570).
il ricorso deve, così, essere dichiarato inammissibile, nulla in ordine alle spese in difetto di costituzione dell’INPS.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 17