Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3318 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3318 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2026
sul ricorso 2077/2023 proposto da:
BFF BANK SPA rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1931/ 2022 depositata il 06/06/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La ricorrente impugna con quattro motivi la sentenza del 6.6.2022 con cui la Corte di appello di Milano ha rigettato, con aggravio di spe-
se e condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. , l’appello da essa proposto avverso la decisione di primo grado del Tribunale che, revocato il pregresso decreto ingiuntivo, ne aveva parzialmente accolto la domanda nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, condannando quest’ultima al pagamento dell’importo di € 728.314,27, oltre interessi di mora dall’1.4.2016.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
Riguardo al proposto ricorso il Presidente ha formulato la seguente proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.:
«Con il primo motivo, proposto in relazione alla ritenuta inesistenza del credito di € 1.842,27 portato dalle fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE e del credito di € 921,14 portati dalle fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE e cedute a BFF, la ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per avere la Corte omesso di esaminare atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi per la controversia, in quanto ove li avesse esaminati avrebbe rilevato che BFF aveva fornito la prova di tale credito e che l’RAGIONE_SOCIALE non ha contestato in modo specifico l’esistenza e l’esigibilità di tali crediti o, comunque, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per avere la C orte d’appello omesso di esaminare fatti e circostanze decisivi per la controversia.
Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità.
In primo luogo, non è consentito proporre cumulativamente mezzi di impugnazione eterogenei (violazione di legge, nel caso sostanziale e processuale, e vizio motivazionale), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e riversando impropriamente con tale tecnica espositiva sul Giudice di legittimità il
compito di isolare le singole censure ( ex plurimis , Sez. 3, 23.6. 2017 n. 15651; Sez. 6, 4.12.2014 n. 25722; Sez. 2, 31.1.2013 n. 2299; Sez. 3, 29.5.2012 n. 8551; Sez. 1, 23.9.2011 n. 19443; Sez. 5, 29.2.2008 n. 5471). In tal modo l’esposizione diretta e cumulativa RAGIONE_SOCIALE questioni concernenti l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al Giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al Giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, n. 19443 del 23.9.2011).
Nella fattispecie, non è possibile una operazione di scissione senza difficoltà nell’ambito RAGIONE_SOCIALE deduzioni del ricorrente, isolando le censure volte a denunciare una violazione di legge da quelle relative a un asserito vizio motivazionale, che presentano una inestricabile connessione e sovrapposizione.
In secondo luogo, secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Sez. 3, n. 11892 del 10.06.2016; Sez. 3, n. 20382 del 11.10.2016; Sez. 3 , n. 30173 del 26.10.2021).
Analogamente, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è idonea a integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, del cod. proc. civ., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 del cod. proc. civ., che non a caso è rubricato «della valutazione RAGIONE_SOCIALE prove» (Sez. 3, 28.2.2017, n. 5009; Sez. 2, 14.3.2018, n. 6231).
Sempre secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Sez. 2, 24.1.2020, n. 1634; Sez. lav., 19.8.2020, n. 17313; Sez. 6, 23.10.2018 n. 26769; Sez. 3, 29.5.2018, n. 13395; Sez. 2, 7.11.2017 n. 26366).
Il motivo mira inammissibilmente a una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie e dell’accertamento dei fatti compiuto, peraltro in modo conforme, dai giudici del merito.
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. (Sez. U, n. 34476 del 27.12.2019).
Inoltre non è consentita la denuncia di omesso esame di fatto decisivo quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata.
Con il secondo motivo, proposto in relazione alla ritenuta inesistenza del credito di € 952.900,50 portato dalla fattura n. 73935 del 17 ottobre 2014 emessa dalla società RAGIONE_SOCIALE e ceduta a RAGIONE_SOCIALE prima e da questa poi a BFF, la ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per avere la Corte omesso di esaminare atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi per la controversia, in quanto ove li avesse esaminati avrebbe rilevato che BFF aveva fornito la prova di tale credito e che l’ASP non ha contestato in modo specifico l’esistenza e l ‘esigibilità di tali crediti o, comunque, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per avere la C orte d’appello omesso di esaminare fatti e circostanze decisivi per la controversia.
Valgono al riguardo nel senso della inammissibilità del motivo, le stesse considerazioni esposte con riferimento al motivo precedente.
Con il terzo motivo, proposto in relazione all’omesso riconoscimento degli interessi di mora e anatocistici in relazione alla sorte capitale pagata successivamente al deposito del ricorso per
decreto ingiuntivo di € 4.021.537,10, la ricorrente censura la sentenza per violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per avere la Corte omesso di esaminare atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi per la controversia, in quanto ove li avesse esaminati avrebbe rilevato che BFF aveva fornito la prova di tale credito e che l’ASP non ha contestato l’esistenza e l’esigibilità di tali crediti.
Oltre ai già rilevati vizi nella formulazione RAGIONE_SOCIALE deduzioni il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, non affrontata (se non del tutto genericamente non autosufficiente) e non confutata, che nell’esaminare il motivo di appello sub e), ha affermato che « la domanda di interessi di mora ed anatocistici sulla somma in linea capitale pagata successivamente al deposito del ricorso monitorio per € 4.0121.537,10 non risulti formulata in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni in prime cure (v. foglio di precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni datato 26.11.2019) e, pertanto, deve ritenersi inammissibile ex art. 345 c.p.c. ».
Con il quarto motivo, proposto in relazione all’omesso riconoscimento degli interessi di mora e anatocistici in relazione alla sorte capitale oggetto di condanna nella sentenza impugnata pari ad € 728.314,27, la ricorrente censura la sentenza per violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1^ n. 4 c.p.c., per avere la Corte omesso di esaminare atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi per la controversia, in quanto ove li avesse esaminati avrebbe rilevato che BFF aveva fornito la prova di tale credito e che l’RAGIONE_SOCIALE non ha contestato l’esistenza e l’esigibilità di tali crediti.
Oltre ai già rilevati vizi nella formulazione RAGIONE_SOCIALE deduzioni il motivo è inammissibile perché non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi.
Sia il Tribunale, sia la Corte di appello, hanno riconosciuto gli interessi moratori solo dalla data della diffida, escludendo la decorrenza dalle scadenze RAGIONE_SOCIALE singole fatture perché BFF non aveva indicato (né in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni in primo grado, né in appello) la lista di fatture cui tale somma si riferiva.
La ricorrente non dimostra di aver ricollegato alla somma di € 728.314,27 specifiche fatture nell’ambito di quelle prodotte in modo da consentire l’operazione auspicata ».
La proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la parte ricorrente, a mezzo del suo difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione.
E’ stata quindi fissata l’odierna udienza in camera di consiglio.
Hanno depositato memorie entrambe le parti.
All’esito dell’odierna trattazione in camera di consiglio il collegio reputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta.
Né la memoria ricorrente evidenzia ragioni per rivedere le conclusioni a cui è pervenuta la proposta, limitandosi a richiedere l’accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata si applica a mente dell’art. 380bis, comma 3, cod. proc. civ. l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento: a) di una somma equitativamente
determinata in favore della controparte; b) di un’ulteriore somma di denaro stabilita nel rispetto dei limiti di legge in favore della RAGIONE_SOCIALE, somme che si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto, sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio che liquida in euro 13.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché dell’ulteriore somma di euro 13.000,00, a norma dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; condanna, inoltre, parte ricorrente al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 2.500,00 Euro, a norma dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME