Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13167 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13167 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24222-2020 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1549/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/07/2020 R.G.N. 3574/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 24222/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 22/01/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Roma aveva accolto il ricorso in appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza con cui il Tribunale di Velletri aveva riconosciuto le mansioni superiori, afferenti al V° livello del ccnl di categoria (rigettando la domanda sul IV invece richiesto) svolte da NOME COGNOME ed aveva condannato la società a pagare alla lavoratrice la somma di E. 21.28,45 per le differenze retributive così maturate.
Avverso detta decisione la lavoratrice proponeva ricorso cui resisteva con controricorso la società, che depositava anche memoria.
All’odierna udienza la causa era decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)- Con primo motivo è dedotta la violazione de ll’art. 342 c.p.c., per aver, la corte di merito, ritenuto ammissibile l’appello proposto dalla società, invece privo delle caratteristiche richieste per la proposizione del gravame.
Deve osservarsi che la corte territoriale, con giudizio ad essa rimesso, ha motivato le ragioni della ammissibilità del ricorso confrontandone il contenuto con i principi in materia (Cass. n. 2143/2015). Al riguardo ha infatti dato atto della circostanziata critica alla decisione impugnata, tale da consentire al giudice del gravame l’esatta percezione dei motivi di censura, oltre che le ragioni del dissenso.
Il motivo è dunque da disattendere.
2)Con seconda censura è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo quale l’avvenuta allegazione del CCNL in primo grado, ritenuta invece, dalla corte di merito, non regolarmente effettuata, poiché la lavoratrice aveva riportato integralmente la declaratoria dell’inquadramento richiesto e non del livello posseduto.
Sul punto oggetto di contestazione la sentenza impugnata ha effettivamente ritenuto non inserite nelle doglianze della lavoratrice le indicazioni circa il contenuto della declaratoria del profilo di appartenenza, ed ha quindi evidenziato la difficoltà di una comparazione da parte del giudice.
Peraltro, nel successivo argomentare, la stessa sentenza ha svolto una ulteriore centrale valutazione circa la scarsità delle allegazioni relative sia all’inquadramento rivendicato che a quello già posseduto, e l’assenza della puntuale indicazione delle a ttività in concreto svolte, qualificanti ai fini dell’inquadramento preteso.
Il giudizio così espresso, basato anche sull’esame delle deposizioni testimoniali, costituisce il nucleo centrale della decisione assunta dalla corte di merito, non scalfita minimamente dalle censure rivolte alla decisione.
A ben vedere, dunque, la ratio decidendi non risulta essere affrontata e pertanto resta valida ragione di decisione in considerazione del principio secondo cui, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure. Ciò, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, “in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano, con la conseguenza che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato ( Cass. Sez . U, n. 16602 del 08/08/2005; successive conformi , ex multis : Cass. n. 21431 del 12/10/2007; Cass. Sez. U, n. 10374 del 08/05/2007).
Per i motivi espressi il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione delle stesse.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Con distrazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma il 22 gennaio 2025.
La Presidente NOME COGNOME