Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5817 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5817 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14882/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI MILANO n. 1535/2023 depositata il 11/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 5642/2021 -a definizione del giudizio di opposizione instaurato da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE, che, dopo la restituzione dell’impianto distributore, aveva ingiunto il pagamento di somme a titolo di ‘bonus di fine gestione’ e di contributi denominati ‘My Card’ -il Tribunale di Milano accertava la risoluzione dei contratti di comodato e fornitura tra RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE NOME, in forza di pattuite clausole risolutive espresse, ritenute valide ed efficaci, e pertanto condannava la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al pagamento della penale contrattuale per ritardata restituzione dell’impianto, ma contestualmente le riconosceva il diritto al pagamento del bonus di fine gestione e dei contributi ‘My Card’.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza sia nella parte in cui l’aveva condannata al pagamento di penali, in difetto di ogni presupposto sia in fatto che in diritto, sia là dove aveva omesso di dichiarare la carenza di interesse di RAGIONE_SOCIALE all’accertamento della intervenuta risoluzione di diritto, dato che i contratti di fornitura e di comodato stipulati tra le parti avevano naturalmente cessato i loro effetti alla data del 30 giugno 2016.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE, resistendo e proponendo appello incidentale, con cui si doleva del mancato riconoscimento, perché ritenuta non provata, della propria domanda di risarcimento dei danni -di natura patrimoniale per minori incassi e mancati guadagni nonché di natura non patrimoniale a titolo di danno all’immagine -patiti a causa dei plurimi inadempimenti contrattuali addebitati alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Milano rigettava sia l’appello principale che l’appello incidentale.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
5 . La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
La ricorrente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e la società controricorrente hanno depositato rispettive memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia ‘Illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 6, 6 bis e 10 del d.lgs. n. 32/98, così come successivamente modificato e integrato dall’art. 19 della l. n. 57/2001 e dal d.l. n. 1/2012 convertito con l. n. 27/2012 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5’.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. La società ricorrente evoca gli asseriti vizi di violazione o falsa applicazione di legge in modo generico e assertivo, con eterogenea commistione di profili, senza svolgere specifiche censure alla motivazione dell’impugnata sentenza e senza argomentare puntualmente, di volta in volta, per ciascuna pretesa violazione, le ragioni delle critiche.
Come questa Suprema Corte ha ancora di recente avuto modo di affermare, ‘Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa
applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione’ (Cass., n. 20870/2024).
Si è inoltre precisato che ‘In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse’ (Cass., n. 3397/2024; v. anche Cass., n. 19443/2011).
L’illustrazione del motivo, nella evidenziata impossibilità per questa Corte di individuare le singole censure all’impugnata sentenza, viene svolta dalla parte ricorrente al sostanziale fine di sollecitare un complessivo riesame della quaestio facti , giudizio questo invece estraneo
al sindacato di legittimità, a mente del granitico principio di diritto secondo cui ‘È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito’ (v. tra le tantissime, Cass., Sez. Un., n. 34476/2019).
Infine, l’evocazione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo è svolta in manifesta violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., dato che, rispetto al fatto asseritamente non esaminato -e cioè che a mezzo di una propria missiva la RAGIONE_SOCIALE avrebbe intimato la restituzione dell’impianto di distribuzione sulla base della sola violazione dell’art. 4 del contratto di fornitura, rinunciando così alla restituzione dell’impianto ai sensi dell’art. 8 del contratto di comodato – la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare, oltre al “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 e successive conformi).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 2 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME