Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28312 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28312 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25853/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante COGNOME CELESTE ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI VARESE n. 790/2018 pubblicata l’11/10/2018
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Varese indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione di altra
sentenza (la n. 95/2015) emessa dal medesimo Tribunale, deducendo di avere proposto appello avverso la stessa e che il gravame che è stato dichiarato inammissibile con sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1748/2020 depositata il 09/07/2020.
Il ricorrente si è affidato a tre motivi. Non si è costituita l’intimata; la causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 20 settembre 2023.
RILEVATO CHE
Il ricorrente deduce di avere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado poiché ‘ stante la dichiarazione pronunciata dalla Corte d’appello di Milano di inammissibilità dell’appello proposto contro la sentenza n. 790/ 18 del Tribunale di Varese e la conseguente conferma della sentenza di primo grado quest’ultima viene impugnata in questa sede con il ricorso in cassazione e sensi e per gli effetti di cui all’art 348 ter terzo comma c.p.c.’
In verità, come si evince dalla copia allegata in atti, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., l’appello avverso la sentenza di primo grado, -oggi impugnata con ricorso per cassazione- per genericità dei motivi e anche per irrilevanza e inconferenza delle allegazioni, poiché il primo giudice aveva fondato la propria decisione sulla non impugnabilità con l’azione di revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento qualora sia stato proposto reclamo e avverso tale profilo di inammissibilità non era stata proposta alcuna censura.
La Corte di appello si è pronunciata non già con ordinanza ai sensi dell’art 348 ter c.p.c. , ma con sentenza ai sensi dell’art 352 ( ratione temporis vigente ) e 281 sexies c.p.c., dopo avere esaminato i motivi di appello e aver ritenuto che essi non si confrontavano con le ragioni della decisione di primo grado non circoscrivendo in modo chiaro ed esauriente il quantum devolutum all’esame della Corte.
Di conseguenza non poteva in questa sede esser impugnata la sentenza di primo grado, ipotesi limitata alla speciale procedura prevista dall’art 348 ter c.p.c. (oggi abrogato) a mente del quale il giudice di pronuncia (va) ‘c on ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conforme ‘
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20/09/2023.