Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22165 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22165 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso R.G.N. 15418/2023
promosso da
NOME COGNOME I. rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, pec: robertom a da nneola EMAIL, in virtù di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
NOME.
– intimato – avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Genova n. 148/2023, pubblicato il 10/01/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale per i minorenni di Genova, a definizione del procedimento N.R. 142/2022 V.G., ha
Numero registro generale 15418,2023
Numero sezionale 1151,2024
Nurnero di raccolta generale NUMERO_CARTA
Data pubblicazione 06,138,2024
dichiarato decaduta la ricorrente dalla responsabilità genitoriale nei E. confronti della figlia NOME NOME. COGNOME r adottando anche altri provvedimenti.
Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione per salturn COGNOME NOME COGNOME affidato a sette motivi di impugnazione.
Gli intimati non si sono difesi con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha formulato se seguenti censure:
«2) VIOLAZIONE E/0 FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO EX ART. 360, GOMMA 1, N. 5, C.P.C. ,..omissis.. DI
VIOLAZIONE E OMESSA O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE DEL MINORE omissis.. MINORE
VIOLAZIONE ART. 8 CEDU …omissis..
VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E DEL DIRITTO ALLA DIFESA (Art. 24 Cost. e art. 101 c.p.c); INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI ISONOMIA E DI LEGALITA’ FORMALE E SOSTANZIALE omissis,.. ALLA
VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI IN MATERIA DI DIRITTI PERSONALISSIMI E INDEROGABILI, TUTELA DELLA SALUTE E CONSENSO (artt. 30 e ss., art. 32 Cost.) …omissis..
VIOLAZIONE ARTT. 3 e 12 CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DEL MINORE DEL 1989 …ornissis.»
Il ricorso è inammissibile poiché contro il decreto del Tribunale per i minorenni che dichiara il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale è ammesso il reclamo alla Corte drappello ex art. 739 c.p.c., non potendo, dunque, essere proposto ricorso diretto per cassazione.
2.1. Occorre prima di tutto precisare che, nella specie, si tratta di provvedimento relativo a procedimento sulla responsabilità genitoriale
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instaurato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 regolato dagli artt. 330 e 336 c.c.
2.2. Com’è noto, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., è ammesso il ricorso straordinario, in materia civile, contro le «sentenze» degli organi giurisdizionali.
La RAGIONE_SOCIALE si è da subito orientata nel senso di consentire l’esperibili di tale rimedio non solo nei confronti dei provvedimenti che hanno la forma della sentenza ma anche delle statuizioni adottate in forma diversa, che abbiano, comunque, carattere “decisorio” (incidendo su diritti soggettivi) e “definitivo” (perché non altrimenti impugnabili).
Tale principio, non posto successivamente in discussione, è stato sancito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 2593 del 30/07/1953, ove le Sezioni Unite hanno affermato che il ricorso straordinario per cassazione è esperibile con riguardo a tutti i provvedimenti che, a prescindere dalla forma che assumono, decidono in modo definitivo il merito di una controversia, la cui eventuale ingiustizia resterebbe irreparabilmente e definitivamente priva di controllo.
L’interpretazione estensiva, operata dalla giurisprudenza di legittimità, ha ricevuto l’avallo del legislatore che, come evidenziat nel novellare il disposto dell’art. 360 c.p.c. con l’art. 2 d.lgs. n. 2006, ha espressamente stabilito che la disciplina contenuta nell’art. 360, commi 1 e 3, c.p.c. si applica anche «ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge».
È dunque ammesso il ricorso straordinario per cassazione, per tutti i vizi previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c. contro ogni provvedimento compresi i decreti e le ordinanze, connotati dal duplice requisito dell decisorietà (nel senso che incidano su diritti o status) e della definitività (nel senso che non possano essere rimessi in discussione in nessun modo e a nessuna condizione).
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Ciò che occorre tenere presente è che la regola, oggi contenuta nel settimo comma dell’art. 111 Cost. – secondo cui contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge – ha la finalità di ammettere tale mezzo di impugnazione «contro i provvedimenti rispetto ai quali la legge esclude ogni impugnazione o esclude il solo ricorso per cassazione, ovvero lo limita, non consentendolo per violazione di legge» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2593 del 30/07/1953).
È evidente, dunque, che, ove il provvedimento sia impugnabile, il controllo di legittimità può investire la sola pronuncia resa in sede gravame, sicché la mancata proposizione dell’impugnazione non giustifica in alcun modo l’esperimento del rimedio contemplato dall’art. 111, comma 7, Cost. (per alcune applicazioni del principio, v. Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19162 del 15/09/2020; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19889 del 20/06/2022).
2.3. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni che ha dichiarato la decadenza della stessa dalla responsabilità genitoriale.
2.4. I provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, compreso quello che pronuncia la decadenza ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c (testo vigente ratione temporis,), oltre ad essere revocabili e modificabili in presenza di sopravvenienze, sono reclannabili e, a seguito del reclamo, sono anche ricorribili per cassazione ex art. 111 comma 7, Cost., perché assumono carattere decisorio, incidendo su diritti soggettivi e, all’esito del reclamo, sono anche definitivi, sia rebus sic stantibus (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32359 del 13/12/2018; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 1668 del 24/01/2020; Cass., Sez. 1 Ordinanza n. 14761 del 26/05/2023).
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2.5. Nel caso di specie, la ricorrente ha affermato di avere proposto ricorso per salturn.
La parte, tuttavia, non ha neppur dedotto che la presentazione del ricorso ex art. 360 c.p.c. fosse stata effettuata con l’accordo tra le in ordine all’omissione del reclamo, sicché non è neppure ipotizzabile la sussistenza di un caso di ricorso per saltum (cfr. già Cass., Sez. U, Sentenza n. 16993 del 26/07/2006; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 210 del 08/01/2019).
Né può ritenersi che contro il provvedimento del Tribunale dei minorenni non reclamato sia esperibile il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., poiché, come sopra evidenziato, tale previsione ha la finalità ammettere il ricorso per cassazione contro i provvedimenti decisori che sono per legge definitivi, nel senso che la legge non prevede alcun rimedio impugnatorio, mentre nella specie l’impugnazione è prevista, ed è il reclamo.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione del seguente principio:
«In tema di provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, non è esperibile il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. contro il decreto del Tribunale per i minorenni che, a conclusione del procedimento, dichiari la decadenza di un genitore dalla responsabilità genitoriale, poiché il ricorso straordinario per cassazione è consentito contro i provvedimenti decisori per i quali la legge non prevede alcun rimedio impugnatorio, mentre contro tali provvedimenti, l’impugnazione è prevista, ed è il reclamo.».
Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non essendosi l’intimato costituito con controricorso.
In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a
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titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazion proposta, se dovuto.
In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 5 d.lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto;
dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile