Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13853 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 13853 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8795/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO,
-intimata-
avverso l’ ORDINANZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO, SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE, n. 8/2022 depositata il 14.2.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.12.2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’1.3.2022 l’AVV_NOTAIO, in qualità di amministratore RAGIONE_SOCIALEo nominato nell’ambito del procedimento di prevenzione ex art. 34 del D.Lgs. n. 159/2011 a carico delle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del Tribunale penale di Palermo sezione misure di prevenzione (proc. n. 12/2014 e n.20/2014 R.M.P.), ha depositato presso la Corte di Palermo, sezione per le misure di prevenzione, ricorso alla Corte di Cassazione ex art. 111 comma 7° della Costituzione avverso l’ordinanza dalla stessa emessa del 19.5.2021/14.2.2022, comunicata in pari data, con la quale, rigettando l’opposizione proposta dal ricorrente ex art. 42 comma 7 D. Lgs. n.159/2011, ha confermato il decreto di liquidazione dei compensi per €105.000,00 per l’attività di amministrazione RAGIONE_SOCIALEa svolta dal professionista ricorrente nel citato procedimento emesso dal Tribunale di Palermo, sezione Misure di Prevenzione, in data 9.4.2020.
Il ricorso, iscritto al n. 14/22 del Registro Impugnazioni della Corte d’Appello di Palermo, sezione per le misure di prevenzione, é stato comunicato dalla cancelleria al Procuratore Generale in data 2.3.2022, ed é stato trasmesso alla Corte di Cassazione l’8.3.2022, con iscrizione a ruolo di questa sezione civile in data 18.3.2022.
Il 6.3.2023 il AVV_NOTAIO delegato NOME COGNOME ha proposto la definizione anticipata del procedimento, assegnato alle sezioni civili, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto il ricorso, proposto
secondo le forme del rito penale, anziché nelle forme del rito civile, non é stato notificato ad alcuno, risultando quindi inammissibile, richiamando sia i precedenti rappresentati da Cass. sez. un. n.19161/2009, Cass. n. 21861/2013 e da ultimo da Cass. n.2654/2023, sia il principio dell’applicabilità del rito civile al ricorso in Cassazione avverso i provvedimenti adottati in materia di liquidazione RAGIONE_SOCIALE ausiliari del giudice nel processo penale sulla base del richiamo per essi dell’art. 170 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115. Il ricorrente si é però opposto alla definizione anticipata, insistendo per la decisione del ricorso, evidenziando che nel caso specifico il richiamo all’art. 170 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per giustificare l’applicabilità del rito civile non é pertinente, in quanto l’opposizione da parte dell’amministratore RAGIONE_SOCIALEo alla Corte d’Appello penale, sezione speciale misure di prevenzione, al decreto di liquidazione del compenso, é regolata dall’art. 42 comma 7° del D. Lgs. n.159/2011, che per la specialità della materia prevede l’opposizione entro 20 giorni contro il decreto di liquidazione con procedimento semplificato che comporta solo l’audizione del ricorrente, per cui a meno che l’opposizione a tale decreto non sia proposta da altri soggetti, non trova applicazione all’opposizione l’art. 170 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
In subordine il ricorrente, nell’ipotesi in cui sia ritenuto applicabile il rito civile, ritenendo sanata l’eventuale nullità della notifica per raggiungimento dello scopo per avere comunque ricevuto tempestiva comunicazione del ricorso la Procura Generale e per essere stata tempestivamente iscritta a ruolo la causa, ha chiesto, con la memoria depositata il 27.11.2023, la rimessione in termini per errore scusabile per procedere alla notificazione secondo il rito civile, invocando l’incertezza dell’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte e l’esistenza di precedenti anche recenti che avrebbero attribuito l’affare alle sezioni penali.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 6.12.2023.
Ritiene la Corte, in continuità con l’indirizzo ormai consolidato assunto sia da questa sezione (vedi Cass. ord. 17.3.2023 n. 7772; Cass. ord. 30.1.2023 n.2655; Cass. ord. 28.3.2023 n. 8798; Cass. ord. n. 2654/2023; Cass.n.21861/2013; Cass. sez. un. 3.9.2009 n.19161), sia dalle sezioni penali (Cass. pen. ord. 28.11.2022 n. 45197; Cass. pen. ord. 14.9.2021 n. 35913), che debba essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso dell’AVV_NOTAIO per omessa notifica alla controparte, in quanto il ricorso é stato depositato presso la Corte d’Appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, nelle forme del rito penale anziché civile, ed é stato solo comunicato dalla cancelleria, e non dal ricorrente, alla Procura Generale, anche se la motivazione offerta nella proposta di definizione anticipata dev’essere in parte modificata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, la trattazione del ricorso per cassazione ex art. 111 comma 7° della Costituzione avverso il provvedimento che decide sulla liquidazione dei compensi ai difensori e agli altri ausiliari del giudice spetta alle sezioni civili della Corte, a prescindere dalla natura del procedimento al quale inerisce il decreto opposto (Cass. civ. 11.5.2017 n. 11577 del 11 maggio 2017, con riferimento alla liquidazione del compenso del custode e dell’amministratore RAGIONE_SOCIALEo di beni sottoposti a sequestro di prevenzione, ai sensi della L. n. 575 del 1965, abrogata dal D.Lgs. n.159/2011; più di recente Cass. civ. 14.5.2019 n. 12802; Cass. civ. 16.4.2021 n. 10136).
Tali principi si inseriscono nel contesto di un consolidato orientamento giurisprudenziale, avendo le sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19161 del 3.9.2009, precisato che il procedimento di opposizione, ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai
custodi e agli ausiliari del giudice, oltre che ai decreti di liquidazione RAGIONE_SOCIALE onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento decisorio spetta alle sezioni civili della Corte di Cassazione.
È vero che l’art. 42 del D. Lgs. n. 159/2011 ha introdotto una disciplina specifica con riferimento alle spese, ai compensi e ai rimborsi spettanti all’amministratore RAGIONE_SOCIALEo dei beni sequestrati confiscati, alla stregua della quale la determinazione dell’ammontare del compenso e la sua liquidazione sono disposte dal Tribunale, sezione misure di prevenzione, su relazione del giudice delegato (comma 4), prima della redazione del conto finale (comma 5), sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 14 del 2010 (istitutivo dell’RAGIONE_SOCIALE), e che avverso tali provvedimenti l’interessato può proporre ricorso alla Corte d’appello, sezione misure di prevenzione, ai sensi del comma 7° dell’art. 42 del D. Lgs. n.159/2011, per cui il rimedio dell’art. 170 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 resta applicabile solo quando ad impugnare la liquidazione sia un soggetto diverso dall’amministratore RAGIONE_SOCIALEo, e quindi non nel caso in esame, come invece indicato nella proposta di definizione anticipata.
Ciò non toglie, però, che l’art. 42 del D. Lgs. n. 159/2011 non contempli il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide il ricorso di cui al comma 7°, essendo tale mezzo di impugnazione espressamente limitato alle ipotesi disciplinate dall’art. 10 del D. Lgs. n. 159/2011.
Tuttavia, il provvedimento che decide sul ricorso proposto ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 159/2011, avendo natura dispositiva e
incidendo su diritti soggettivi (a differenza di quelli aventi natura meramente gestoria), ha carattere decisorio, sicché lo stesso deve ritenersi ricorribile davanti alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 111 comma 7° della Costituzione, secondo i principi generali e, dunque, al di fuori del procedimento speciale delineato dallo stesso art. 42, norma che individua nella Corte d’appello penale il giudice competente a decidere il ricorso promosso ai sensi del citato comma 7°.
Ne deriva che, in assenza di un’espressa previsione contenuta nella normativa di settore, l’individuazione delle sezioni della Corte di Cassazione competenti a decidere sul ricorso proposto avverso la decisione della Corte d’appello, adottata ai sensi dell’art. 42 comma 7° del D. Lgs. n. 159/2011, va condotta secondo i principi formulati dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (Cass. 3.9.2009 n.19161) con riferimento alla liquidazione dei compensi a tutti gli ausiliari del giudice, tenuto conto della natura del provvedimento decisorio, avente comunque ad oggetto una controversia di natura civile sul diritto soggettivo patrimoniale al compenso, pur in assenza dell’ulteriore argomentazione impiegata dalle sezioni unite, valevole nei soli casi di ammissione al patrocinio a spese dello stato e di mancanza di una disciplina speciale dell’opposizione al compenso RAGIONE_SOCIALE ausiliari del giudice, del richiamo all’art. 170 del D.P.R. 30.5.2012 n. 115, che a sua volta richiama per la disciplina processuale l’art. 15 del D. Lgs. 1.9.2011 n. 150.
Per completezza dev’essere sottolineato che rispetto ad analogo procedimento iscritto presso una sezione penale della Corte n.43934/2019 (ord. di Cass. pen. 14.9.2021 n. 35913 del 14.9.2021), trasmesso al Primo Presidente di questa Corte, investito della decisione circa la rilevata competenza interna delle sezioni civili, è stato ritenuto, sulla base di relazione redatta dall’Ufficio del massimario, e di consolidata e condivisibile giurisprudenza delle sezioni civili sia unite (Cass. sez. un n. 19161
del 3.9.2009; Cass. sez. un. n. 8516 del 29.5.2012) che semplici (Cass. n. 15813 del 2.7.2020; Cass. n. 12802 del 14.5.2019 Cass. n. 17684 del 16.10.2012; Cass. n. 22280 del 21.10.2009), con decreto del 17.3.2022 n., 917, prot. Int. 18.3.2022, che il ricorso era stato erroneamente iscritto presso una sezione penale, ed é stato perciò trasmesso alla Cancelleria centrale civile per la registrazione e la trasmissione alla Sezione civile tabellarmente competente.
Dovendosi quindi applicare il rito civile, il ricorrente non ha provveduto alla notificazione del ricorso proposto alla Corte di Cassazione ex art. 111 comma 7° della Costituzione, limitandosi al suo deposito presso la Corte d’Appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, che aveva respinto la sua opposizione ex art. 42 comma 7° del D. Lgs. n. 159/2011, né si può parlare di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 ultimo comma c.p.c., ipotizzabile quando ci si trovi di fronte alla nullità di una notificazione che abbia comunque raggiunto la propria finalità, e non quando ci si trovi di fronte ad una notificazione ad istanza di parte totalmente mancata e quindi inesistente, non surrogabile dalla comunicazione d’ufficio fatta dalla cancelleria penale alla Procura Generale.
Quanto alla richiesta di rimessione in termini per l’effettuazione della notifica, il ricorrente ha avanzato tale richiesta solo con la memoria del 27.11.2023, e quindi tardivamente, quando già da oltre un anno ogni residuo dubbio sulla competenza in materia delle sezioni civili era stato fugato con orientamento unanime delle sezioni civili e penali, per cui non é configurabile una causa non imputabile che giustifichi la rimessione in termini.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente, oppostosi alla proposta di definizione anticipata, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di € 5.000,00 ex art. 96 comma 4° c.p.c., essendo stato sostanzialmente confermato, al di là del
riferimento all’art. 170 del T.U. delle spese di giustizia, il principio espresso nella proposta di definizione anticipata, in conformità al richiamato arresto delle sezioni unite, circa la ricorribilità ex art. 111 della Costituzione alle sezioni civili della Corte di Cassazione avverso le ordinanze in materia di liquidazione dei compensi anche se liquidati in sede penale, perché comunque relative a diritti soggettivi, mentre essendo rimasta la controparte intimata, va esclusa la condanna del ricorrente al risarcimento danni ex artt. 380 bis ultimo comma c.p.c. e 96 3° comma c.p.c..
Va dato atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di € 5.000,00. Visto l’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.12.2023