Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10406 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10406 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3518-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, NICOTRA NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’RAGIONE_SOCIALE, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrenti –
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego
R.G.N. 3518/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/03/2024
CC
avverso la sentenza n. 4845/2017 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2018 R.G.N. 5443/2013;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
1. con sentenza del 12 luglio 2018 la Corte d’appello di Roma confermava, salvo che per la regolamentazione delle spese, la sentenza del locale Tribunale, che aveva rigettato tutte le domande di NOME COGNOME e degli altri litisconsorti volte all’accertamento, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro stipulati dal 1990 al 31.12.2004, nonché alla conversione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e alla condanna delle amministrazioni convenute al pagamento delle differenze retributive o, in subordine, al risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001.
2. La Corte capitolina, quanto alla domanda nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, affermava, in piena sintonia con il Tribunale, che i rapporti di lavoro a tempo determinato con RAGIONE_SOCIALE non costituivano prosecuzione di quelli con il RAGIONE_SOCIALE, ma traevano autonomo titolo nell’art. 48 comma 7 d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003: nulla era stato dedotto in primo grado «a sostegno RAGIONE_SOCIALE presunta responsabilità solidale dell’RAGIONE_SOCIALE», avendo i ricorrenti sostenuto, indicando una nuova causa petendi , l’esistenza RAGIONE_SOCIALE cessione dei contratti solo nel giudizio d’appello; non valeva sostenere, poi, che il profilo RAGIONE_SOCIALE cessione del contratto ex artt. 31 d.lgs. n. 165 del 2001 e 2112 cod. civ. era stato allegato nelle note
difensive di primo grado, perché comunque la deduzione sarebbe stata tardiva, né serviva invocare, a fronte di un simile deficit allegatorio, il brocardo iura novit curia ; la domanda nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE aveva quale unica allegazione quella attinente a un contratto a tempo determinato stipulato il 23.12.2004 (con decorrenza 1° gennaio 2005) rispettoso del limite massimo dei 36 mesi, sicchè nessuna pretesa risarcitoria era azionabile relativamente a tale periodo;
3. quanto alle pretese nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, e in particolare ai contratti di collaborazione a tempo determinato stipulati prima del 1.1.2005, ai sensi dell’art. 36 comma 17 legge n. 449 del 1997, andava precisato che ai primi due contratti ne erano succeduti altri tre, distinti quanto a natura e contenuto (anche per il tipo di progetti previsti aventi diverso oggetto), inquadrabili in termini di collaborazione autonoma continuata e coordinativa;
4. la Corte di merito osservava, inoltre, che l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 non era applicabile alle PP.AA., sicché il contratto a progetto ex art. 61 d.lgs. n. 276 cit., ove anche illegittimo, avrebbe consentito solo l’applicazione dell’art. 2126 cod. civ.; senonché, come rilevato anche dal primo giudice, la domanda di differenze retributive per il periodo dal 1999 al 31.12.2004 era affetta da nullità per carenza delle allegazioni in fatto, e ciò non solo sulle mansioni – non indicate con specifico riferimento al contenuto e alle modalità attuative, impendendone un inquadramento contrattuale -, ma anche sui criteri adoperati per i conteggi, che non lasciavano intendere il profilo e/o categoria utilizzati; solo nelle note difensive di primo grado, e quindi tardivamente, era stato fatto riferimento al trattamento applicato in base alla contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE, non operante tuttavia per pretese anteriori al 1.1.2005 perché riferite a rapporto di lavoro con il RAGIONE_SOCIALE;
la domanda verso il RAGIONE_SOCIALE era affetta da nullità insanabile ex art. 156 comma 2 cod. proc. civ., sicché legittimo era il rilievo d’ufficio del vizio attinente all’ edictio actionis ;
la Corte distrettuale aggiungeva che non era invocabile l’agevolazione probatoria di cui a Cass., Sez. U, n. 5072/2016, controvertendosi non già di contratti di lavoro subordinato a termine, ma di contratti di collaborazione che, seppur utilizzati in modo fraudolento, non erano assimilabili ai primi ai fini RAGIONE_SOCIALE disciplina (come precisato da Corte cost. n. 303/2011);
avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori con tre motivi illustrati da memoria, cui si sono opposti con controricorso, assistito da memoria, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 101 comma 2, 113 comma 1, 156 comma 2, 157, 164 comma 5, 414 n. 4 cod. proc. civ., del principio iura novit curia e degli artt. 31 d.lgs. n. 165/2001 e 2112 cod. civ. nonché dell’art. 48 comma 7 d.l. n. 269 del 2003;
1.1 la Corte di appello aveva erroneamente confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto nulla la domanda avanzata nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE per omessa indicazione RAGIONE_SOCIALE causa petendi ; non era vero che i ricorrenti non avevano chiarito le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE pretesa solidarietà tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, le quali si fondavano sul fatto che l’RAGIONE_SOCIALE aveva assunto, per effetto del trasferimento del personale ex art. 48 comma 7 d.l. n. 269/2003 ed art. 31 d.lgs. n. 165/2001, la veste di cessionario del rapporto di lavoro;
1.2 oltretutto, la nullità del ricorso doveva dirsi sanata in difetto di eccezione di parte; il rilievo officioso RAGIONE_SOCIALE nullità, con ordinanza 24.4.2012, era sprovvisto dell’assegnazione di un termine ex art. 164 comma 5 cod. proc. civ. per l’integrazione degli atti e il Tribunale aveva violato altresì l’art. 101 comma 2 cod. proc. civ., non consentendo di interloquire e il relativo motivo d’appello non era stato esaminato, sul punto, dalla Corte capitolina;
il motivo è inammissibile, essendo privo del requisito RAGIONE_SOCIALE necessaria specificità imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., perché basato su atti processuali ( i.e ., ricorso di primo grado) non trascritti, neppure nelle loro parti salienti, specie nel passaggio relativo alla vicenda successoria del rapporto con (asseritamente) addotta cessione del contratto di lavoro in capo ad NOME;
va richiamato, a riguardo, l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il requisito di cui dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del ‘fatto processuale’, perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è comunque subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012);
la parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem , perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza RAGIONE_SOCIALE censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro
ricerca (cfr. Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019; Cass. n. 30336/2022; Cass. n. 336/2024);
quanto alla nullità, come rilevata dal giudice di prime cure con valutazione condivisa in sede d’appello, non era richiesta l’eccezione di parte, trattandosi di vizio dell’ edictio actionis rilevabile d’ufficio (cfr. Cass., 23/08/2011, n. 17495; Cass. 19/03/2018 n. 6673 che hanno precisato che i vizi riguardanti l’ editio actionis sono rilevabili d’ufficio e non vengono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, inidonea a colmare le lacune dell’atto che compromettono il suo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito);
va evidenziato, poi, che, nel caso in cui il giudice di primo grado non disponga l’integrazione degli atti ex art. 164 u.c. cod. proc. civ., è onere RAGIONE_SOCIALE parte farne richiesta; questa Corte ha statuito infatti che, in applicazione dell’art. 164, comma 5, cod. proc. civ., estensibile anche al rito del lavoro, se il giudice di primo grado, stante la costituzione del convenuto, omette di fissare un termine per l’integrazione dell’atto introduttivo del giudizio, nullo per mancata o insufficiente determinazione dell’oggetto RAGIONE_SOCIALE domanda o per analogo vizio concernente l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la pretesa si fonda, nonostante l’eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere del ricorrente invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullità. Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d’appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell’atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio del ricorso introduttivo’ (v. Cass. n. 896 del 2014; v. anche Cass. n. n. 17408 del 2012; 9798 del 2018; n. 16517 del 2023).
Ebbene, nella specie, non viene dedotto dai ricorrenti di aver formulato richiesta di integrazione dell’atto introduttivo ex art. 164 u.c. cod. proc. civ. dopo l’emissione dell’ordinanza resa all’esito dell’udienza del 24.4.2012 con cui era stata rilevata la nullità RAGIONE_SOCIALE domanda;
né può parlarsi di violazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., essendo incontestato fra le parti che il primo giudice sottopose al contraddittorio delle parti la relativa questione con apposita ordinanza resa all’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del 24.4.2012; e, peraltro, l’assegnazione del termine è (certo) adempimento posto a garanzia del convenuto, onde consentire a quest’ultimo l’esercizio del diritto di difesa, e ben potendo l’attore, in difetto del relativo termine per l’integrazione degli atti, provvedere a tale adempimento fino al momento dell’udienza;
con il secondo motivo di ricorso, la controparte si duole dell’asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 101 comma 2, 113 comma 1, 156 comma 2, 157, 164 comma 5, 414 n. 4 cod. proc. civ., ritenendo che la Corte territoriale abbia erroneamente rigettato la domanda relativa alle pretese economiche avanzata nei confronti del RAGIONE_SOCIALE con riferimento ai contratti anteriori al 1° gennaio 2005, omettendo di accertare concretamente i compiti, le mansioni svolte dai ricorrenti e gli indici di subordinazione; nell’ambito di ciascuno dei ricorsi, poi riuniti, erano state descritte e documentate specificamente le attività svolte e le modalità di esplicazione nonché gli indici RAGIONE_SOCIALE subordinazione.
Il motivo, non esente da profili di inammissibilità, è infondato.
4.1 I ricorrenti si dolgono del mancato esame degli indici di subordinazione da parte del primo giudice (v. ad es. pag. 21-25-3034-39 del ricorso per cassazione), ma dimenticano, da un lato, che tale accertamento, se correlato al pagamento delle differenze retributive, suppone l’individuazione compiuta delle mansioni espletate nonché del
parametro (profilo, categoria) contrattuale di riferimento per poter procedere al corretto inquadramento, e, dall’altro, che oggetto del ricorso per cassazione è la sola sentenza d’appello e non quella di primo grado, sicché inammissibile si rivela la censura, riferita all’omessa valutazione degli indici RAGIONE_SOCIALE subordinazione, contro i singoli passaggi argomentativi RAGIONE_SOCIALE decisione del Tribunale («quanto agli indici RAGIONE_SOCIALE subordinazione il giudice di prime cure non ha esaminato…»).
4.2 Dagli scarni stralci del ricorso introduttivo, come riprodotti nel ricorso per cassazione, si trae (invero) conferma non solo RAGIONE_SOCIALE genericità RAGIONE_SOCIALE descrizione delle mansioni all’interno dell’originario ricorso, ma anche delle carenze di riferimenti alla categoria/qualifica/profilo contrattuale entro cui operare la necessaria sussunzione delle mansioni de quibus ;
il motivo si rivela altresì privo dei requisiti di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., laddove assume, senza alcun richiamo all’atto introduttivo del giudizio, che sia il giudice di prime cure che la Corte d’appello non avrebbero dovuto dubitare che «la qualifica di dirigente delle professionalità sanitarie acquisita con l’assunzione a tempo indeterminato» fosse il solo parametro di riferimento contrattuale, atteso che «sia prima che dopo la predetta assunzione gli stessi avevano svolto, senza soluzione di continuità, sempre le stesse mansioni» (pag. 41, punto 2.4, ricorso per cassazione);
4.3 tale circostanza viene dedotta, infatti, senza riportare i passaggi dell’originario ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., sicché esente da censure è l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l’allegazione in merito all’identità delle mansioni e dell’inquadramento contrattuale, contenuta nelle sole note autorizzate, fosse nella specie tardiva;
4.4 i ricorrenti deducono, ancora, che era errata la formula del dispositivo (di rigetto, anziché di declaratoria RAGIONE_SOCIALE nullità) adoperata nella sentenza di primo grado; sul punto, il motivo è privo dei necessari requisiti di specificità, perché i ricorrenti avrebbero dovuto indicare in quale passo del ricorso in appello tale doglianza era stata articolata;
in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel ” thema decidendum ” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. 09/08/2018, n. 20694; Cass. 24/01/2019, n. 2038);
4.5 quanto, poi, alla possibile sanatoria RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE domanda per difetto di eccezione di parte, valgano le considerazioni sviluppate sul primo motivo.
5. Con il terzo motivo di ricorso, la controparte si duole dell’asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2126 cod. civ. e dell’art. 36 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ.; in particolare, i ricorrenti censurano il capo RAGIONE_SOCIALE sentenza con cui la Corte territoriale ha rigettato tout court la pretesa risarcitoria e assumono che il principio di diritto di cui a Cass., Sez. U, n. 5072/2016, laddove prevede l’agevolazione probatoria nella liquidazione del ‘danno comunitario’ ex art. 32 comma 5 legge n. 183/2010, si applicherebbe, in caso di abusiva apposizione del termine, anche a rapporti che, seppure formalmente qualificati
come di collaborazione autonoma, siano ascrivibili alle forme tipiche del lavoro subordinato.
La censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi ;
la sentenza impugnata afferma, da un lato, che la domanda risarcitoria dei ricorrenti aveva ad oggetto solo il profilo delle differenze retributive spettanti per il diverso inquadramento («la pretesa risarcitoria avanzata dagli appellanti viene fatta coincidere, erroneamente, con le pretese differenze retributive, già oggetto RAGIONE_SOCIALE diversa domanda sulla cui genericità si è detto; nessuna altra allegazione e prova viene data al riguardo», v. 4° cpv. pag. 11 ricorso per cassazione); la Corte di merito aggiunge, dall’altro, che i principi enunciati da Cass., Sez. U, n. 572/2016, cit., non potrebbero operare per rapporti di collaborazione autonoma continuativa e coordinata; sicché, il rapporto di lavoro non viene affatto ascritto dai giudici di secondo grado al paradigma del lavoro subordinato, profilo su cui poggerebbe la pretesa risarcitoria fatta valere sotto forma di liquidazione del ‘danno comunitario’.
In conclusione, il ricorso dev’essere (per le ragioni suesposte) rigettato; le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro,