Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11615 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11615 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4751-2023 proposto da:
COGNOME NOME, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonchØ contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/10/2023
CC
avverso la sentenza n. 1116/2022 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/10/2022 R.G.N. 119/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. COGNOME.
RILEVATO E CONSIDERATO CHE
Il ricorso in epigrafe indicato non risulta depositato, come da attestazione di Cancelleria della Corte;
in tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico (ex artt. 396 c.p.c. e 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.), l’esame dell’atto non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità (Cass.,Sez.Un., n. 22074 del 2023);
inoltre, la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (Cass.,Sez. Un., n. 20621 del 2023;
segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del l’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso nell’Adunanza camerale del 25 ottobre 2023