Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34814 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34814 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
sul ricorso n.14119/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME; -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
già RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME; -controricorrente –
avverso la sentenza n. 380/2020 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 18/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE – poi RAGIONE_SOCIALE – otteneva dal Tribunale di Taranto il decreto ingiuntivo n. 1058/2014 intimante il pagamento di euro 88.556,87, oltre accessori e spese, per varie utenze telefoniche e diversi servizi, a RAGIONE_SOCIALE, la quale si opponeva, controparte insistendo.
Con sentenza del 5 febbraio 2018 il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e rigettava ogni domanda della opposta.
Tim proponeva appello, cui resisteva l’appellata, entrata in liquidazione.
La Corte d’appello di Lecce, sezione di Taranto, con sentenza del 18 novembre 2020, in parziale accoglimento, ritenuto prescritto parte del credito, condannava l’appellata a corrispondere all’appellante la somma di euro 51.850,88 oltre interessi.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha presentato ricorso, articolato in quattro motivi, da cui TIM si è difesa con controricorso.
Considerato che:
1.1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 638 in relazione all’articolo 125 c.p.c.
Si afferma che il primo giudice aveva correttamente rilevato la nullità del decreto e che tale nullità aveva investito a monte il ricorso monitorio ‘ per insanabile genericità del suo contenuto ‘. La domanda infatti deve essere proposta nel ricorso monitorio, tanto che è precluso per l’opposto proporre domanda riconvenzionale tranne che si tratti di reconventio reconventionis , essendo egli l’attore del processo.
Il ricorso si riferiva soltanto a ‘ varie utenze telefoniche ‘ e ‘ diversi servizi ‘, senza indicare con specificità né le udienze né i servizi; inoltre richiamava 53 fatture in modo ‘ ellittico ed indeterminato ‘, inidoneo a colmare la lacuna.
Non la colmava neanche ‘ il riferimento all’estratto conforme al <>, trattandosi di documento esterno all’atto introduttivo ‘ , utile soltanto quale ‘ prova speciale ‘ monitoria. Di qui la fondatezza del rigetto effettuato dal Tribunale.
1.2 Il primo giudice – come osserva la stessa Corte d’appello -aveva ‘ sostanzialmente fondato la sua decisione sull ‘ assunta genericità della domanda proposta in monitorio, a suo dire priva dei minimi riscontri probatori ‘ per emettere decreto ingiuntivo, e lo aveva poi revocato ‘ senza per nulla entrare nel merito ‘ ( sentenza d’appello, pagina 3).
In effetti, da quanto emerge dalla premessa del ricorso – pagina 14 – in ordine al contenuto della sentenza di primo grado, il Tribunale aveva affermato che dal ricorso monitorio ‘ non è dato comprendere come dal contratto di telefonia (o dai contratti di telefonia) scaturiscono ( sic ) debito ‘ e che ‘ l’esistenza di un contratto di telefonia di per sé non consente di dedurre … lo status di debitore attual e … se non allegando e specificando … inadempimento ‘, mentre nel caso in esame ‘ non si comprende quali siano le obbligazioni sorte a carico di RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE‘, né quali obbligazioni furono adempiute dalla ricorrente ex articolo 633, terzo comma, c.p.c.
Il Tribunale aveva dunque ritenuto la domanda generica, e per di più non provata. Da ciò ha dissentito la Corte d’appello, ma questa è ovviamente una questione di merito. Peraltro, il secondo giudice si spende soprattutto sulla prescrizione prima e poi sulla prova del residuo credito, ma rileva pure, implicitamente, l’esistenza di domanda valida perché ritiene riportato nell’elenco delle fatture ‘ analiticamente ‘ anche il numero telefonico della relativa utenza; inoltre, dopo avere accertato fondata la pretesa quanto al credito residuo (si veda a pagina 4 della sentenza, dove si esamina la questione della ‘ maxi-fattura ‘ di euro 46.710 in rapporto alla contestazione di RAGIONE_SOCIALE, considerata ondivaga
oltre che inconsistente), la corte territoriale costruisce l’esistenza del titolo e dei servizi in relazione a tale fattura (fondamentale nella vicenda, dato che la condanna finale pronunciata dal giudice d’appello, depurata delle maturate prescrizioni, ammonta a euro 51.850,88 oltre interessi) avvalendosi anche della condotta dell’attuale ricorrente di non contestazione anteriore all’iniziativa monitoria.
Il motivo, dunque, risulta manifestamente infondato.
2.1 Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c.
Ad avviso della ricorrente, l’opposta aveva espressamente dichiarato ‘ di voler provare che le fatture azionate non erano state pagate ‘, ma in sostanza non lo aveva fatto; pertanto la Corte d’appello ‘ non si è avveduta dell’intervenuta inversione dell’onere della prova ‘.
2.2 La censura ictu oculi è infondata: la pretesa dichiarazione non ha avuto effetti d’inversione dell’onere probatorio, e comunque il giudice d’appello ha correttamente ricostruito la vicenda seguendo proprio il dettato dell’articolo 2697 c.c., per di più evidenziando la sussistenza della prova a favore di RAGIONE_SOCIALE pure in base alla condotta di controparte.
3.1 Con il terzo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo.
Il giudice d’appello, ad avviso della ricorrente, ha omesso di esaminare ‘ portata e rilevanza delle dichiarazioni contenute, tanto nell’atto difensivo di RAGIONE_SOCIALE (Comparsa di costituzione in primo grado), quanto nella documentazione da essa stessa prodotta (con la Memoria istruttoria )’.
3.2 La censura, nella sua globalità, si presenta palesemente e assolutamente generica, conducendo immediatamente alla qualificazione di inammissibilità.
4.1 Con il quarto motivo, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1264 in relazione all’articolo 2697 c.c.
La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere provata la legittimazione della controparte a chiedere il pagamento di importi che deriverebbero dalla cessione del credito di RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva a suo tempo stipulato un contratto con l’attuale ricorrente. La relativa domanda sarebbe stata tardiva perché anche nella comparsa di risposta di primo grado RAGIONE_SOCIALE non si sarebbe riferita a crediti derivanti da tale cessione; e comunque l’articolo 1264 c.c. stabilisce che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto soltanto se da lui accettata o a lui notificata, mentre nel caso in esame non vi sarebbe prova né di cessione né di accettazione o notifica.
4.2 Riguardo all’asserita cessione di crediti da RAGIONE_SOCIALE all’attuale controricorrente, la censura è priva di autosufficienza, in quanto la premessa del ricorso (pagine 9-10) si è limitata a riportare della comparsa di risposta di primo grado soltanto alcune parti, e per di più non del tutto pertinenti, mentre sarebbe stata necessaria una completa o comunque adeguata riproduzione del contenuto della comparsa di risposta di primo grado. Nel motivo in effetti si sostiene solo che nella comparsa di risposta non vi sarebbe stato alcun riferimento proprio alla cessione.
Quanto alla seconda parte del motivo, relativa al difetto di prova della cessione nonché al difetto di prova della sua notificazione al debitore ceduto o dell’accettazione da parte di quest’ultimo, viene presentata, a ben guardare, una denuncia di difetto probatorio, il che la rende inammissibile in quanto persegue un terzo grado di merito.
Tutto il motivo, pertanto, risulta inammissibile.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente a rifondere a controparte le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di € 3600, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023