Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14463 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14463 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4149-2019 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/04/2024
CC
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME; COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME, TINDARO GRASSO;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonchè contro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, UFFICIO SCOLASTICO AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PALERMO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 735/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 08/08/2018 R.G.N. 718/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
con sentenza RAGIONE_SOCIALE‘8 agosto 2018 la Corte d’appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda di NOME COGNOME e degli altri litisconsorti, tutti lavoratori impegnati fin dal 1998/99 in progetti di pubblica utilità presso le amministrazioni locali come RAGIONE_SOCIALE, volta a conseguire il diritto alla stabilizzazione nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE, alla ricostruzione giuridica ed economica RAGIONE_SOCIALEa carriera, nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive, a far tempo dal 2001, con applicazione degli incrementi retributivi via via previsti per il comparto Scuola;
la Corte territoriale, inquadrato il rapporto dei LSU entro l’ambito del lavoro precario con finalità socio-assistenziale e non in quello del rapporto di pubblico impiego, ed esclusa l’assimilabilità RAGIONE_SOCIALEa prestazione a quella resa con rapporto di lavoro subordinato, riteneva insussistenti i presupposti per accedere alla richiesta di stabilizzazione alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124/1999, la quale, per il transito dei lavoratori ATA nel RAGIONE_SOCIALE, richiedeva si trattasse di ‘personale di ruolo dipenden te dagli enti locali’;
la domanda non trovava fondamento neanche nell’art. 45 co mma 8 legge n. 144/1999 che, nel riservare una quota del 30% dei posti da coprire ai LSU, si riferiva ad un reclutamento comunque effettuato con specifiche procedure selettive, di tipo concorsuale, necessarie in materia di pubblico impiego;
il fatto, poi, che a partire dal 7/6/2001 i LSU erano stati coinvolti nei processi di stabilizzazione mediante procedure di terziarizzazione dei servizi oggetto del d.m. n. 65/2001 e che in forza di specifiche convenzioni stipulate dal RAGIONE_SOCIALE con i consorzi di RAGIONE_SOCIALE erano stati assunti con contratti di diritto privato a tempo indeterminato presso le cooperative
affidatarie, estromesse dal presente giudizio, rendeva ‘irrilevante’ ogni valutazione, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘unico appellato RAGIONE_SOCIALE, dei dedotti profili discriminatori in raffronto al personale RAGIONE_SOCIALEa scuola (ATA), relativamente all’anzianità di servizio e ai c orrelati incrementi retributivi, e ciò in quanto i ricorrenti erano estranei e non appartenevano, in ragione del processo di stabilizzazione loro applicato, all’ordinamento pubblicistico RAGIONE_SOCIALEa scuola;
avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi i ricorrenti in epigrafe, cui si è opposto con controricorso il RAGIONE_SOCIALE;
con memoria RAGIONE_SOCIALE‘8.4.2024 i ricorrenti hanno dato atto RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta stabilizzazione con decorrenza giuridica ed economica dal 1 marzo 2020 in forza del citato decreto dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019 del RAGIONE_SOCIALE e hanno dichiarato di insistere «nei motivi del ricorso ai soli fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio per i profili giuridici ed economici connessi e, in subordine al fine del riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni», con cessazione, nel resto, RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere.
CONSIDERATO CHE:
p rima di procedere all’esame nel merito RAGIONE_SOCIALEe censure è necessario chiarire che le conclusioni formulate nella memoria depositata per conto dei ricorrenti in punto di parziale cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere non possono trovare accoglimento;
p acifica l’assenza di un vero e proprio accordo tra le parti in ordine alla definizione del giudizio, deve necessariamente trovare applicazione il principio per cui la declaratoria di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere postula che risulti acquisito agli atti del giudizio il fatto -di cui le parti si diano reciprocamente atto (Cass.
Sez. L – Ordinanza n. 25625 del 12/11/2020; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2063 del 30/01/2014) – che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che, conseguentemente, non vi sia più la necessità di affermare la volontà RAGIONE_SOCIALEa legge (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 5188 del 16/03/2015);
per contro, l’allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere comporterà la necessità che il giudice valuti la suindicata idoneità medesima e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande e le eccezioni RAGIONE_SOCIALEe parti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2063 del 30/01/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 08/07/2010);
n ella specie, l’allegata stabilizzazione nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE, senza conferma da parte del controricorrente, si traduce in una manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse a coltivare le censure volte a ottenere l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata laddove ha negato la stabilizzazione, con le sole conseguenze che verranno specificate in seguito;
2. con il primo motivo si denuncia testualmente «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 113, 115, 116 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 468/1997, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124/1999, art. 8; RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388/2000, art. 78; del d.lgs. n. 81/2000; del d.m. n. 65/2001; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2094 cod. civ., RAGIONE_SOCIALEa legge reg. n. 24/2000, RAGIONE_SOCIALEa legge reg. n. 21/2003, RAGIONE_SOCIALEa legge reg. n. 17/2004 e RAGIONE_SOCIALEa legge reg. n. 16/2006; violazione dei principi RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento e omessa motivazione su fatti rilevanti ai fini del decidere (art. 360 cod. proc. civ. comma 1 nn. 3, 4, 5)»;
la Corte d’appello erroneamente è partita dall’erroneo presupposto che i ricorrenti fossero LSU con un rapporto di tipo assistenziale, pur in presenza di fatti e documenti idonei a smentire tale assunto e che ricostruivano il percorso lavorativo attraverso i vari passaggi (nelle cooperative, negli enti locali, all’interno RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento statale come collaboratori scolastici e, infine, presso RAGIONE_SOCIALE e società consorziate come lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato soggetti all’applicazione d el c.c.n.l. del Terziario);
la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata sarebbe da considerare apparente, non dando conto degli elementi di fatto che sorreggevano il decisum , il quale aveva omesso l’esame di ‘fatti rilevanti’ ai fini del decidere, tra cui l’esistenza di tutti i requisiti di legge per l’immissione nei ruoli RAGIONE_SOCIALEo Stato, il quale era l’effettivo fruitore RAGIONE_SOCIALEe prestazioni rese e il vero datore di lavoro dei LSU, sebbene assunti formalmente presso enti locali e RAGIONE_SOCIALE private;
3. il motivo è inammissibile;
come chiarito da questa Corte, a Sezioni Unite, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti RAGIONE_SOCIALEa
sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. Un., n. 23745 del 28/10/2020);
ulteriormente, qualora venga allegata l’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta, a mezzo RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEa causa di merito, tale deduzione è da ritenersi esterna alla esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è ammissibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione ma non sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione o falsa applicazione di legge (Cass. 5 giugno 2007, n. 13066; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 24 febbraio 2020, n. 4905);
nel caso in esame, il ricorso ha omesso di individuare anche una sola affermazione RAGIONE_SOCIALEa decisione di merito su cui puntualmente basare una deduzione di violazione o falsa applicazione di legge e contiene un confuso riferimento alle norme violate, il che si traduce in una critica libera del provvedimento impugnato, in violazione RAGIONE_SOCIALEa tassatività RAGIONE_SOCIALEe ipotesi di ricorso per cassazione e RAGIONE_SOCIALEa sua caratteristica di giudizio a critica vincolata, non consentendo in alcun modo di individuare, neppure con uno sforzo interpretativo, se non sostituendosi alla parte in una scelta che diverrebbe arbitraria, quali siano le questioni che si intendono sottoporre all’esame RAGIONE_SOCIALEa Corte; senza dire che parte ricorrente formula la propria censura adducendo, contestualmente, le violazioni sopra testualmente riportate sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ma, anche, del n. 5 RAGIONE_SOCIALEa medesima disposizione codicistica; ora, in disparte la dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (vizio non più corrispondente al paradigma del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), la suddetta configurazione del motivo rende impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione RAGIONE_SOCIALEe censure essendo denunciate, a un tempo, violazione di legge e vizio di motivazione senza che nell’ambito
RAGIONE_SOCIALEa parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘uno o RAGIONE_SOCIALE‘altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. 23 settembre 2016, n. 18715; Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 23 luglio 2008, n. 20355; Cass.11 aprile 2008, n. 9470);
4. con il secondo mezzo si deduce «violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 368/2001 e del d.lgs. n. 165/2001; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art . 16 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 56/1987, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost., violazione di Trattati, direttive e dei principi europei e RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia; omesso esame di fatti rilevanti ai fini del decidere (art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.)»;
secondo parte ricorrente non sarebbe necessario, ex art. 35 d.lgs. n. 165/2001, il concorso pubblico per il reclutamento nell’amministrazione del personale di qualifiche inferiori, come quelle dei ricorrenti che svolgevano mansioni di pulizia nelle scuole, di qui il diritto all ‘immissione nei ruoli RAGIONE_SOCIALEo Stato con contratti a tempo indeterminato anche in applicazione del d.lgs. n. 368/2001 e RAGIONE_SOCIALEa direttiva europea 99/70/CE;
5. il motivo non si sottrae ai rilievi di cui al punto precedente e si appalesa, oltretutto, proprio perché volto a censurare la mancata stabilizzazione e/o trasformazione (conversione) del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante la stabilizzazione (per come dedotta da parte ricorrente);
6. con il terzo motivo si denuncia «violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 132 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione del
d.lgs. n. 368/2001 e del d.lgs. n. 165/2001; violazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 56/1987; disparità di trattamento, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost. violazione di T rattati, direttive e dei principi RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento europeo violazione RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE; violazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 1999/70/CE; omessa motivazione su fatti rilevanti (art. 360 cod. proc. civ. nn. 3, 4 e 5)»;
i ricorrenti, fino al 2001, erano stati assunti direttamente dallo Stato che, anche successivamente, aveva continuato ad utilizzarli, sia pure a mezzo di società intermediarie, con contratti reiterati e prorogati di anno in anno per lo svolgimento di mansioni di pulizia nelle scuole, per cui, a loro avviso, sussistevano i presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva europea n. 1999/70/CE e RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro sui contratti a tempo determinato ad essa allegato ; l’inserimento nei ruoli RAGIONE_SOCIALEo Stato, mediante trasformazione dei rapporti di lavoro, poteva avvenire senza il concorso pubblico in relazione alla qualifica in concreto rivestita dai ricorrenti; la Corte d’appello aveva negato, senza motivare a l riguardo, anche il diritto al risarcimento del danno in evidente violazione di un pacifico orientamento del giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi;
il motivo, che non si sottrae anch’esso ai rilievi di cui ai punti precedenti, si mostra, laddove rivolto a censurare la mancata trasformazione (conversione) del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante la deduzione di parte ricorrente in ordine a ll’intervenuta stabilizzazione;
la C orte d’appello, accertato il fatto che a partire dal 7/6/2001 i lavoratori «erano stati coinvolti nei processi di terziarizzazione dei sevizi secondo quanto previsto dal d.m. n. 65/2001» e che, sulla scorta di convenzioni tra il RAGIONE_SOCIALE e i consorzi RAGIONE_SOCIALE, «erano stati assunti con
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto provato con le cooperative affidatarie» , ha poi ritenuto ‘irrilevante’, proprio per le diversità dei soggetti coinvolti nel rapporto di lavoro, il profilo RAGIONE_SOCIALEa dedotta «discriminazione con il personale RAGIONE_SOCIALEa scuola relativamente all’anzianità di servizio e ai correlati incrementi retributivi » (vedi a pag. 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata);
ebbene, la censura, che non si confronta col decisum , mira a propugnare inammissibilmente una diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta mediante una deduzione che è da ritenere esterna alla esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme di legge, in quanto impinge (invero) nella tipica valutazione riservata al giudice del merito;
con il quarto, ed ultimo, motivo, si denuncia «violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 132 cod. proc. civ.; violazione RAGIONE_SOCIALEa legge reg. n. 24/2000; RAGIONE_SOCIALEa legge reg. n. 20/2003; RAGIONE_SOCIALEa legge reg. n. 16/2006, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 75/2017 (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3,4, 5)»;
si sostiene che il diritto alla stabilizzazione era stato sancito, da ultimo, dall’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 e l’amministrazione pubblica aveva l’obbligo, in presenza di vacanz e d’organico, di non più reiterare contratti a termine e di provvedere, dopo anni di precariato, alla stabilizzazione degli ex-LSU;
il motivo, che non si sottrae ai rilievi di cui ai punti precedenti, si appalesa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse laddove volto a censurare la mancata trasformazione (conversione) del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, a fronte RAGIONE_SOCIALEa stabilizzazione di cui danno conto i ricorrenti nella loro memoria illustrativa;
conclusivamente il ricorso dev’essere , nel complesso, dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.