Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6472 Anno 2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6472 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 12790 del ruolo generale dell’anno 2025, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente – resistente al ricorso incidentalenei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE) RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore ad negotia NOME COGNOME
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente – ricorrente in via incidentaleper la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Trento
-Sezione distaccata di Bolzano n. 42/2025, pubblicata in data 5 aprile 2025;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto:
RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI CAUSATI DA ANIMALI CIRCOLAZIONE STRADALE
Ad. 11/03/2026 C.C.
R.G. n. 12790/2025
Rep.
RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) ha agito in giudizio nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi dell’art. 1916 c.c., surrogandosi nei diritti di un proprio assicurato indennizzato, per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un veicolo di proprietà di quest’ultimo, a seguito di un incidente stradale avvenuto su una strada sita nel territorio provinciale, sull’assunto che il sinistro fosse stato causato da un animale selvatico (cervo).
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Bolzano. La Corte d’a ppello di Trento -Sezione distaccata di Bolzano, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta . Ricorre la Provincia Autonoma di Bolzano, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, che propone, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di due motivi. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con riguardo al ricorso principale, risulta assorbente di ogni altra questione il rilievo pregiudiziale della sua improcedibilità, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., che rende superflua anche l’illustrazione de l motivo alla base dello stesso.
La parte ricorrente non ha, infatti, proAVV_NOTAIOo, nel termine perentorio previsto da detta norma, la copia autentica del provvedimento impugnato -che essa stessa dichiara espressamente esserle stato notificato, asseritamente in data 9 aprile 2025 -corredata dalla relazione di notificazione.
Il provvedimento impugnato risulta pubblicato oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso (pubblicazione avvenuta in data 5 aprile 2025; notificazione del ricorso avvenuta, a mezzo P.E.C., in data giovedì 5 giugno 2025, dopo sessantuno
giorni), onde non può ritenersi superata la cd. prova di resistenza, ai fini dell’accertamento della tempestività del ricorso in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, n. 17066 del 10/07/2013; Sez. 6 – 3, n. 18645 del 22/09/2015; Sez. 6 – 3, n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 5, n. 21749 del 29/07/2025).
Non risulta proAVV_NOTAIOa dalla parte ricorrente nessuna documentazione, né cartacea, né telematica, dell’assunta notificazione della sentenza impugnata (la relazione di notificazione in questione non è nemmeno richiamata nell’indice dei documenti proAVV_NOTAIOi, in calce al ricorso); né, tanto meno, alla relativa produzione ha regolarmente e tempestivamente provveduto la parte controricorrente.
Il ricorso principale è, quindi, improcedibile.
Il controricorso, contenente anche il ricorso incidentale, è stato depositato giovedì 10 luglio 2025: quindi, nel termine di cui all’art. 371 c.p.c., di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale (avvenuta in data 5 giugno 2025), ma oltre il termine di sessanta giorni, decorrente sia dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (5 aprile 2025), sia dalla data dichiarata dalla parte ricorrente di notificazione della stessa (9 aprile 2025), benché entro i sei mesi dalla pubblicazione.
Ai sensi dell’art. 334 c.p.c. (nella vigente formulazione, applicabile nella specie ratione temporis ), in caso di improcedibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale perde efficacia, laddove sia da considerarsi proposto tardivamente, cioè oltre i termini di cui agli artt. 325, 326 e 327 c.p.c..
Nella specie, l ‘impugnazione incidentale sarebbe da ritenere tardiva, a considerare il termine cd. breve di cui all’art. 325 c.p.c. (indipendentemente dalla parte che abbia notificato la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 326 c.p.c.); al contrario, sarebbe da ritenere tempestiva, a considerare il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (almeno a ritenere sufficiente il
suo deposito e, per contro, non necessaria la sua notificazione, nonostante l’improcedibilità della principale).
La società ricorrente in via incidentale non ha dichiarato espressamente, nel controricorso, se abbia notificato o ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, nonostante l’espressa e formale dichiarazione in tal senso operata dalla parte ricorrente in via principale; neanche ha contestato tale ultima dichiarazione, né, in qualche modo, ha deAVV_NOTAIOo che la sentenza non sia stata mai notificata.
Si pone dunque la questione se, ai fini della valutazione della tempestività del ricorso incidentale, debba considerarsi operante il cd. termine breve di sessanta giorni, decorrente dalla data di notificazione della sentenza impugnata dichiarata dalla parte ricorrente in via principale, ovvero il cd. termine lungo di sei mesi, decorrente dalla data di pubblicazione della stessa.
2.1 In tale situazione, secondo il prevalente indirizzo di questa Corte (enunciato anche prima della modifica della formulazione letterale dell’art. 334 c.p.c.), il ricorso incidentale va dichiarato senz’altro inefficace (cfr. Cass., Sez. 3, n. 19188 del 19/07/2018; Sez. 6 – 3, n. 14497 del 09/07/2020: in entrambi i casi, il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace, in quanto tardivo rispetto al cd. termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza impugnata dichiarata dal ricorrente in via principale, nonostante l’improcedibilità del ricorso principale, come nella presente fattispecie, per l’omessa produzione della relazione di notificazione della sentenza).
In un più recente precedente (Cass., Sez. 3, n. 1918 del 28/01/2026), in cui la parte controricorrente non aveva dichiarato l’avvenuta notificazione del provvedimento impugnato, peraltro in un processo con una pluralità di parti, il ricorso incidentale è stato considerato tempestivo rispetto al cd. termine lungo per impugnare (e, quindi, esaminato nel merito).
Ritiene la Corte che la discrasia tra le indicate conclusioni sia solo apparente, in quanto la questione va risolta proprio sulla base della distinzione tra l’ipotesi in cui il processo intercorra tra solo due parti e quella in cui intercorra tra una pluralità di parti.
2.2 O ccorre prendere le mosse dall’analisi della previsione di cui all’art. 369 c.p.c., che sancisce l’improcedibilità dell’impugnazione principale in caso di omessa produzione della relazione di notificazione della sentenza che si dichiari notificata, e da quella dell’art. 326 c.p.c., in base alla quale il termine cd. breve, in caso di notificazione della sentenza, è applicabile sia alla parte notificante che a quella destinataria della notificazione.
La dichiarazione sull’avvenuta notificazione del provvedimento impugnato della parte che lo impugna in via principale, in base al l’art. 369 c.p.c. , determina, infatti, di per sé, l’applicabilità del termine per l’impugnazione dalla stessa ‘ dichiarato ‘, almeno fino a prova contraria.
Lo dimostra, in primo luogo, proprio la previsione dell’art. 369 c.p.c., che prevede l’improcedibilità dell’impugnazione in caso di dichiarazione, da parte del ricorrente, di avvenuta notificazione del provvedimento impugnato e di mancata produzione della relazione di notificazione di quel provvedimento, necessaria alla Corte per l’imprescindibile verifica di ufficio del rispetto di detto termine: la suddetta dichiarazione è qualificata, nella giurisprudenza di questa Corte, come ‘ atto processuale formale ‘ , indipendente dall’intenzione del dichiarante e produttivo degli effetti cui è destinato dalla legge nella serie procedimentale, tanto da non potere essere successivamente corretta dal ricorrente (cfr. Cass., Sez. 6, n. 15832 del 07/06/2021; Sez. U, n. 21349 del 06/07/2022).
Lo conferma, altresì, la considerazione per cui il controricorrente può contestare la dichiarazione della parte ricorrente in
via principale, in ordine al termine di impugnazione applicabile (ad es., sostenendo che la sentenza è stata notificata, contrariamente a quanto dichiarato dall’impugnante in via principale): ma, in tal caso, deve essere provata in positivo l’applicabilità di detto diverso termine (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. ex multis : Cass., Sez. 3, n. 11319 del 29/04/2025; Sez. 6, n. 15832 del 07/06/2021; Sez. 5, n. 1295 del 19/01/2018; Sez. 6 – 3, n. 3564 del 24/02/2016; Sez. L, n. 7469 del 31/03/2014; Sez. U, n. 9005 del 16/04/2009).
Tanto premesso, si deve, altresì, considerare che, come già chiarito, ai sensi dell’art. 326 c.p.c. , il termine cd. breve per impugnare, di cui all’art. 325 c.p.c. , decorre dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione.
Ne consegue che, per i processi con solo due parti, il termine per impugnare non può che essere unico ed è il medesimo per entrambe le parti, in quanto, se la sentenza è stata notificata, opererà il termine cd. breve per entrambe, mentre, se non lo è stata, opererà il termine cd. lungo per entrambe.
Ciò non vale necessariamente, invece, per i processi con più di due parti, in cui per le parti che non hanno né effettuato né ricevuto la notificazione della sentenza impugnata opererà il termine cd. lungo, mentre opererà quello cd. breve per le altre.
2.3 Deve concludersi che la dichiarazione di avvenuta notificazione del provvedimento impugnato, operata dalla parte che lo impugna in via principale determina l’applicabilità del termine cd. breve anche per le impugnazioni incidentali, nei processi con sole due parti.
Di conseguenza, in tali processi, la tempestività dell’ impugnazione incidentale va valutata anch’essa, di regola, sulla base del termine cd. breve dichiarato dalla parte che impugna in via principale, a meno che la parte che impugni in via incidentale non contesti espressamente la dichiarazione operata dalla
contro
parte in ordine all’avvenuta notificazione della medesima e, quindi, dichiari che tale notificazione non ha affatto avuto luogo.
2.4 A rafforzare tale conclusione può richiamarsi un recente arresto di questa Corte (pur riferito a fattispecie parzialmente differente), secondo il quale « in tema di giudizio di cassazione, la tardività del ricorso incidentale, ai fini della sua inefficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, può essere apprezzata con riferimento alla data di comunicazione del decreto a cura della cancelleria, ai sensi dell ‘ art. 99, comma 12, l.fall., indicata dal ricorrente principale, poiché, in assenza di diverse allegazioni del ricorrente incidentale, si deve presumere che il decreto sia stato comunicato alle parti in pari data » (Cass., Sez. 1, n. 19795 del 17/07/2024).
Pur non coincidendo esattamente la fattispecie concreta, la ratio dell’affermazione di tale principio di diritto pare chiaramente da rinvenire nella considerazione che la dichiarazione operata dalla parte, che impugna in via principale, in ordine alle circostanze di fatto che determinano decorrenza e durata dei termini per l’impugnazione stessa, ha effetti, di regola, anche in relazione all’impugnazione incidentale, a meno che la parte che impugna in via incidentale non la contesti espressamente.
2.5 In senso contrario a quanto sin qui osservato non varrebbe, poi, richiamare l’indirizzo secondo il quale, in relazione al ricorso principale, la mancata dichiarazione del ricorrente in ordine all’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, equivale a dichiarazione di mancata notificazione.
Vi è una pluralità di argomenti che inducono a negare la possibilità di estendere tale indirizzo al caso in cui la parte che impugna in via principale abbia espressamente dichiarato che la sentenza è stata notificata e quella che impugna in via incidentale non contesti tale dichiarazione e non dichiari alcunché in
ordine alla notificazione del provvedimento impugnato, quanto meno nei processi con sole due parti.
2.5.1 Si determinerebbe, in primo luogo, una situazione del tutto anomala, sul piano sistematico.
P er l’impugnazione principale sarebbe , infatti, applicabile il termine cd. breve (ciò che -è opportuno ribadire -costituisce il necessario presupposto logico e giuridico della dichiarazione di improcedibilità della stessa, per la mancata documentazione della data in cui essa è avvenuta, indispensabile per la verifica di ufficio della sua tempestività).
Al contrario , per l’impugnazione incidentale, sarebbe applicabile il cd. termine lungo.
Una siffatta conclusione sarebbe, però, in palese contrasto con quanto si evince dall’art. 326 c.p.c., il quale, prevedendo espressamente che la notificazione della sentenza fa decorrere il termine cd. breve per impugnare per entrambe le parti (notificante e destinatario della notificazione), implicitamente, ma inequivocabilmente, presuppone che il termine di impugnazione (cd. breve o cd. lungo) debba sempre essere il medesimo, per entrambe le parti (almeno nell’ipotesi di un processo con sole due parti).
2.5.2 Una siffatta conclusione, inoltre, come già visto, non sarebbe in linea con il richiamato principio di diritto enunciato da questa Corte (Cass., Sez. 1, n. 19795 del 17/07/2024), che attribuisce rilievo alla dichiarazione della parte che impugna in via principale, in ordine ai termini di impugnazione, quanto meno se non contestata dalla parte che impugna in via incidentale (oltre che, almeno implicitamente, con i precedenti in termini già richiamati di cui a Cass., Sez. 3, n. 19188 del 19/07/2018; Sez. 6 – 3, n. 14497 del 09/07/2020 , e con l’indirizzo in ordine all’effetto processuale della dichiarazione del ricorrente in via principale sulla avvenuta notificazione del provvedimento impugnato, automatico ed indipendente
dall’intenzione del dichiarante , di cui a Cass., Sez. 6, n. 15832 del 07/06/2021; Sez. U, n. 21349 del 06/07/2022).
2.5.3 Nel medesimo senso depone, infine, il rilievo che, se la mancata dichiarazione in ordine alla avvenuta notificazione (o meno) della sentenza impugnata, da parte di chi impugni in via principale, può effettivamente interpretarsi, in base al principio di salvezza degli atti processuali, come una implicita dichiarazione di omessa notificazione o, più precisamente, come una implicita dichiarazione di applicabilità del cd. termine lungo per l’impugnazione, non può dirsi altrettanto per l’analoga mancata dichiarazione della parte che impugni in via incidentale.
Come già visto, la sostanza e l’effetto processuale della dichiarazione che è richiesta alla parte che impugna in via principale è quella di indicare e, così, determinare processualmente (fino a prova contraria) l’applicabilità di un termine o di un altro per l’impugnazione .
È ragionevole ritenere, d’altronde, in una situazione di assoluta incertezza, che la parte che impugni in via principale non proponga una impugnazione dichiaratamente tardiva.
Quindi, almeno se essa impugna oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c. dalla pubblicazione della decisione impugnata (e, cioè, dal giorno a partire dal quale sarebbe possibile la sua notificazione), ma, comunque, nel termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., s enza nulla dichiarare sull’avvenuta notificazione della sentenza, può effettivamente intendersi che stia implicitamente ‘ dichiarando ‘ di impugnare nel cd. termine lungo.
La stessa proposizione dell’impugnazione costituirebbe un comportamento ragionevolmente incompatibile, sul piano logico e giuridico, con la dichiarazione di un diverso termine per impu- gnare.
Non può dirsi altrettanto per la parte che impugni in via incidentale.
Poiché la dichiarazione della parte che impugna in via principale determina, fino a prova contraria, l’applicabilità de l termine cd. breve o cd. lungo ai fini dell’impugnazion e, non sussiste la medesima situazione di assoluta incertezza: laddove la parte che impugna in via incidentale intenda invocare un diverso termine, deve, allora, se non addirittura dimostrarlo, quanto meno, dichiararlo espressamente, in qualche modo manifestando l’intenzione di contestare la dichiarazione della controparte.
In altri termini, il silenzio serbato dall ‘unica controparte che impugna in via incidentale in ordine all’avvenuta notificazione, o meno, della sentenza impugnata, qualora la parte che impugna in via principale abbia dichiarato che la sentenza è stata notificata, non può ritenersi, di per sé, indicativo dell’i ntenzione della prima di dichiarare, implicitamente, che la notificazione non ha avuto luogo e che, dunque, sarebbe applicabile il cd. termine lungo.
Non solo perché tale silenzio si verifica in una situazione processuale in cui vi è una espressa dichiarazione della controparte in ordine all’applicabilità del termine cd. breve e perché tale ultima dichiarazione determina processualmente l’applicabilità di tale termine, per legge, almeno fino a prova contraria, ma anche perché l’impugnazione incidentale, a differenza di quella principale, si può proporre anche tardivamente.
D i conseguenza, l’omessa dichiarazione da parte dell’unica controparte dell’impugnante principale del termine (cd. breve o cd. lungo) nella specie applicabile non può ritenersi implicitamente desumibile dalla stessa proposizione dell’impugnazione incidentale, in quanto la proposizione di tale impugnazione (a differenza della principale) non costituisce una conAVV_NOTAIOa incompatibile, sotto il profilo logicogiuridico, con l’invocazione dell’applicabilità del termine cd. breve.
Va, in definitiva, affermato il seguente principio di diritto:
« nei processi con sole due parti, laddove la parte che propone il ricorso per cassazione in via principale dichiari che il provvedimento impugnato è stato notificato in una certa data, anche se non ne abbia proAVV_NOTAIOo la relazione di notificazione, incorrendo nella sanzione di improcedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., la tempestività o tardività del ricorso incidentale, ai fini della sua eventuale dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 334 c.p.c., va valutata in relazione al termine cd. breve di cu i all’art. 325 c.p.c. decorrente dalla data di notificazione del provvedimento impugnato allegata dal ricorrente principale, salvo che la parte che impugna in via incidentale contesti espressamente la dichiarazione della controparte, dichiarando che il provvedimento impugnato non è stato notificato o è stato notificato in una diversa data, non potendo invece ritenersi sufficiente, a tal fine, che non dichiari alcunché in ordine alla suddetta allegazione di controparte circa l’avvenuta notificazione ».
In applicazione di tale principio di diritto, il ricorso incidentale va dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 334 c.p.c.
Il ricorso principale è dichiarato improcedibile.
Il ricorso incidentale è dichiarato inefficace.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza (normalmente applicabile nel caso dell’art. 334 c.p.c.: per tutte, Cass., Sez. 3, n. 4074 del 20/02/2014), come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, con riguardo al solo ricorso principale.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara improcedibile il ricorso principale;
-dichiara inefficace il ricorso incidentale;
-condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: dichiarazione di improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dell’ente ricorrente (in via principale), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 11 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME