Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9517 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9517 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16559-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente – ricorrente incidentale -nonché contro
Oggetto
Contributi previdenziali
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO/2019
COGNOME.
Rep.
Ud.30/01/2025
CC
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 3284/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/11/2018 R.G.N. 4114/2014; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
30/01/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 20.11.2018, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva rigettato i ricorsi proposti da RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso il verbale di accertamento e il successivo avviso di adde bito con cui l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le aveva richiesto il pagamento di contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e omessi in danno di n. 26 lavoratori addetti al montaggio e, in parziale accoglimento del gravame proposto dall’impresa, ha ridotto l’ammontare dei contributi dovuti RAGIONE_SOCIALE‘importo pagato da quest’ultima alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
che avverso tale ultima statuizione l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale fondato su quattro motivi, successivamente illustrato con memoria;
che l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato delega in calce al ricorso incidentale; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 30.1.2025, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo del ricorso principale, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 26-29, l. n. 335/1995, e 1, comma 212, l. n. 662/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che dal montante dovuto per differenze contributive dovesse essere detratta la percentuale del 4% dei compensi lordi percepiti da sei dei collaboratori oggetto RAGIONE_SOCIALE‘accertamento ispettivo, che essi avevano addebitato all’odierna controricorrente nelle fatture emesse;
che, a sostegno RAGIONE_SOCIALEa censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha rilevato che i giudici territoriali non si sarebbero avveduti ‘del fatto che il datore di lavoro […] non ha versato alcun contributo previdenziale alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘, essendo ‘pacifico che nei rap porti di lavoro autonomo la contribuzione previdenziale viene versata esclusivamente dal lavoratore autonomo’, di talché non avrebbe potuto l’odierna controricorrente portare in detrazione dai contributi dovuti somme che nemmeno avrebbero ‘natura di contri buti previdenziali’ (cfr. pag. 7 del ricorso per cassazione); che, tuttavia, va rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato il diritto RAGIONE_SOCIALE‘odierna controricorrente di portare in detrazione le somme in questione sul presupposto che ‘non è contestato il fatto che la società appellante ha versato le somme dovute p er ogni posizione lavorativa alla gestione RAGIONE_SOCIALE‘ (così espressamente pag. 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata);
che, conseguentemente, la censura RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE appare estranea alla ratio decidendi , che non riposa su una qualche interpretazione, in ipotesi errata, RAGIONE_SOCIALEe ‘norme di riferimento in materia di contribuzione previdenziale relativa ai lavoratori autonomi’ (cfr. pag. 7 del ricorso per cassazione), ma piuttosto -e come dianzi rilevato -sul ‘fatto che la società appellante ha
versato le somme dovute per ogni posizione lavorativa alla gestione RAGIONE_SOCIALE‘;
che a non diverse conclusioni induce il rilievo secondo cui già nel ricorso introduttivo del giudizio l’odierna controricorrente avrebbe ammesso ‘che la contribuzione alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sia stata versata interamente dai sei lavoratori’ (così pag. 8 del ricorso per cassazione), difettando nel ricorso qualunque censura volta a rimettere in discussione -nei limiti in cui risulta possibile in questa sede di legittimità, ossia per violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. oppu re per omesso esame circa un fatto decisivo -il difforme giudizio di fatto compiuto al riguardo dalla Corte di merito;
che il ricorso principale, pertanto, va dichiarato inammissibile; che l’inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia ex art. 334 c.p.c. del ricorso incidentale, atteso che, trattandosi di processo iniziato dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa novella apportata all’art. 327, comma 1°, c.p.c., dall’art. 46, com ma 17, l. n. 69/2009, esso, per poter essere ugualmente trattato, avrebbe dovuto essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza (20.11.2018), ossia entro il 20.5.2019, mentre il relativo procedimento notificatorio risulta invece perfezionato per la ricorrente incidentale solo in data 28.6.2019;
che non rileva in contrario che il ricorso incidentale sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371, comma 2°, c.p.c., ossia di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale (avvenuta in data 20.5.2019: cfr. relata di notifica in calce al ricorso principale), costituendo anzi tale tempestività ‘interna’ il presupposto stesso RAGIONE_SOCIALE‘operatività RAGIONE_SOCIALEa sanzione di inefficacia per il caso di inosservanza del termine ‘esterno’ di
impugnazione (così Cass. n. 3419 del 2004 e, più di recente, Cass. n. 17707 del 2021);
che, dovendosi la soccombenza riferire alla sola parte ricorrente in via principale, non procedendo in specie questa Corte ad alcun esame del ricorso divenuto inefficace (cfr. da ult. Cass. n. 33733 del 2023), l’RAGIONE_SOCIALE va condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spes e del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
che, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale e RAGIONE_SOCIALEa conseguente declaratoria d’inefficacia del ricorso incidentale, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso va dichiarata solo a carico del ricorrente principale, essendosi chiarito che analogamente non può predicarsi per il ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2°, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (così da ult. Cass. n. 1343 del 2019);
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale.
Condanna l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 30.1.2025.