Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33713 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33713 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 34839-2019 proposto da:
I.N.P.G.I. -ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “NOME COGNOME“, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro
Oggetto
Contributi previdenziali giornalisti
R.G.N. 34839/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 16/10/2024
CC
I.N.P.G.I. -ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “NOME ‘;
– ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 1913/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2019 R.G.N. 4923/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 13.5.2019, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva solo parzialmente accolto l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo con cui il locale Tribunale le aveva ingiunto di pagare all’INPGI somme per contr ibuti omessi a vario titolo su compensi corrisposti o dovuti a giornalisti suoi dipendenti, dichiarando non fondata la pretesa creditoria dell’ente previdenziale solo in ordine ai contributi pretesi sulle somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo a taluni giornalisti indicati nella Sezione I, lett. D) , del verbale di accertamento ispettivo n. 28/2013;
che avverso tale pronuncia l’INPGI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, fondato su cinque motivi e successivamente illustrato con memoria;
che l’INPGI ha resistito con controricorso al ricorso incidentale; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 16.10.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo e il secondo motivo del ricorso principale, l’INPGI denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, l. n. 153/1969, degli artt. 1362 ss. c.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso, per avere la Corte di merito ritenuto che l’odierna controricorrente e ricorrente incidentale avesse dato prova della natura di incentivo all’esodo delle somme corrisposte ai giornalisti COGNOME, COGNOME e COGNOME così discostandosi di fatto dai principi che regolano la distribuzione dell’onere della prova nelle controversie riguardanti la ricorrenza di un’ipotesi eccettuativa dell’obbligo contributivo e finendo per porre a suo carico la dimostrazione della natura retributiva delle somme in questione;
che trattasi di censure radicalmente inammissibili, pretendendo, ad onta del riferimento a presunte violazioni di legge, di sovvertire l’accertamento di fatto concordemente compiuto dai giudici di merito circa il contenuto delle transazioni stipulate dall’ odierna controricorrente con i tre giornalisti dianzi indicati, che è cosa non possibile in questa sede di legittimità, specie allorché ricorra, come nel presente caso, una doppia conforme di merito (art. 348ter , ult. co., c.p.c., nel teso vigente ratione temporis );
che l’inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia ex art. 334 c.p.c. del ricorso incidentale, atteso che, trattandosi di processo iniziato dopo l’entrata in vigore della novella apportata all’art. 327, comma 1°, c.p.c., dall’art. 46, com ma 17, l. n. 69/2009, esso, per poter essere ugualmente trattato, avrebbe dovuto essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (13.5.2019), ossia entro il 13.11.2019, mentre il relativo procedimento notificatorio risulta
perfezionato per la ricorrente incidentale solo in data 19.12.2019;
che non rileva in contrario che il ricorso incidentale sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371, comma 2°, c.p.c., ossia di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale (avvenuta in data 13.11.2019: cfr. pag. 2 del controricorso con ricorso incidentale), costituendo anzi tale tempestività ‘interna’ il presupposto stesso dell’operatività della sanzione di inefficacia per il caso di inosservanza del termine ‘esterno’ di impugnazione (così Cass. n. 3419 del 2004 e, più di recente, Cass. n. 17707 del 2021);
che, pretendendo i primi tre motivi del ricorso incidentale di censurare il concorde accertamento compiuto dai giudici di merito in ordine ai presupposti di fatto dell’obbligazione contributiva e il quarto e il quinto di sottrarre la ricorrente incidentale dal consolidato principio secondo cui le disposizioni sul minimale contributivo di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), implicano che, qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore, la retribuzione su cui calcolare l ‘imponibile contributivo non possa essere inferiore all’ammontare previsto dalla contrattazione collettiva (così Cass. n. 46 del 2009, seguita da numerose succ. conf.), le spese del giudizio di legittimità vanno senz’altro compensate tra le parti, in considerazione della virtuale soccombenza reciproca; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale e della conseguente declaratoria d’inefficacia del ricorso incidentale, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso va dichiarata solo a carico del ricorrente principale, essendosi chiarito che analogamente non può predicarsi per il
ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2°, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (così da ult. Cass. n. 1343 del 2019);
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 16.10.2024.