Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14357 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14357 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23752/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Udine, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, ricorrente-
contro
Fallimento di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME NOME (CODICE_FISCALE, controricorrente e ricorrente incidentale -nonché contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 976/2021 depositata il 19/8/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/4/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Ancona con l’impugnata sentenza, in accoglimento del reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE, revocava la sentenza dichiarativa di fallimento, ad istanza di RAGIONE_SOCIALE, della medesima società.
1.2 In particolare, la Corte di merito, facendo ricorso al principio della “ragione più liquida”, riteneva non provata la sussistenza dello stato di insolvenza in quanto il mancato pagamento della somma di € 120.000 dovuta al creditore istante in forza di una sentenza resa in grado d’appello (impugnata in Cassazione) costituiva un inadempimento che non si collocava in un quadro di impotenza funzionale non transitoria della reclamante a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa.
RAGIONE_SOCIALE NOME ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo; RAGIONE_SOCIALE e il Fallimento hanno svolto difese con controricorso, quest’ultimo in adesione al ricorso.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente precisato che la rinuncia al mandato del difensore del ricorrente, depositata il 4 dicembre 2024, non ha effetto sul giudizio per cassazione, anche se il rinunciante è l’unico difensore (cfr. sul punto Cass.28365/2022).
1.1 È, inoltre, inammissibile la produzione documentale effettuata dal ricorrente in violazione del disposto dell’ art. 372 c.p.c..
Il mezzo di impugnazione presentato denuncia l’ omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, costituito dal « fatto se fosse stato o meno giustificata la mancata costituzione in giudizio
della RAGIONE_SOCIALE davanti al Tribunale di Macerata nell’udienza prefallimentare ».
2.1 La Corte di merito ha consapevolmente ritenuto superfluo l’esame del motivo di reclamo attinente la richiesta di rimessione in termini, preferendo affrontare, in un’ ottica di economia processuale, direttamente la questione di merito concernente l’insussistenza dello stato di insolvenza , quale ‘ragione più liquida’ .
2.1 La censura, per come formulata con il motivo di ricorso, non investe tale tema, che è la sola ratio decidendi dell’impugnata sentenza.
2.2 Peraltro, l ‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel suo attuale testo, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 21152/2014, Cass. 14802/2017); non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto la mancata valutazione del fatto che l’omessa costituzione in giudizio della società in sede prefallimentare fosse stata o meno giustificata.
2.3 Il ricorso (principale) è, dunque, inammissibile.
Nel costituirsi in giudizio con controricorso il Fallimento non ha contestato il ricorso del Bombonato, ma ha chiesto che fosse accolto il ricorso di quest’ultimo anche sulla base di ulteriori argomenti; in particolare, il Fallimento censura la sentenza per non avere esaminato elementi indicatori dello stato di insolvenza, quali le risultanze del bilancio e lo stato passivo.
3.1 Il Fallimento controricorrente ha, quindi, espressamente concluso chiedendo alla Suprema Corte l’accoglimento del ricorso
proposto da COGNOME Franco e, come sopra accennato, ha ampliato l’impugnazione di quest’ultimo.
Si tratta, pertanto, di un controricorso contenente un ricorso incidentale sostanzialmente adesivo a quello principale.
3.2 Il ricorso incidentale del Fallimento ha, dunque, natura di impugnazione incidentale tardiva, in quanto la sentenza impugnata è stata notificata alle parti via pec in data 19/8/2021, mentre il controricorso contenente il ricorso incidentale è stato avviato per la notifica in data 13/10/2021, ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza previsti dall’art. 18, comma 14, l.fall..
3.3 Il ricorso incidentale adesivo tardivo, ammissibile alla stregua dei principi recentemente enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. SU 8486/2024), in quanto proposto nel rispetto dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. applicabile ratione temporis , è, tuttavia, inefficace ai sensi dell’art . 334, comma 2, c.p.c., stante l’inammissibilità del ricorso principale.
Venendo alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, il ricorrente principale soccombente deve condannato alla refusione delle spese, che si liquidano come da dispositivo, sostenute dal solo controricorrente RAGIONE_SOCIALE che ha svolto difese in avversione al ricorso principale.
4.1 Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE, il cui ricorso incidentale adesivo è stato dichiarato inefficace non è tenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte vittoriosa, in applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui: “in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del
principio di causalità con riferimento al “decisum” evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale”( cfr. Cass. 4074/2014 e 33733 2023).
4.2 Infine, deve essere disattesa la richiesta di liquidazione dei compensi formulata dal legale del Fallimento, in quanto l’art. 83, comma 2, dPR 115/2002 prevede che per il giudizio di cassazione alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e l’inefficacia del ricorso incidentale proposto dal Fallimento RAGIONE_SOCIALE
Condanna il ricorrente principale a rimborsare al controricorrente RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio, che liquida in € 4.200, di cui €. 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15 per cento.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma nella Camera di Consiglio della Prima Sezione