Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11069 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11069 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1056 R.G. anno 2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘avvocato NOME COGNOME
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
contro
ricorrente e ricorrente incidentale nonché contro
COGNOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME domiciliata presso l’avvocato NOME COGNOME
contro
ricorrente nonché contro
NOME COGNOME
intimato
avverso la sentenza n. 1461/2023 della Corte di appello di L’Aquila, pubblicata il 12 ottobre 2023
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
─ il Tribunale di Pescara ha parzialmente accolto la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti di Banca Fideuram ed NOME COGNOME finalizzata a conseguire il ristoro dei danni sofferti a seguito della sottoscrizione di quote di un fondo denominato Equi Sicav Sif Puerto: l’attrice aveva rappresentato di aver acquistato, su proposta di COGNOME, agente dell’istituto di credito convenuto , le quote suddette e di avere patito la perdita della somma impiegata per l’investimento, pari a euro 127.000,00. Con la stessa sentenza il Tribunale ha accolto la domanda di manleva proposta dalla banca nei confronti di COGNOME e l’ha respint a nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, società cui erano state intestate fiduciariamente le quote del fondo di investimento acquistate e che la stessa Fideuram aveva chiesto e ottenuto di chiamare in causa.
– In sede di gravame la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza nella parte relativa alla condanna della banca e l’ha riformata con riguardo alla pretesa azionata da quest’ultima nei confronti di NOME
– La banca ha proposto un ricorso per cassazione basato su due motivi, cui hanno resistito con controricorso la società NOME e NOME COGNOME; la prima ha proposto un ricorso incidentale basato su sette motivi.
E’ stata formulata , da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380bis c.p.c.
con riguardo al ricorso principale. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa facendo rilevare che COGNOME aveva proposto ricorso incidentale, e che ciò aveva fatto tardivamente. Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 31 t.u.f (d.lgs. n. 58/1998), 1227, 2049, 2730 e 2735 c.c. e la nullità della sentenza per vizio di motivazione.
I sette motivi del ricorso incidentale di NOME oppongono, rispettivamente: falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. ; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) derivante da errata qualificazione della chiamata in causa di NOME da parte di RAGIONE_SOCIALE; violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 2697 c.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c. e mancato utilizzo dello standard probatorio del «più probabile che non» nel giudizio di accertamento dell’elemento oggetti vo; violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 2697 c.c., 43 c.p., 115 c.p.c., 116 c.p.c. e mancato accertamento dell’elemento soggettivo ; nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in ragione di un errore di percezione in relazione al contenuto oggettivo di un documento con riguardo ad una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti; nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti; violazione dell’art. 2055 c.c. .
Va anzitutto osservato che il ricorso incidentale è inammissibile.
Il ricorso principale è stato notificato a tutte le parti del giudizio di appello: nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE la notifica risulta essere stata eseguita l’11 gennaio 2024. A fronte di tale ricorso risulta depositato, da parte di Costanza, un controricorso recante la data del 20 febbraio 2024. Il ricorso incidentale, notificato il 12 aprile 2024, risulta depositato in data 30 aprile 2024.
La notifica dell’impugnazione nei confronti di tutte le parti del precedente grado di giudizio realizza la situazione contemplata dall’art. 330 c.p.c., implicando, rispetto a ciascuno dei destinatari che rivesta una situazione di soccombenza effettiva ed indipendentemente dal loro coinvolgimento nei giudizi di gravame ex artt. 331 e 332 c.p.c., il decorso del termine breve per l’impugnazione incidentale (Cass. 7 febbraio 2017, n. 3129).
Il ricorso incidentale è dunque tardivo, essendo stato depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, di cui all’art. 371, comma 2, c.p.c..
Col controricorso al ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE ha manifest ato l’intendimento di non coltivare il ricorso principale nel caso in cui quello incidentale non fosse accolto.
A fronte dell’inammissibilità del ricorso incidentale, quello principale deve ritenersi quindi abbandonato.
NOME, siccome soccombente, è tenuta a rivalere RAGIONE_SOCIALE, sua controparte con riferimento all’impugnazione incidentale, delle spese di giudizio da questa affrontate. La ricorrente principale va invece condannata alla rifusione delle spese sopportate da NOME COGNOME controricorrente al ricorso principale, avendo la stessa RAGIONE_SOCIALE desistito dall’impugnazione proposta.
Non si applicano le sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in quanto, a prescindere da ogni ulteriore rilievo, il giudizio non è stato definito in conformità della proposta.
P.Q.M.
La Corte
dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna Fideuram al pagamento, in favore di COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro
200,00, ed agli accessori di legge; condanna Costanza al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione