Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28218 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28218 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 6453 anno 2023 proposto da:
COGNOME , COGNOME NOME elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
contro
ricorrente e ricorrente incidentale
avverso a SENTENZA n. 5560/2022 emessa da CORTE D’APPELLO ROMA.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Con sentenza del 13 settembre 2022 la Corte d’appello di Roma, pronunciando su di una vicenda vertente su di un finanziamento garantito da pegno finalizzato al compimento di operazioni di investimento, ha accolto parzialmente l’appello principale proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Banco BPM s.p.a. al pagamento in favore dei predetti, della somma, ulteriore rispetto a quella riconosciuta dal Giudice di prima istanza, di euro 76.543,55, oltre interessi e spese; la stessa Corte di merito ha poi respinto l’appello incidentale proposto dalla banca.
– La sentenza è stata impugnata per cassazione sia da NOME COGNOME che da Banco BPM. Entrambi i ricorsi si basano su di un motivo.
E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore della ricorrente incidentale ha domandato la decisione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il ricorso principale denuncia l’omessa pronuncia e la nullità del procedimento ex art. 112 c.p.c. per aver la Corte di merito omesso la pronuncia del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto.
Il ricorso incidentale prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, c.p.c., 1988 e 2697 c.c., 21 t.u.f. (d.lgs. n. 58/1998), 28 e 29 delib. Consob n. 11522/1998, nonché l’ illogicità della motivazione.
Con riferimento al ricorso principale non è stata formulata istanza di decisione ex art. 380bis , comma 2, c.p.c., onde l’impugnazione va considerata rinunciata.
In questa evenienza, dunque, per l’impugnazione non coltivata il giudizio, erroneamente avviato alla trattazione, va dichiarato estinto e
deve essere deciso solo il ricorso non rinunciato.
Il ricorso incidentale è invece inammissibile.
Per un verso esso si profila confuso nella sua articolazione, dovendosi rammentare che l’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d’inammissibilità dell’impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l’individuazione delle questioni prospettate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009): in particolare, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando – come nel caso in esame -non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790). In secondo luogo – e ciò è stato pure rilevato nella proposta di definizione accelerata -, il detto ricorso verte sulla questione relativa a ll’effettiva sussistenza degli ordini di investimento: profilo, questo, che inerisce al giudizio di fatto. Mette solo conto di aggiungere, in proposito: che è riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità l’indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte, al fine di stabilire se esse importino una ricognizione di debito ai sensi dell’art 1988 c.c. (Cass. 29 luglio 2019, n. 204229); che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, sempre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, « a prescindere dal confronto con le risultanze processuali » (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n.
8054); che spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680).
4. Le spese di giudizio vanno compensate, dovendosi tener conto non soltanto della decisione del ricorso coltivato, ma anche della sostanziale soccombenza dell’altra parte, che pur avendo inizialmente proposto impugnazione, ha scelto di non coltivarla facendo acquiescenza alla proposta di definizione anticipata (Cass. 16 aprile 2024, n. 10164).
Le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c. vanno invece rese nei soli confronti della ricorrente incidentale, posto che esse sono applicabili alla parte che ha chiesto la decisione. Come è stato osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati il terzo comma dell’art. 380 -bis c.p.c. codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U. 27 settembre 2023, n. 27433; Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540).
P.Q.M.
La Corte
dichiara estinta l’impugnazione proposta col ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità; condanna la ricorrente incidentale al pagamento, della somma di euro 2.500,00 in favore della parte controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della
ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione