Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7070 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONRAGIONE_SOCIALEO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23244/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al l’atto di rinuncia , dall’AVV_NOTAIO, domiciliata per legge presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale , dall’AVV_NOTAIO, , così elettivamente domiciliata
-controricorrente e ricorrente incidentale –
e nei confronti di
CONDOMINIO DI INDIRIZZO in Sestri Levante, in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, , così elettivamente domiciliato
-controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1705/2022, pubblicata in data 4 luglio 2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
Fatti di causa
Il INDIRIZZO Sestre Levante, utente del servizio idrico integrato erogato nel Comune, conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE , proponendo domanda volta ad ottenere la ripetizione RAGIONE_SOCIALEe somme versate , nell’ultimo decennio, a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione RAGIONE_SOCIALEe acque reflue.
La convenuta, contestando la domanda, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE, quale unico soggetto eventualmente tenuto alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme pretese dal Condominio, e chiedeva di essere manlevata nel caso di rigetto RAGIONE_SOCIALEa propria eccezione di difetto di legittimazione passiva.
La terza chiamata si costituiva in giudizio, negando ogni addebito.
Il Giudice di pace di Chiavari rigettava la domanda del Condominio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e condannava la terza chiamata in causa al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma richiesta dall’attore .
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello e, all’esito RAGIONE_SOCIALEa
costituzione del Condominio e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che spiegava appello condizionato, il Tribunale di Genova, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, condannava RAGIONE_SOCIALE a pagare in favore del Condominio la somma di euro 3.413,00, oltre iva ed interessi, e condannava RAGIONE_SOCIALE a rimborsare quanto la Sap era tenuta a corrispondere al Condominio.
Avverso la suddetta sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso incidentale, sulla base di sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e spiegato ricorso incidentale, sulla base di sei motivi.
Il INDIRIZZO di INDIRIZZO ha resistito con controricorso.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
La ricorrente principale , in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
L ‘ intervenuta rinuncia esime il Collegio dallo scrutinio dei mezzi del ricorso principale.
La rinuncia non risulta accettata, ma ciò non ne esclude la validità ed efficacia, posto che la rinuncia al ricorso non ha carattere accettizio, cosicché essa esplica effetti anche qualora il destinatario non vi abbia aderito, salvo l’onere RAGIONE_SOCIALEe spese sul rinunciante (cfr., tra le tante, Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660).
In tema di ricorso per cassazione, la rinuncia all’impugnazione
principale non determina l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione incidentale che va comunque esaminata (Cass., sez. 6 – 1, 03/05/2022, n. 13888).
I motivi del ricorso incidentale sono così rubricati:
-primo motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c. p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del d.lgs. n. 152 del 2006 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del d.m. 30 settembre 2009, n. 102;
-secondo motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006;
-terzo motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006;
-quarto motivo: omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa Legge Regionale n. 29/2007, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 -sexies del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge n. 13 del 2009, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 154 del d.lgs. n. 152 del 200 6;
-quinto motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006;
-sesto motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948 c od. civ.
I motivi del ricorso incidentale devono essere rigettati, in quanto la sentenza in questa sede impugnata non si discosta dai principi espressi da questa Corte con ordinanza n. 20361/2023, già confermata da successive pronunce (Cass., n. 25258/2023; Cass., n.
25260/2023; Cass., n. 25261/2023), alle quale occorre dare continuità.
A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio relativo al ricorso principale e deve essere rigettato il ricorso incidentale.
La ricorrente principale e la ricorrente incidentale vanno condannate, in solido, al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del giudizio di legittimità in favore del Condominio controricorrente, mentre nel rapporto tra le parti ricorrenti le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio con riguardo alla sola ricorrente principale, atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici -del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione o RAGIONE_SOCIALEa sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 -2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione relativamente al ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale e la ricorrente incidentale al rimborso, in solido, in favore del Condominio controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione