Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27568 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27568 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2021 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE (P. IVA: P_IVA), con sede in INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, rappresentata e difesa nel presente giudizio, per mandato in calce al ricorso, anche disgiuntamente tra di loro, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, del Foro di Bergamo (cod. fisc.: CODICE_FISCALE, pec: EMAIL, fax NUMERO_TELEFONO) e NOME COGNOME del Foro di Roma (cod. fisc.: CODICE_FISCALE CODICE_FISCALE, pec: EMAIL, fax NUMERO_TELEFONO) ed elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO in INDIRIZZO INDIRIZZO.
Ricorrente e Controricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE), con sede in INDIRIZZO, P_IVA, iscritto al REA di Milano al n. 13 71043, in persona
del suo presidente e legale rappresentante pro-tempo re ing. NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli AVV_NOTAIOti prof. NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO), NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO) del Foro di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO) del Foro di Foggia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO, come da mandato in calce al controricorso.
Controricorrente e Ricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. 80207790587) e RAGIONE_SOCIALE (c.f. 06340981007), in persona del rispettivo Ministro e Direttore pro tempore, rappresentati e difesi, per mandato ai sensi di legge, dall’RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE) (fax: NUMERO_TELEFONO) (P.E.C. EMAIL) e presso la stessa per legge domiciliati a Roma in INDIRIZZO.
Controricorrenti e Ricorrenti incidentali nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, il quale agisce in virtù dei poteri conferitigli con procura autenticata per atto AVV_NOTAIO di Roma rep. n. 63584, racc. n. 32903 del 4.8.2021, con sede in Roma, INDIRIZZO, (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, come da procura speciale rilasciata su foglio separato dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, Tel. NUMERO_TELEFONO; Fax NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL) e NOME Molino (C.F. CODICE_FISCALE Tel. NUMERO_TELEFONO, Fax NUMERO_TELEFONO, pec: EMAIL), presso i quali presso
elegge domicilio digitale, nonché domicilio fisico in Roma, INDIRIZZO.
Controricorrente
nonché contro
Comune di Caravaggio .
Intimato
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Brescia n° 2566 depositata il 4 dicembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione alla stima effettuata dalla Commissione espropri e relativa ad alcuni fondi siti in Caravaggio (BG).
Nel contraddittorio con tutti i soggetti indicati in intestazione, la Corte d’appello di Brescia con l’ordinanza menzionata in intestazione, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEe eccezioni dei resistenti, dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione.
2 .- Osservava che l’ablata, onde dar prova RAGIONE_SOCIALEa tempestività del deposito del ricorso ex artt. 702bis cod. proc. civ. e 29 del d.lgs. n° 150/2011, depositato il 18 marzo 2019, aveva chiesto alla Corte di dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto di esproprio, effettuata il 15 giugno 2018 in CaravaggioINDIRIZZO INDIRIZZO, ove – a dire RAGIONE_SOCIALE‘opponente -era ubicato un immobile differente rispetto a quello in cui aveva sede la società e privo di alcun collegamento con essa.
Nella prospettazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, la società avrebbe avuto sede in CaravaggioINDIRIZZO, mentre i legali rappresentanti RAGIONE_SOCIALEa stessa (NOME COGNOME ed NOME COGNOME)
risiederebbero nello stesso Comune, ma, il primo, in INDIRIZZO senza numero civico, e la seconda in INDIRIZZO.
Rilevava la Corte che effettivamente, dalle risultanze del certificato camerale, al momento RAGIONE_SOCIALEa notifica del decreto di esproprio la società agricola aveva sede in Caravaggio, frazione Vidalengo, INDIRIZZO, a seguito RAGIONE_SOCIALEa variazione RAGIONE_SOCIALEa precedente sede, posta nella stessa INDIRIZZO al INDIRIZZO.
Tuttavia, dall’avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALEa notifica a mezzo del servizio postale risultava che il plico contenente il decreto di esproprio era stato inserito nella cassetta postale corrispondente allo stabile indicato nell’indirizzo: circostanza che comprovava un collegamento tra la società e l’immobile presso il quale la notifica era stata eseguita e la permanente collocazione in INDIRIZZO del luogo deputato al recapito RAGIONE_SOCIALEa posta.
Peraltro, anche in altri atti giudiziari e stragiudiziali l’RAGIONE_SOCIALE aveva indicato come sua sede la INDIRIZZO, con la conseguenza che doveva concludersi per la permanenza di un collegamento effettivo tra tale località (INDIRIZZO) e l’azienda RAGIONE_SOCIALEa società agricola.
Assorbita di ogni altra questione e spese a carico RAGIONE_SOCIALE‘opponente.
3 .- Ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidando il gravame a tre mezzi.
Resiste RAGIONE_SOCIALE due, che conclude per l’inammissibilità e comunque per l’infondatezza del ricorso e propone ricorso incidentale condizionato in base ad un motivo.
Resistono altresì il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, che concludono per l’inammissibilità e comunque per la reiezione del ricorso principale e formulano un motivo di ricorso incidentale.
Resiste, infine, anche RAGIONE_SOCIALE che conclude per l’inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso principale.
RAGIONE_SOCIALE ha contraddetto alle impugnazioni incidentali mediante controricorso.
La causa è stata quindi assegnata per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis cod. proc. civ.
Con atto del 27 maggio 2025 la RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE hanno, rispettivamente, rinunciato al ricorso principale ed incidentale ed accettato le rispettive rinunce.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo di ricorso principale l’RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 46 cod. civ., 145 e 160 e 101 cod. proc. civ. ed insiste nell’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica del decreto di esproprio, in quanto eseguita presso un indirizzo diverso da quello RAGIONE_SOCIALEa sede legale.
Col secondo mezzo si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione o falsa applicazione degli artt. 46 cod. civ., 101, 140, 145 e 160 cod. proc. civ. e 8 RAGIONE_SOCIALEa legge 20 novembre 1982 n° 890.
Anche a ritenere che la sede RAGIONE_SOCIALEa società fosse in INDIRIZZO, la notifica era stata eseguita a mezzo del servizio postale e si era perfezionata per compiuta giacenza.
Tale modalità di notifica sarebbe legittima solo se nell’atto risulti identificato il legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa società destinataria e solo mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego.
Col terzo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 RAGIONE_SOCIALEa legge 20 novembre 1982 n° 890 e degli artt. 101, 115 e 160 del cod. proc. civ.
La Corte avrebbe assunto come dies a quo del termine di trenta giorni per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘opposizione alla stima la data risultante dall’avviso di ricevimento del plico, mentre avrebbe dovuto considerare che, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 RAGIONE_SOCIALEa legge 890/82, la notifica si perfeziona trascorsi dieci giorni dalla spedizione RAGIONE_SOCIALEa CAN,
ossia RAGIONE_SOCIALEa comunicazione di avviso di deposito del plico presso l’ufficio postale.
Col primo ed unico motivo di ricorso incidentale condizionato RAGIONE_SOCIALE due deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 291 e 307 cod. proc. civ. ed erronea dichiarazione di assorbimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di estinzione del giudizio di primo grado.
L’opponente alla stima avrebbe evocato in causa un contraddittore non corretto, ossia il RAGIONE_SOCIALE e avrebbe notificato all’RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, anziché a quella Distrettuale.
La Corte d’appello alla prima udienza del 2 ottobre 2019 avrebbe, quindi, rinviato al 15 gennaio 2020 assegnando termine perentorio per la notifica al 31 ottobre 2019.
RAGIONE_SOCIALE avrebbe poi notificato all’RAGIONE_SOCIALE ed al RAGIONE_SOCIALE ancora una volta presso l’RAGIONE_SOCIALE generale, anziché presso quella Distrettuale.
La Corte, pertanto, avrebbe dovuto pronunciare l’estinzione del giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 307 cod. proc. civ., mentre rinviò ancora una volta assegnando un nuovo termine per la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica, che da ultimo venne eseguita presso l’RAGIONE_SOCIALE distrettuale.
5 .- A seguito RAGIONE_SOCIALEa rinuncia del ricorso principale e di quello incidentale condizionato, debitamente accettate dalla RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE, va pronunciata l’estinzione dei giudizi, a spese compensate, come concordemente chiesto dalle parti.
Non essendovi, invece, alcuna rinuncia da parte del RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, va esaminato il motivo di ricorso incidentale proposto da queste ultime parti processuali.
6 .- Dunque, col primo ed unico motivo di ricorso incidentale l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE deducono la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art. 360 n° 4 cod. proc.
civ. per violazione degli artt. 291, comma 2, e 307, comma 3, cpc, in combinato disposto con l’art. 11 r.d. n° 1611/1933.
Alla prima udienza del 2 ottobre 2019 la Corte aveva rinviato al 15 gennaio 2020 per rinotificare l’atto introduttivo, assegnando termine al 31 ottobre 2019.
RAGIONE_SOCIALE avrebbe quindi rinotificato il ricorso introduttivo al RAGIONE_SOCIALE ed al RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, anziché presso quella Distrettuale di Brescia.
All’udienza del 15 gennaio 2020, la Corte, anziché dichiarare estinto il giudizio, avrebbe ulteriormente rinviato per ulteriore notifica e quest’ultima sarebbe alfine stata fatta presso l’RAGIONE_SOCIALE distrettuale.
Nondimeno, dopo aver emesso l’ordine di integrazione del contraddittorio, la Corte non avrebbe potuto rinviare una seconda volta per procedere a nuova notifica, ma avrebbe dovuto dichiarare estinto il giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 307 cod. proc. civ.
7 .- Il ricorso incidentale è assorbito.
Esso ripropone una questione pregiudiziale (estinzione del processo o inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello per inosservanza del termine fissato per la rinotifica) che la sentenza impugnata non ha esaminato.
Pertanto, poiché l’opposizione alla stima è stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva, gli odierni ricorrenti incidentali, risultati interamente vittoriosi davanti alla Corte d’appello, avrebbero avuto interesse all’esame RAGIONE_SOCIALEa propria impugnazione solo in caso di accoglimento del ricorso principale.
Ne deriva che il loro ricorso incidentale, da considerarsi implicitamente condizionato, deve ritenersi assorbito dalla rinuncia a quello principale.
8 .- La rinuncia al ricorso principale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed a quello incidentale del RAGIONE_SOCIALE e l’assorbimento del ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
costituiscono ‘ gravi ed eccezionali ragioni ‘ (nel senso di Corte cost. n° 77/2018) per disporre l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra i rinuncianti, da un lato, e RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dall’altro.
p.q.m.
la Corte dichiara estinto il giudizio tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. Dichiara assorbito il ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Dichiara integralmente compensate le spese tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. Compensa le spese tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, da una parte, e RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dall’altra.
Così deciso in Roma il 23 settembre 2025, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa prima sezione, riconvocata il 15 ottobre 2025.
Il presidente NOME COGNOME