Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32462 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32462 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13884/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE INTEGRALE DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 1197/2023 depositata il 06/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso notificato il 6/6/2024 NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza n. 1197, asseritamente pubblicata il 6/12/2023, con la
quale la Corte di Appello di Catanzaro ha respinto l’impugnazione da lui proposta avverso la pronuncia del Tribunale di Cosenza, che aveva rigettato il ricorso da lui proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
Lo RAGIONE_SOCIALE aveva allegato di aver intrattenuto con detto RAGIONE_SOCIALE una successione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato dal 14/7/2010 al 19/11/2018, l’ultimo dei quali interrotto ante tempus (3/12/2018) dalla parte datoriale, aventi formalmente ad oggetto prestazioni di operaio agricolo. Aveva impugnato le clausole appositive del termine, e la reiterazione delle stesse, da un lato, per aver sempre svolto mansioni di escavatorista, ed in particolare di addetto alla conduzione di mezzi meccanici, impiegato nella realizzazione di opere rientranti nell’ordinaria attività del RAGIONE_SOCIALE, nonché alla manutenzione del mezzo, e, quindi, per essere sempre stato impiegato per ragioni non temporanee, sulla base di contratti che non recavano l’ indicazione della ragione stagionale dell’apposizione della clausola del termine siccome previsto dal CCNL RAGIONE_SOCIALE per gli operai a tempo determinato non avventizi /stagionali; dall’altro, perché il suo impiego a tempo determinato si era protratto per oltre 36 mesi, in violazione dell’art. 19 del d.lgs n.81/2015. Aveva, quindi, chiesto: dichiararsi instaurato tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come operaio ordinario escavatorista di cui all’art.2, area B, del CCNL; dichiararsi illegittimo il recesso; condannarsi il convenuto al risarcimento del danno.
Il Tribunale aveva respinto il ricorso sull’assunto che la natura comunque agricola del RAGIONE_SOCIALE escludesse l’applicabilità delle regole limitative del ricorso al lavoro a termine contenute tanto nel d.lgs. n.368/2001 quanto nel d.lgs. n.81/2015; che l’art. 151 del CCNL prevedeva che gli operai avventizi rientranti nella sfera di
applicazione del CCNL avevano diritto ad essere assunti a tempo indeterminato solo se fossero stati impiegati per tre anni consecutivi per oltre 200 giornate di lavoro effettivo all’anno, a decorrere dall’inizio del quarto anno , condizione, questa, che non era stata specificamente allegata né dedotta a prova, mentre l’allegazione dello svolgimento di attività di escavatorista era ‘generica, in rapporto all’attività comunque agricola del RAGIONE_SOCIALE‘.
COGNOME aveva fondato l’appello sull’assunto che i riferimenti del giudice di prime cure alla specialità del lavoro agricolo, ‘astrattamente condivisibili’, non tenevano conto del fatto che nella specie si era chiesto di provare che l’attore aveva fatto l’escavatorista ‘ininterrottamente’ negli archi temporali dei rapporti (e non a giornata); che spettava comunque al RAGIONE_SOCIALE convenuto allegare e provare il contrario; che, d’altronde , i due CCNL che si erano succeduti nel corso della vicenda distinguevano tra operai avventizi, addetti a lavori propriamente per loro natura stagionali definiti per l’oggetto, ed altri operai a tempo determinato, soggetti, a differenza dei primi, alle ordinarie regole legali in materia di ricorso al lavoro a termine, sicché era semmai la regola posta dall’art. 151 del CCNL a risultare irrilevante, per riguardare gli operai avventizi.
La Corte di Appello avrebbe respinto il gravame sulla base dei seguenti assunti (in sintesi): il lavoratore non aveva censurato, ed anzi aveva condiviso, l’affermazione di prime cure secondo la quale la disciplina legale ordinaria non trovava applicazione ai rapporti oggetto di causa in quanto comunque di lavoro agricolo; la deduzione per la quale il rapporto si sarebbe protratto per 38 mesi non valeva a soddisfare l’onere di allegazione e prova di aver lavorato effettivamente per almeno 200 giornate per tre anni
consecutivi; il fatto che l’attore avesse sempre fatto l’escavatorista era tanto pacifica quanto irrilevante.
Per la cassazione della sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art.360, co.1, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione di articoli non specificati, per avere la Corte territoriale giustificato l’omessa ammissione della prova orale ritenendo fatto pacifico che l’attore avesse sempre fatto solo l’escavatorista, senza considerare che la prova mirava anche, ed essenzialmente, ‘al fine di precisare che le mansioni erano state rispettate, le modalità del rispetto, e la durata’.
Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. senza individuare le norme processuali asseritamente violate ‘e comunque per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o meramente apparente in relazione a fatto decisivo per la controversia’ e ‘ travisamento di informazioni probatorie oggettive’.
Deduce sul punto il ricorrente che ‘…i rapporti di lavoro in agricoltura, tanto dei salariati fissi ed assimilati, quanto dei braccianti avventizi, sono normalmente a tempo determinato, mentre la previsione a tempo indeterminato di tali rapporti presuppone che sia giustificata dalla particolare natura del lavoro da eseguire, talché essa postula il riscontro di una specifica volontà contrattuale diretta all’assunzione del dipendente senza determinazione di tempo, ovvero la ricorrenza dell’ipotesi, prevista dalla legge n. 457/72, del superamento nell’anno di 180 giornate lavorative. Dunque, se da un lato la categoria degli operai agricoli a
tempo indeterminato costituisce un tertium genus rispetto alle tradizionali categorie dei salariati fissi e dei braccianti agricoli avventizi, dall’altro, a differenza di quanto avviene nel lavoro subordinato ordinario, poiché la regola in agricoltura non è il rapporto a tempo indeterminato ma la prestazione lavorativa giornaliera, il solo dato numerico relativo al superamento nell’anno di 180 giorni fa presumere la subordinazione, prevalendo non il dato fenomenico della continuità della prestazione, come accade per il lavoro subordinato ordinario, ma solo la stabilità della prestazione e della correlativa retribuzione’.
Il ricorso è improcedibile secondo l’art. 369, co.2, n.2, c.p.c., perché la sentenza impugnata non è prodotta, essendone prodotto solo il dispositivo letto all’udienza del 17/10/2023, sicch é alla Corte non è dato verificarne il contenuto e quindi vagliare la pertinenza e la decisività delle censure contro essa mosse (Cass. nn. 17587/2006, 14207/2015, 16498/2016). Peraltro l’omissione non consente nemmeno il controllo sulla tempestività dell’impugnazione in rapporto al termine di cui all’art. 327 c.p.c..
Entrambi i motivi di ricorso risultano inoltre inammissibili perché non indicano le disposizioni asseritamente violate, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., né lo svolgimento dei motivi consente altrimenti di individuare con chiarezza e specificità le norme ed i princìpi di diritto asseritamente trasgrediti (Cass. nn.21819/2017, 25044/2013).
Anche a voler ipotizzare che la sentenza impugnata abbia il contenuto motivazionale che il ricorrente le attribuisce, ulteriori motivi di inammissibilità sono ravvisabili (quantomeno):
nella mancata trascrizione e localizzazione delle prove orali date per disattese per motivo incongruo, in violazione degli artt. 366, co,1, n.6 e 369, co.2, n.4, c.p.c., che non consente alla Corte di verificare
b)
c)
se esse siano state ritualmente proposte ed avessero un contenuto fattuale utile a sostenere la pretesa secondo l’assunto di parte ricorrente (Cass. nn. 24194/2017, 19985/2017);
nell’assoluta mancanza di pertinenza del principio di diritto ipoteticamente, con molta difficoltà, e certo senza la necessaria chiarezza evincibile nel secondo motivo (peraltro -anche se presumibilmente per errore materiale -attribuito al tema dell’accertamento della subordinazione nel lavoro agricolo, ed invece semmai inerente alla mancata applicazione di un regime legale di conversione del rapporto comunque applicabile agli operai agricoli), rispetto alla ratio decidendi della decisione impugnata, che, per quanto ad essa attribuito, si baserebbe sinteticamente sul giudizio, formulato nella sentenza del Tribunale, e non toccato dalle censure di appello, e come tale ormai non superabile, secondo il quale, trattandosi di lavoro agricolo, non trovavano (non avrebbero trovato) applicazione i limiti legali generali alla possibilità di apporre o reiterare la clausola del termine; mentre l’unico limite contrattuale applicabile e dato per evocato (il superamento di 200 giorni di lavoro effettivo per tre anni consecutivi di cui al CCNL e non i 180 giorni nell’anno di cui alla legge n. 457/72, dei quali il ricorrente non dice e non risulta si sia mai discusso in causa non solo in diritto, ma neanche che se ne siano spese le pertinenti allegazioni in fatto) non aveva formato oggetto di specifica allegazione e deduzione a prova; infine, nel fatto che il secondo motivo di impugnazione, che regge in diritto la rilevanza del primo, oltre ad essere non riconducibile al n.4 dell’art. 360 c.p.c., risolvendosi semmai in una censura per violazione di legge sostanziale, risulta privo della specifica attinenza al motivo di appello sul regime normativo del rapporto, che, per come riportato in espositiva nel ricorso per Cassazione, si basava esclusivamente su regole contrattualcollettive secondo le quali,
nell’interpretazione datane nel ricorso in appello, le mansioni di escavatorista sarebbero estranee per l’oggetto a quelle passibili di formare oggetto di rapporti operaio agricolo avventizio, per i quali soli opererebbe, secondo il CCNL, l’esenzione dai limiti legali di ordine generale alla possibilità di apporre clausole del termine, in sé ed in rapporto alla durata complessiva di rapporti in successione; e per nulla, né in fatto né in diritto, sul mancato riscontro della speciale fattispecie di conversione di cui alla legge n.457/72.
In via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, stante la mancata costituzione dell’intimato.
Deve tuttavia darsi atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello previsto dal relativo comma 1 bis, se dovuto (Cass. SU n. 4315/2020).
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
La Presidente NOME COGNOME