Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15193 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15193 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 25664/22 proposto da:
-) COGNOME NOME , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE
– intimate – avverso la sentenza del Tribunale di Savona 4 ottobre 2022 n. 784; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel 2020 NOME COGNOME convenne dinanzi al Giudice di pace di Savona le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (indicata come ‘RAGIONE_SOCIALE‘ a p. 5 del ricorso, n.d.e.), esponendo che:
-) il 21.3.2019 si era verificato un sinistro stradale che coinvolse il proprio autoveicolo targato TARGA_VEICOLO nell’occasione condotto da NOME
Oggetto:
circolazione
stradale – ricostruzione dei
fatti
–
incensurabilità in
Cassazione.
COGNOME, e l’autocarro targato TARGA_VEICOLO, di proprietà della Salerno Trasporti e assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla UnipolSai s.p.a.;
-) il sinistro fu colpevolmente causato dal conducente dell’autocarro, che urtò a tergo il veicolo antagonista sospingendolo contro un ostacolo fisso al margine della carreggiata, e danneggiandolo sia posteriormente che anteriormente.
Chiese perciò la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.
Si costituì la società RAGIONE_SOCIALE (assicuratrice contro i rischi della r.c.a. del veicolo di proprietà dell’attore), dichiarando di farlo sia quale mandataria con rappresentanza della UnipolSai s.p.a., sia ‘in proprio’ , sostenendo che i danni presenti sul veicolo dell’attore non erano compatibili con la dinamica del sinistro come da questi descritta.
Con sentenza 19.10.2021 n. 764 il Giudice di Pace di Savona accolse l’eccezione dell’Assimoco e rigettò la domanda. La sentenza fu appellata dal soccombente.
Con sentenza 4.10.2022 n. 784 il Tribunale di Savona rigettò il gravame. Anche il Tribunale ritenne che i danni riportati dai due veicoli coinvolti nel sinistro non fossero tra loro compatibili, e che la prova oggettiva di tale incompatibilità (rappresentate dalle fotografie dei mezzi e dalla consulenza d’ufficio eseguita in primo grado) prevalesse sia sulla deposizione testimoniale raccolta nel corso dell’istruttoria ch e sulla mancata risposta all’ interrogatorio formale deferito alla Salerno Trasporti.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su sette motivi.
L’Assimoco ha resistito con controricorso.
Ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva il Collegio l’irrilevanza della circostanza dedotta dal ricorrente nella memoria (irrilevanza di cui si dichiara consapevole lo stesso ricorrente) : ovvero l’avere egli ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, per il medesimo danno di cui ha chiesto il risarcimento nel presente giudizio, nei confronti del conducente del mezzo di proprietà della RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME).
Questi infatti è soggetto estraneo al presente giudizio, e le decisioni giudiziarie inerenti ai rapporti tra lui e l’odierno attore sono inopponibili alle altre parti del presente giudizio.
Col primo motivo è denunciata la nullità della sentenza per mancanza di motivazione.
Nell ‘ illustrazione del motivo si espone una tesi giuridica così riassumibile:
-) nel giudizio di primo grado in luogo della società convenuta UnipolSai si costituì la società RAGIONE_SOCIALE ‘ sia in proprio che quale rappresentante della UnipolSai RAGIONE_SOCIALE;
-) l’attore aveva eccepito la nullità della suddetta costituzione;
-) il Giudice di pace nulla aveva statuito su tale eccezione, e per questa ragione la sentenza di primo grado era stata impugnata con un motivo d’appello specifico;
-) anche il Tribunale nulla aveva statuito su tale motivo di impugnazione.
2.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni.
2.2. In primo luogo è inamm issibile ai sensi dell’art. 366, nn. 3 e 6 c.p.c.. Dalla sentenza impugnata non risulta affatto che la questione della nullità della costituzione in giudizio della Assimoco sia stata proposta o riproposta in appello, né il ricorrente indica con quale atto ed in quali termini la suddetta questione fu sottoposta ai giudici di primo e di secondo grado. Tanto meno il ricorso indica quando fu prodotto e come sia indicizzato l’atto processuale introduttivo della suddetta questione.
Il ricorso, in definitiva, viola sia l’onere di spiegare con chiarezza la vicenda processuale (art. 366, n. 3, c.p.c.), sia quello di indicare con chiarezza gli atti sui quali la censura si fonda (art. 366, n. 6, c.p.c.). Oneri imposti dalla norma appena citata a pena di inammissibilità.
2.3. In secondo luogo, la denuncia di nullità della sentenza per mancanza o vizio grave della motivazione è concepibile solo con riferimento alle statuizioni in punto di fatto, non con riferimento alle valutazioni in rito, quale è lo stabilire se la costituzione di una delle parti sia valida od invalida. Se infatti il giudice d’appello trascurasse di esaminare un’eccezione pregiudiziale di rito sollevata dal convenuto soccombente in primo grado e riproposta come motivo d’appello, tale omissione potrà eventualmente comportare la nullità della sentenza per un error in procedendo (nella specie, avere esaminato i documenti prodotti da una parte che si sarebbe dovuta dichiarare contumace) , ma non è censurabile in sede di legittimità per omessa pronuncia o mancanza di motivazione (come ripetutamente affermato da questa Corte: da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 15/11/29491 del 2024; Sez. 1, Ordinanza n. 3900 del 12/02/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 3831 del 12/02/2024; Sez. 5, Sentenza n. 2119 del 22/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 1222 del 11/01/2024; nello stesso senso, con più diffusa motivazione, Sez. 3, Sentenza n. 1701 del 23/01/2009, Rv. 606407 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3667 del 21/02/2006, Rv. 588964 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10073 del 25/06/2003; Rv. 564543 – 01; Sez. L, Sentenza n. 14670 del 21/11/2001, Rv. 550444 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5482 del 19/06/1997, Rv. 505295 – 01).
2.4. In terzo luogo, il Collegio non può fare a meno di rilevare – anche per i fini di cui all’art. 88 c.p.c. – che nell’appello proposto da NOME COGNOME non solo non si fa cenno alcuno alla validità della costituzione della RAGIONE_SOCIALE, ma anzi a p. 9 se ne ammette implicitamente la ritualità, là dove l’appellante afferma che ‘ in base alla Convenzione CARD (…) la Assimoco s.p.a. si era costituita in giudizio con Comparsa di Costituzione e Risposta quale mandataria della UnipolSai Assicurazioni s.p.a. ‘ .
In grado di appello tuttavia il difensore di NOME COGNOME fu l’avv. NOME COGNOME difensore dell’odierno ricorrente. Questi, dunque, ardisce ora lamentare l’omesso esame d’un motivo d’appello che egli stesso sa bene di non avere proposto.
La circostanza rileva, come si dirà più oltre, per i fini di cui all’art. 9 6, comma terzo, c.p.c..
Col secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c..
Deduce che il Tribunale non ha tenuto conto di due documenti (le dichiarazioni sottoscritte dai due conducenti coinvolti nel sinistro) e delle fotografie dei veicoli. Se lo avesse fatto, avrebbe dovuto concludere per la sussistenza della prova del sinistro, della colpa del conducente dell’autocarro e del nesso causale tra questa e quello.
3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, e comunque infondato.
Innanzitutto il motivo è inammissibile perché nella sostanza lamenta il modo in cui il giudice ha valutato le prove.
In secondo luogo è infondato perché la motivazione nella sentenza impugnata non manca affatto. Il Tribunale ha ritenuto che i danni riportati dai due mezzi in tesi coinvolti nel sinistro erano tra loro incompatibili, e tanto basta a sorreggere la decisione di rigetto. Né il Giudice è tenuto ad esaminare una per una tutte le fonti di prova, quando ritenga quelle già esaminate sufficienti a raggiungere una certa conclusione.
Anche col terzo motivo è denunciata la nullità della sentenza per vizio della motivazione, ai sensi dell’articolo 132 c.p.c. .
Nell’illustrazione del motivo si sostiene che la sentenza sarebbe nulla perché il giudice d’appello avrebbe acriticamente recepito le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, senza prendere in esame le censure mosse dall’appellante alle valutazioni del consulente (il quale, sostiene il ricorrente, aveva formulato le proprie conclusioni senza esaminare direttamente i due veicoli coinvolti nel sinistro, ma basandosi unicamente su alcune fotografie).
4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza.
Il Tribunale, infatti, ha basato la propria decisione non soltanto sulla consulenza d’ufficio, ma anche sulle fotografie versate in atti. Si legge infatti alla p. 4, terzo capoverso, della sentenza impugnata, che ‘ già dalla predetta documentazione sono visibili abrasioni e ammaccature all’autovettura (…) che visibilmente non appaiono compatibili con la dinamica del sinistro così come descritta dall’istante, odierno appellante ‘.
Giusta o sbagliata che fosse, tale valutazione: a) prescinde dalla c.t.u.; b) è di per sé idonea a sorreggere la decisione; c) è insindacabile in sede di legittimità.
Dunque è irrilevante stabilire se il giudice di merito abbia o non abbia diligentemente preso in esame le censure mosse dall’appellante all’operato del c.t.u., perché comunque la sentenza resterebbe sorretta da una autonoma ratio decidendi anche se si eliminasse dalla motivazione il richiamo alla consulenza d’ufficio.
5. Col quarto motivo è denunciata la ‘ violazione dell’art. 182 c.p.c. ‘.
Nell’illustrazione del motivo il ricorrente torna a sostenere che la costituzione della RAGIONE_SOCIALE quale rappresentante volontaria della UnipolSai si sarebbe dovuta ritenere irrituale.
5.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso.
In ogni caso esso è manifestamente infondato, alla luce dei princìpi già stabiliti da questa Corte, secondo cui quando la domanda di risarcimento del danno rientra nel novero di quelle soggette al regime del c.d. risarcimento diretto (art. 149 cod. ass.), ma il danneggiato ritenga di promuovere l’azione risarcitoria nei confronti dell’assicuratore del responsabile, invece che nei confronti del proprio assicuratore, è lecito e possibile che l’assicuratore convenuto dia mandato di costituirsi, in nome proprio e per conto proprio, all’assicuratore della r.c.a. del danneggiato (Cass. Sez. 6, 01/08/2018, n. 20383; Cass. Sez. 3, 11/12/2018, n. 31965; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5516 del 1°.3.2024).
Col quinto motivo è denunciata la violazione dell’art. 115 c.p.c.. Nell’illustrazione del motivo si sostiene – in sintesi – che il Tribunale alla luce degli elementi acquisiti avrebbe dovuto ritenere provata la domanda attorea, invece che rigettarla.
6.1. Il motivo è manifestamente inammissibile perché censura la valutazione delle prove. In ogni caso sarà utile ricordare che la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01).
Col sesto motivo è denunciata la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.. Nell’illustrazione del motivo il ricorrente sostiene, in sintesi, che la suddetta norma sarebbe stata violata perché alla luce delle prove acquisite del tribunale, invece che rigettare la domanda, avrebbe dovuto accoglierla.
7 .1. Il motivo è manifestamente inammissibile ai sensi dell’articolo 366 n. 4 c.p.c..
L ‘illustrazione del motivo, infatti, lungi dall’esporre una ragionata censura verso la sentenza impugnata, si risolve in una pura petizione di principio riassumibile nell’affermazione per cui, alla lettura delle prove scelta dal Tribunale, si dovrebbe preferire la lettura delle prove proposta dal ricorrente.
7.2. Non sarà comunque superfluo ricordare che questa Corte ha da tempo stabilito entro quali (ristretti) limiti è denunciabile in sede di legittimità la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c..
Ha affermato, in particolare, che la valutazione con cui il giudice di merito abbia reputato ‘gravi’, ‘precisi’ e ‘concordanti’ gli indizi a sua disposizione (ovvero ne abbia escluso la gravità, la precisione e la concordanza) non può essere sindacata sic et simpliciter in sede di legittimità. La possibilità di censurare in questa sede la violazione o la falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva (artt. 2727 e 2729 c.c.) ricorre solo in due ipotesi limitate e residuali:
o quando il giudice di merito, dopo aver egli stesso qualificato come ‘gravi, precisi e concordanti’ gli indizi disponibili, ne escluda l’efficacia probatoria; oppure – specularmente – allorché il giudice, dopo aver egli stesso qualificato gli indizi disponibili come ‘lievi, imprecisi e discordanti’, li utilizzi come fonte di prova (s i tratta, come ciascun può vedere, d’una ipotesi ovviamente marginale);
b) oppure nel caso del c.d. ‘vizio di sussunzione’.
Tale vizio tuttavia ricorre non già per il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro.
Il vizio di sussunzione ricorre quando il giudice di merito pervenga al giudizio di ‘gravità, precisione e concordanza’ degli indizi senza seguire il corretto metodo di valutazione di tali concetti, vale a dire:
applicando il ragionamento probabilistico per valutare la gravità;
(2 ) stimando il grado di probabilità dell’ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione;
mettendo in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza.
È il rispetto di questa metodologia valutativa che la Corte di cassazione può sindacare sotto il profilo del vizio di sussunzione, e non certo l’esito finale cui il giudice di merito sia approdato .
La critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito non è, invece, sindacabile in sede di legittimità quando ‘ si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (…), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito’ (così Cass. sez. un., 1785/18, cit.).
8. Col settimo motivo è prospettata la violazione dell’art. 2702 c.c.. Nell’illustrazione del motivo si deduce che tale norma sarebbe stata violata perché ‘ l’RAGIONE_SOCIALE.p.A. non ha mai contestato la corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese dai due conducenti delle vetture coinvolte ‘.
8.1. Il motivo è inammissibile perché nuovo.
In appello infatti non risulta mai prospettata la questione della ‘non contestazione’, né la violazione dell’art. 115 c.p.c., né quella dell’art. 2702 c.c..
In ogni caso il motivo sarebbe anche manifestamente infondato, posto che in primo grado la Assimoco negò essersi verificato il sinistro per come descritto nell’atto di citazione, difesa incompatibile con la volontà di riconoscere la veridicità delle dichiarazioni dei due conducenti coinvolti.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente , ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
9.1. La manifesta inammissibilità di tutti i motivi di ricorso; la palese violazione da parte della difesa del ricorrente degli oneri di contenuto-forma di cui all’art. 366 c.p.c.; il non consentito tentativo di introdurre in questa sede questioni nuove, sono tutte circostanze che – rivelando quanto meno la colpa grave del ricorrente nel proporre la presente impugnazione -giustificano la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c..
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.900, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna NOME COGNOME al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. della somma di euro 1.000 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile