Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22135 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22135 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29705-2021 proposto da:
SPERA NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti principali –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrenti – ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 180/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 31/05/2021 R.G.N. 688/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N.29705/2021
COGNOME
Rep.
Ud 25/06/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la sentenza con cui il tribunale di Agrigento, preso atto della mancata esecuzione della precedente sentenza n. 1943/2010, confermata in sede di legittimità, con cui era dichiarato, per quanto qui di interesse, che tra gli attuali controricorrenti e RAGIONE_SOCIALE era in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con condanna alla riassunzione ed al pagamento delle retribuzioni dal 12.4.2008, aveva statuito che, la mancata esecuzione della riassunzione non aveva fatto venir meno il diritto dei lavoratori a percepire le somme maturate dalla data di deposito del ricorso introduttivo alla data di deposito della pronuncia.
La corte di appello ha ritenuto che, sebbene la società RAGIONE_SOCIALE avesse dedotto di aver cessato l’attività alberghiera in data 31.10.010, con ciò deducendo estinta l’obbligazione cui era tenuta in ragione delle predette decisioni, non era accoglibile una siffatta prospettazione relativa alla estinzione. Invero, riteneva che, intanto la deduzione circa la causa estintiva dell’obbligazione non era stata dedotta nel giudizio presupposto, pur essendo la sentenza d’appello, confermativa dell’obbligazione, success iva alla asserita estinzione; poi perché la sentenza di primo grado era stata emessa quando l’attività era ancora in essere, ed infine perché, non risultava nessuna cessazione dell’attività, attesa la documentazione del bilancio 2017 di RAGIONE_SOCIALE, attestante, tra gli altri, costi per il personale, indicativi della attualità dell’attività.
La corte riteneva inoltre infondato l’appello incidentale dei lavoratori, diretto a sollecitare un nuovo giudizio circa la legittimazione passiva (esclusa dal tribunale) di altra società (CDF), collegata con RAGIONE_SOCIALE nella gestione dell’attività alberghiera
Avverso detta decisione i lavoratori hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso e successiva memoria la società RAGIONE_SOCIALE, che ha spiegato anche ricorso incidentale tardivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2112 c.c., con riferimento alla esclusione dalla CDF quale responsabile solidale, nei confronti dei ricorrenti.
La corte d’appello aveva ritenuto che non fossero stati evidenziati elementi utili a ritenere che la società RAGIONE_SOCIALE gestisse l’attività alberghiera e che avesse un collegamento con la RAGIONE_SOCIALE; al contrario, aveva anche rilevato che la detta società era solo la proprietaria dell’immobile e che aveva stipulato con la RAGIONE_SOCIALE solo un contratto di locazione e che, dunque, era estranea ai rapporti di lavoro con i controricorrenti.
Con tale censura è dedotto che erroneamente la corte non aveva considerato che l’oggetto della domanda fosse il periodo successivo al 31.10.2010, in cui era stata affermata la cessazione dell’attività da parte di Templum, ed in cui la CDF risultava retrocessionaria di una delle aziende del complesso aziendale.
1.a)-Il motivo non risulta cogliere nella sua pienezza quanto in proposito valutato e deciso dal giudice d’appello. Quest’ultimo ha infatti evidenziato che sia nel giudizio di primo che di secondo grado alcun elemento era stato allegato dimostrativo del coinvolgimento della RAGIONE_SOCIALE nella gestione dell’attività alberghiera e, comunque, del collegamento funzionale e societario con la RAGIONE_SOCIALE. Al contrario erano invece risultato provato che la società fosse la proprietaria dell’immobile e che, in tale veste , avesse stipulato un contratto di locazione con la RAGIONE_SOCIALE, con conseguente estraneità ai rapporti di lavoro in discussione. Quanto al periodo successivo al 31.10.2010, la corte aveva ben spiegato che nessuna circolarità di rapporti era ipotizzabile tra la RAGIONE_SOCIALE ed altre società cui, successivamente alla cessazione del contratto di locazione con la RAGIONE_SOCIALE , quest’ultima aveva locato la struttura alberghiera.
La valutazione svolta dalla corte, basata sugli elementi fattuali in suo possesso, occupandosi dei possibili rapporti tra le società, esclude le ipotizzate interferenze ed i possibili collegamenti con la CDF S.r.l. e dunque rende infondata la censura, avendo dato risposta alla domanda
posta con giudizio di merito non rivalutabile in questa sede di legittimità.
2)Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di fatto controverso e decisivo, quale la mancata valorizzazione degli elementi fattuali che dimostrerebbero la circolarità dei rapporti.
La censura è inammissibile poiché non specifica quale elemento fattuale sarebbe dirimente e determinante al fine di giungere ad una soluzione diversa da quella determinata dalla corte d’appello. In sostanza è chiesta una rivalutazione di tutti gli elementi fattuali che, con diversa e contrapposta valutazione, dimostrerebbero la circolarità dei rapporti.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che ‘ In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi del’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n.18368/2013; Cass. n. 17761/2016)
Ha anche specificato che ‘ L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso de lla controversia’ ( Cass. n. 23238/2017)
La decisività del ‘fatto’ omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poiche’ determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione (non solo eventuale ma certa).
Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio.
3)Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1324,1362,1371 c.c., con riferimento all’atto del 29.4.2011 con il
quale la società RAGIONE_SOCIALE dichiarava di non poter dare esecuzione alla riassunzione. Ci si duole che tale atto non sia stato considerato dal giudice d’appello quale licenziamento, ma solo una comunicazione relativa all’impossibilità di dare esecuzione all’o rdine di riassunzione. Si osserva che la corte di merito, concordemente con il tribunale, aveva valutato il contenuto della comunicazione in questione, evidenziandone il riferimento alla pregressa sentenza di condanna alla riassunzione dei lavoratori ed alla dichiarata impossibilità di farvi fronte da parte della società. Rispetto a tale assunto, la corte aveva poi sottolineato che la richiesta qualificazione di tale atto quale licenziamento, non si era confrontata con tale statuizione e con la necessità di avvalorare la pretesa con allegazioni e prove che contrastassero il decisum.
Anche in questa sede i ricorrenti ripropongono la questione negli stessi termini, non considerando, peraltro, che il giudice d’appello aveva altresì confermato che, stante la prosecuzione del rapporto di lavoro (e dunque l’assenza di un atto di recesso), l a società fosse comunque obbligata al pagamento delle retribuzioni maturate.
Il motivo si appalesa dunque inconferente rispetto a quanto deciso.
4)Con ultimo motivo è dedotta la violazione dell’art. 111 e 269 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c., con riferimento alla mancata autorizzazione alla chiamata in causa del terzo (RAGIONE_SOCIALE, ovvero delle società che in epoca successiva al 31.10.2010, avevano stipulato altri contratti di locazione con RAGIONE_SOCIALE
La corte di appello aveva escluso la chiamata in causa delle società dopo aver escluso che ci fosse un fenomeno di circolarità nei rapporti con RAGIONE_SOCIALE
La censura, da valutare contestualmente a quanto evidenziato con riguardo al punto 1a), è inammissibilmente proposta poiché non considera quanto valutato e deciso dal giudice di appello circa la esclusione di ogni rapporto di circolarità tra le società. Peraltro, si osserva altresì che questa corte di legittimità ha chiarito che <> ( Cass.n.2331/2022).
Il ricorso principale deve complessivamente ritenersi inammissibile.
5)- Con unico motivo la ricorrente incidentale ha denunciato la violazione degli artt. 1256 e 1346 c.c. dolendosi della valutazione circa le ragioni che avevano fatto ritenere non cessata l’attività al 31.10.2010.
Deve preliminarmente osservarsi che a fronte della sentenza pubblicata in data 31.5.2021, il ricorso incidentale è stato notificato in data 5.1.2022, e, dunque, tardivamente. Come statuito da questo giudice di legittimità <> (Cass. n. 6077/2015). L’inammissibilità del ricorso principale sopra stabilita determina, pertanto l’inefficacia di quello incidentale.
In tal caso, attesa l’inammissibilità del ricorso principale e inefficacia del ricorso incidentale tardivo, la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente; la decisione della Corte di cassazione, infatti, non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e, dunque, in virtù del principio di causalità con riferimento al decisum l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass.n.33733/2023).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei soli ricorrenti principali, in solido, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inefficace quello incidentale; condanna i ricorrenti principali, in solido, al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, in solido, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 25 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME