Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25178 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25178 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 431/2020 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
BANCA SAN FRANCESCO RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1096/2019 depositata il 29/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. – NOME COGNOME e NOME COGNOME, dopo aver stipulato nel 2008 con la Banca San Francesco Credito cooperativo un contratto di mutuo fondiario, la convennero in giudizio perché la banca avrebbe illegittimamente applicato un tasso d’interesse illegittimo, superiore a quello convenuto e al tasso usura, nonché interessi anatocistici, commissioni e spese non dovuti; in particolare, al tasso pattuito del 5,40% si sarebbe dovuto aggiungere quello di mora, pari almeno all’8,40%, con la conseguente applicazione del tasso del 13,80%, di gran lunga superiore al tasso soglia, fissato nel 2008 ai fini dell’usura al 9,45%. Per conseguenza, poiché la banca aveva superato il tasso soglia, non le spettava alcun interesse sulla somma mutuata; anzi, avrebbe dovuto restituire gli interessi già incassati, di modo che ne richiesero la condanna al pagamento della somma di cui sarebbe risultata creditrice, in esito al ricalcolo da svolgere.
2. – Il Tribunale di Agrigento rigettò le domande, anche istruttorie, e la Corte d’appello di Palermo ha poi rigettato l’appello proposto dai due mutuatari.
A fondamento della decisione, la Corte d’appello ha ritenuto che la censura concernente l’applicazione in via di fatto di un tasso di interessi corrispettivi diverso e maggiore si scontrasse con le pattuizioni contrattuali, le quali evidenziavano che gli scostamenti del tasso applicato rispetto a quello rilevato alla data di sottoscrizione del contratto erano dovuti alla fluttuazione nel tempo del tasso di riferimento e che il tasso effettivo, espresso dall’ISC, non era indeterminato e ammontava al 5,740%. Inoltre, ha
aggiunto, né gli interessi corrispettivi, né l’indicatore sintetico di costo, né gli interessi moratori risultavano fissati in misura eccedente il limite dell’usura e l’alternatività applicativa tra interessi corrispettivi e moratori escludeva la correttezza dell’impostazione, propugnata dagli appellanti, di sommarli ai fini della verifica di usurarietà. D’altronde, non era stata fornita prova dell’ammontare delle voci corrispondenti ai costi della polizza assicurativa, mentre nel caso in esame non si erano verificati i presupposti di fatto per l’applicazione della commissione di estinzione anticipata.
Ancora, ha osservato la corte territoriale, in riferimento all’anatocismo, che il regolamento contrattuale si era conformato all’art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 che esclude la capitalizzazione periodica degli interessi maturati dalla data di scadenza di ciascuna rata sino al momento del pagamento e ha considerato che poiché ogni rata ingloba in sé solo una porzione degli interessi corrispettivi destinati a maturare nell’anno, influenzata dal progredire del percorso di ammortamento, il computo degli interessi moratori, sulla porzione di interessi della rata, per quanto destinato a far lievitare l’ammontare complessivamente preteso, comunque nel caso in esame non aveva determinato alcuno sforamento rispetto al tasso soglia, in considerazione dell’esistenza del margine di circa un punto percentuale tra la misura degli interessi moratori e il tasso soglia al tempo della conclusione del contratto.
– Contro questa sentenza propongono ricorso i due mutuatari per ottenerne la cassazione, che affidano a cinque motivi, cui la banca replica con controricorso, che illustra con memoria.
CONSIDERATO CHE
3. – I cinque motivi denunciano quanto segue.
3.1. – Il primo mezzo denuncia nullità della sentenza per violazione degli articoli 112 e 132, secondo comma, numero 4, c.p.c., lamentando in particolare mancanza di motivazione: a.sulla circostanza, indicata col terzo motivo di appello, che il tasso di mora applicato di fatto era superiore a quello indicato in contratto, e pari al 9,51%, in quanto tale superiore a quello soglia, stabilito per il 2008 al 9,45%; b.- sulle ragioni della mancata ammissione della consulenza contabile, oggetto del quarto motivo di appello; c.- sulla mancata compensazione delle spese, oggetto del quinto motivo di appello.
3.2. – Il secondo mezzo denuncia l’omesso esame del fatto storico decisivo emergente dalla perizia di parte che il tasso di mora effettivamente applicato era pari al 9,51% e il contrasto irriducibile tra l’affermazione della correttezza dei risultati di questa perizia e l’esclusione che il tasso di mora fosse superiore a quello soglia di usura.
3.3. – Il terzo mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 111, 24, Cost. 61, 115 e 191 c.p.c., 2697 c.c. e 117 del t.u.b., perché il giudice d’appello, pur avendo preso atto dello sforamento del tasso pattuito, non aveva condannato la banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, trascurando anche di disporre la consulenza tecnica.
3.4. – Il quarto mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1283, 1815 e 2696 c.c., 644 c.p. e della l. n. 108/96, perché la corte d’appello, contentandosi di affermazioni probabilistiche, avrebbe trascurato che il costo dell’assicurazione era agevolmente desumibile mediante una mera sottrazione dalla
somma realmente erogata, escluse le tasse e che l’art. 1815, comma 2 c.c. prevede la conversione forzosa del mutuo in gratuito.
3.5. – Il quinto mezzo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché il giudice d’appello non aveva esaminato il quinto motivo di appello col quale era stato impugnato il capo della sentenza di primo grado concernente le spese.
RITENUTO CHE
4. – Il ricorso è inammissibile.
4.1. – È inammissibile il primo composito mezzo, in tutti i suoi aspetti, per una pluralità di concorrenti ragioni.
Quanto alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, è anzitutto agevole rammentare che esso comporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito. In giurisprudenza è stato in tal senso più volte affermato che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del petitum , rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo ( causa petendi ) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. 19 giugno 2004, n. 11455; Cass. 6 ottobre 2005,
n. 19475; Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868). Va da sé che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica, in particolare, quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956). Viceversa, l’omesso esame di un argomento difensivo spiegato da una delle parti si colloca non già dal versante dell’osservanza dell’articolo 112 c.p.c., bensì da quello del rispetto dell’obbligo motivazionale: riguardo al quale trova applicazione il ribadito principio secondo cui al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass. 20 novembre 2009, n. 24542). Nel caso di specie l’originaria domanda attrice è stata totalmente rigettata con « doppia conforme », sicché non ricorre l’inosservanza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Quanto alla violazione dell’articolo 132, secondo comma, numero 4, c.p.c., è sufficiente rammentare che la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al « minimo costituzionale » del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in
violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella « mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico », nella « motivazione apparente », nel « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili » e nella « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile », esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di « sufficienza » della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). Nel caso di specie la Corte d’appello ha esaminato e respinto le censure svolte dagli allora appellanti, con sufficiente motivazione, escludendo, per quanto rileva, ogni violazione del tasso soglia degli interessi usurari.
Ciò premesso, il nucleo centrale della censura muove dalla premessa che il tasso di mora applicato di fatto fosse superiore a quello indicato in contratto, e pari al 9,51%, così superiore al tasso soglia, stabilito per il 2008 al 9,45%: ma si tratta di una premessa fallace, che dà per scontato un fatto tutto da dimostrare, giacché la corte d’appello non ha affatto ritenuto accertato lo sforamento del tasso nei termini indicati dai ricorrenti, ma ha viceversa affermato, a pagina 17 della sentenza, che, « nel concreto, la misura degli interessi moratori (8,40%) risulta ampiamente contenuta il limite dell’usura (9,45) mentre l’alternatività applicativa tra corrispettivi o moratori esclude la correttezza di ogni impostazione che pretenda di sommare tra di loro interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica di usurietà ». Per di più, ha aggiunto la Corte d’appello: « La conseguenza di uno sforamento sarebbe, poi, unicamente la sterilizzazione della componente interessi sulle rate impagate e non certo la trasformazione del contratto di mutuo in gratuito ».
E dunque nel suo nucleo centrale, oltre ad essere sviluppata in violazione delle consolidate regole poc’anzi richiamate, dal
momento che la decisione impugnata ha per un verso integralmente rigettato l’appello e, con esso, l’originaria domanda attrice, sicché ha senz’altro integralmente provveduto sulla domanda medesima, e, per altro verso, ha provveduto con motivazione senza dubbio eccedente la soglia del « minimo costituzionale », la censura prescinde dalla ratio decidendi che sostiene la decisione impugnata.
Quanto al diniego di consulenza tecnica è sufficiente osservare che il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd. « doppia conforme » di cui all’art. 348ter , comma 5, c.p.c. (Cass. 25 agosto 2023, n. 25281).
Quanto alle spese, è altrettanto scontato il richiamo al principio secondo cui la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in Cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. 26 aprile 2019, n. 11329).
4.2. – Il secondo mezzo è inammissibile.
È cosa nota che il fatto cui si riferisce il numero 5 dell’articolo 360 c.p.c. è un fatto storico considerato nella sua oggettività (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), il che non ha nulla a che vedere con la misura dell’interesse cui si riferiscono i ricorrenti, la quale altro non è che un’ipotesi prospettata in una consulenza di parte,
proveniente dagli originari attori, dunque una mera allegazione, disattesa dal giudice di merito, secondo quanto si è già visto.
4.3. – È inammissibile il terzo mezzo, che nuovamente dà per scontata una premessa fattuale che non trova riscontro negli atti di causa.
4.4. – È inammissibile il quarto mezzo, palesemente versato in fatto, giacché volto a rimettere in discussione la valutazione di merito operata dalla corte distrettuale in ordine al costo dell’assicurazione.
4.5. – Il quinto mezzo concerne nuovamente le spese di lite ed è inammissibile in applicazione del principio di cui si è già detto.
– Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis . Così deciso in Roma, il 18/04/2024.