Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9456 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9456 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16357/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, -controricorrente- avverso decreto del Tribunale Brescia di cui al procedimento nr. 102/2019 depositato in data 08/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Brescia con decreto dell’ 8/1/2020, in accoglimento del reclamo interposto dal RAGIONE_SOCIALE revocava il decreto del 29/10/2019 di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e segg. l. nr 3/2012, promossa da NOME COGNOME.
1.1 Evidenziava il Tribunale che la proposta di liquidazione era inammissibile avendo il debitore concluso nel 2016 un atto di compravendita dell’autoveicolo Audi il cui prezzo di € 27.000 era servito per il pagamento di un non precisato debito con un familiare.
1.2 Rilevavano i giudici circondariali che tale operazione, mai chiarita ed approfondita neppure dal gestore della crisi nelle modalità di utilizzazione del corrispettivo della vendita del veicolo, configurava, per l’evidente pregiudizio arrecato ai creditori che si erano visti sottrare un cespite di rilevante valore economico, un atto fraudolento causa di inammissibilità della domanda ex art 14 quinquies l. 3/2012.
2 COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, con ricorso notificato il 15/19 giugno 2020, sulla base di due motivi. Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese mediante controricorso notificato il 28 luglio 2020.
3 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo stato ravvisato un profilo di inammissibilità del ricorso. COGNOME NOME ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c. ed è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Il ricorrente ha depositato memoria ex art.380 bis1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art . 111 Cost. : in particolare il ricorrente ascrive al Tribunale bresciano di aver violato il principio del giusto processo in punto di mancato rispetto del contraddittorio e di aver reso una motivazione perplessa e contraddittoria.
2 Il secondo motivo deduce violazione dell’art . 14 ter l 3/2012; il ricorrente deduce di aver provveduto al deposito della documentazione completa, richiesta dall’art . 9 commi 2 e 3 della l.3/2012, e della relazione particolareggiata del gestore della crisi che non avrebbe rilevato atti in frode ai creditori. Sempre a dire del Cimoli, le circostanze messe in luce dal Tribunale circa la non chiara destinazione del ricavato dell’Audi non erano idonee a fondare il giudizio di inammissibilità della domanda di liquidazione del patrimonio.
Il ricorso è inammissibile.
3 Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione del giudizio: « Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso il decreto con cui un tribunale ha revocato il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, in accoglimento del reclamo proposto da un creditore e dunque si tratta di provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto reiettivo del reclamo proposto dal debitore contro la decisione di rigetto della domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento trattandosi – al pari del decreto confermativo del provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento (Cass. 17836/2019, 15821/2020) di decisione non definitiva, priva di natura decisoria su diritti soggettivi e pertanto non suscettibile di passaggio in giudicato, non
escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima (ord. n. 4500 del 23.2.2018; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15821 del 23/07/2020; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4499 del 23/02/2018; v. anche Cass. n. 1869-16 e Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20917 del 07/09/2017 e, da ultimo, ord. 27301/2022). Allo stesso modo e per le medesime ragioni deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di accoglimento del reclamo che contesti l’ammissione alla procedura di sovraindebitamento del debitore (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2461 del 27/01/2022). Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame ulteriore del ricorso .».
2.3 Il Collegio condivide e fa proprie le suesposte argomentazione che non vengono minimamente scalfite dalle argomentazioni contenute nell’opposizione e nella memoria illustrativa.
Va, peraltro, rilevato che l’ indirizzo giurisprudenziale segnalato dalla proposta di definizione ha trovato ulteriore conferma con la recente ordinanza di questa Corte nr. 30542/2024 che ha enunciato il seguente principio di diritto « in tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, se il provvedimento si arresta alla fase dell’inammissibilità della proposta non si ha decisione (nel senso appena detto) su diritti contrapposti, e dunque non si è in presenza di un provvedimento avente il connotato di decisorietà necessario ai fini del ricorso straordinario di cui all’art. 111 cost.; invece, se il provvedimento riguarda il reclamo sul diniego di omologazione, ovvero sull’avvenuta omologazione, allora la situazione muta radicalmente, perché quel provvedimento integra una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio, e diviene come tale suscettibile di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato cd. allo stato degli atti.».
Il Tribunale di Brescia ha revocato il decreto di apertura della procedura di liquidazione riscontrando che la domanda di accesso
al procedimento di cui agli artt. 14 ter e seguenti l.3/2012 fosse inammissibile in presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni.
Conclusivamente il ricorso è inammissibile.
3 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
4 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).
La Corte stima equo fissare in € 6.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. (pari ai compensi liquidati in dispositivo), ed in € 2.500 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese presente giudizio che liquida in € 6.200, per compensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Condanna il ricorrente al pagamento dell’importo di € 6.000 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.
Condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 26 febbraio