Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20255 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 20255 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4260/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
–
ricorrente- contro
NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME, domicilio PEC EMAIL
avverso SENTENZA CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 4507/2022 depositata il 05/12/2022, RG NUMERO_DOCUMENTO del 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l ‘i mpugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha accolto l’appello proposto NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione del Tribunale di S. Maria C.V. che rigettava la domanda proposta dallo stesso, infermiere professionale, di accertamento del diritto ad usufruire del servizio mensa, nella modalità alternativa del ticket mensa, ogniqualvolta avessero prestato attività lavorativa dalle ore 20.00 alle ore 8.00, con condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento a titolo risarcitorio, della somma di euro 1.416,59, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo. La Corte d’Appello ha riconosciuto il diritto e ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma richiesta.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE affidato ad un motivo.
Resiste il lavoratore con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotto il vizio di difetto di motivazione per erroneità ai sensi e in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., in relazione alla violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di legge e di diritto: dPR 25 giugno 1983 n. 348, artt. 31 e 32; dPR 270/1987, art. 33.; art. 29 CCNL 20.9.2001 sanità 2001 integrativo del CCNL 7.4.1999.
Il motivo è illustrato riportando nel ricorso le statuizioni della sentenza n. 2059/2022 della Corte d’Appello di Napoli favorevole alla RAGIONE_SOCIALE.
2. Il motivo è inammissibile.
La censura è illustrata attraverso la motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli intervenuta in fattispecie analoga con statuizione favorevole al lavoratore.
Ciò non è conforme ai requisiti di cui all’art. 366, cod. proc. civ.
In tema di giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la censura di violazione di legge con specifico riguardo alla pronunzia di merito impugnata, né essendo al riguardo sufficiente il riferimento. riportandone il testo, a sentenza favorevole resa dalla medesima Corte d’Appello (si v. Cass., n. 4905 del 2020, Cass., S.U., 23745 del 2020, si v. anche Cass., 16549 del 2023).
Occorre altresì considerare che è applicabile alla fattispecie l’art. 360 , n. 5, cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell’art. 360 n. 5, cod. proc. civ. ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius
constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge.
Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, ‘in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione’, che nella specie non sono ravvisabili.
Va anche rilevato che l”omesso esame’ va riferito ad ‘un fatto decisivo per il giudizio’ ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, che nella specie non è illustrato, non assimilabile in alcun modo a ‘questioni’ o ‘argomentazioni’, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (si v., ex multis , Cass., n. 2268 del 2022).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario .
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio