Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8251 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8251 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 28399/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE, l’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente principale –
COGNOME NOME e COGNOME, elettivamente domiciliati agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE, gli avvocati COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME che li rappresentano e difendono da giusta procura in atti;
-ricorrenti incidentali –
nonché
COGNOME NOME domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE, l’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-controricorrente-
NOME COGNOME, NOMECOGNOME NOME, NOMECOGNOME NOME, NOMECOGNOME NOME e NOMECOGNOME
-intimati –
avverso la sentenza n. 405/2021 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 21/09/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva
I coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME dedussero di essere proprietari di un fondo acquistato da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e che RAGIONE_SOCIALE proprietaria di un fondo confinante, aveva pregiudicato il vantato diritto di servitù di passaggio, creato un’illegale servitù di veduta e, infine, creata o aggravata una servitù di scolo.
La convenuta chiamò in giudizio NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME avanzando pretesa di eventuale rivalsa nei confronti della prima, e i secondi quali proprietari di fondi limitrofi.
Il Tribunale, rigettate le domande, condannò gli attori al pagamento delle spese.
Il COGNOME e la COGNOME proposero appello. Si costituirono, oltre alla S.T.S., NOME COGNOME, NOME COGNOME quale erede di NOME COGNOME nonché, con altro atto, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME tutti eredi di NOME COGNOME Restarono contumaci NOME COGNOME erede di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado e in parziale accoglimento dell’impugnazione dei primigeni attori, rigettata la domanda volta alla tutela della servitù di passaggio, ne accolse, invece, la domanda di negatoria servitutis di scolo, dai medesimi attori coltivata con l’appello. Compensò per intero le spese del doppio grado fra i coniugi COGNOME e
la RAGIONE_SOCIALE Compensò, inoltre, le spese tra i predetti coniugi e NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME Giaco e, infine, condannò RAGIONE_SOCIALE al rimborso delle spese del grado in favore della COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE ricorreva sulla base di quattro motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME resistevano con controricorso e, con separato atto, NOME COGNOME
Con separato atto i coniugi COGNOME, a loro volta, proponevano ricorso sulla base di una sola censura, resistito dal controricorso della RAGIONE_SOCIALE
Resisteva con controricorso NOME COGNOME
Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
NOME COGNOME e NOME COGNOME con istanza sottoscritta dal difensore, munito di una nuova procura speciale, hanno chiesto decidersi il ricorso.
Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 29 ottobre 2024, all’approssimarsi della quale entrambe le parti ricorrenti hanno depositato memorie.
In punto di rito occorre precisare che dei due autonomi ricorsi avverso la medesima sentenza deve considerarsi principale quello dei COGNOME–COGNOME e incidentale quello della RAGIONE_SOCIALE poiché quest’ultima ha attivato il procedimento notificatorio del ricorso per seconda.
Questa Corte ha assai di recente condivisamente affermato che, in tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello incidentale non condizionato e l’istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l’impugnazione non coltivata va considerata rinunciata e va decisa solo quella coltivata, cosicché se tale decisione sia conforme alla proposta, la
condanna in favore della cassa ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. ed il raddoppio del contributo unificato, dipendente dalla pronuncia di improcedibilità, inammissibilità o rigetto del ricorso, si applicano nei soli confronti della parte richiedente la decisione, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno regolate in base al suo esito complessivo, considerando non soltanto la decisione del ricorso coltivato, ma anche la sostanziale soccombenza dell’altra parte, che pur avendo inizialmente proposto impugnazione, abbia scelto di non coltivarla facendo acquiescenza alla proposta di definizione anticipata (Cass., Sez. 2, n. 10164 del 16/04/2024). Ovviamente, la circostanza che l’acquiescenza riguardi uno dei ricorsi principali e non un ricorso incidentale non incide sulla validità del riportato principio.
In conclusione, il giudizio di cassazione, relativamente alla posizione della ricorrente di RAGIONE_SOCIALE deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
Con l’unitaria proposta censura NOME COGNOME e NOME COGNOME deducono l’erroneità della sentenza impugnata per non avere questa revocato la condanna alle spese del giudizio di primo grado in favore di NOME COGNOME che era stata chiamata in causa da RAGIONE_SOCIALE
7.1. La doglianza è inammissibile.
Si è detto che non è inammissibile l’impugnazione per omessa indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la cui presenza non costituisce requisito autonomo ed imprescindibile del ricorso, ma è solo funzionale a chiarirne il contenuto e a identificare i limiti della censura formulata, sicché la relativa omissione può comportare l’inammissibilità della singola doglianza solo se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme e i principi di diritto asseritamente trasgrediti, precludendo la delimitazione delle questioni sollevate (Cass., sez. 5, n. 21819 del 20/09/2017).
Nel caso in esame, i ricorrenti, dopo avere in breve narrato la vicenda, senza ulteriore specificazione, lamentano che la Corte d’appello non abbia revocato la di loro condanna, disposta dal primo Giudice in favore di NOME COGNOME nonostante il Giudice di secondo grado abbia condannato RAGIONE_SOCIALE alle spese in favore della COGNOME a cagione della infondatezza totale della proposta domanda di manleva.
Alla radicale assenza d’indicazione delle norme asseritamente violate o falsamente applicate, la parte ricorrente non si perita di supplire neppure con un’apprezzabile ricognizione dei principi di diritto disattesi dalla pronuncia, limitandosi a evocare un anodino paragone con il trattamento riservato alla RAGIONE_SOCIALE
In definitiva reputa il Collegio versarsi nell’ipotesi in cui gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme e i principi di diritto asseritamente trasgrediti, precludendo la delimitazione delle questioni sollevate.
8. La controricorrente NOME COGNOME ha concluso nei soli confronti di RAGIONE_SOCIALE chiedendone anche la condanna alle spese. Non ha concluso nei confronti dei ricorrenti COGNOME Pertanto, alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso di quest’ultimi, conforme alla proposta di definizione anticipata, consegue, ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., vigente art. 96, co. 4, cod. proc. civ., la sola condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende, della somma, stimata congrua, di cui in dispositivo (cfr. Cass., Sez. Un., n. 27195/2023).
La decisione della ricorrente RAGIONE_SOCIALE di non coltivare il ricorso, dopo la proposta di definizione anticipata, viene apprezzata dal Collegio quale giusto motivo di compensazione integrale delle spese con la controricorrente oltre che dei ricorrenti incidentali, in applicazione dell’art. 92, co. 2, cod. proc. civ., nel testo vigente anteriormente alla riforma operata con la l. n. 69/2009, essendo la causa pendente dal 2008.
9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti COGNOME di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale di NOME COGNOME e NOME COGNOME che condanna, solidalmente, al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti COGNOME di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda