Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8251 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 8251  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 28399/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC  del  difensore  iscritto  nel  REGINDE,  l’avvocato  NOME COGNOME che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente principale –
COGNOME  NOME  e  COGNOME  NOME,  elettivamente domiciliati  agli  indirizzi  PEC  dei  difensori  iscritti  nel  REGINDE,  gli avvocati COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, che li rappresentano e difendono da giusta procura in atti;
-ricorrenti incidentali –
nonché
COGNOME  NOME,  domiciliata all’indirizzo PEC  del difensore iscritto  nel  REGINDE,  l’avvocato  NOME  COGNOME  che  la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-controricorrente-
NOME  COGNOME,  NOME,  NOME,  NOME,  NOME,  NOME,  NOME, NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-intimati –
avverso  la  sentenza  n.  405/2021  della  CORTE  D’APPELLO  di MESSINA, depositata il 21/09/2021;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 29/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Osserva
 I  coniugi  NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOME  dedussero  di essere proprietari di un fondo acquistato da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e che RAGIONE_SOCIALE, proprietaria  di  un  fondo  confinante,  aveva  pregiudicato  il  vantato diritto di servitù di passaggio, creato un’illegale servitù di veduta e, infine, creata o aggravata una servitù di scolo.
La  convenuta  chiamò  in  giudizio  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME  e NOME COGNOME, avanzando pretesa di eventuale rivalsa nei confronti della prima, e i secondi quali proprietari di fondi limitrofi.
Il Tribunale, rigettate le domande, condannò gli attori al pagamento delle spese.
Il COGNOME e la COGNOME proposero appello. Si costituirono, oltre alla S.T.S., NOME COGNOME, NOME COGNOME, quale erede di NOME, nonché, con altro atto, NOME, NOME, NOME, NOME,  NOME,  NOME  e  NOME  COGNOME,  tutti  eredi  di  NOME.  Restarono  contumaci  NOME  COGNOME,  erede  di  NOME e NOME COGNOME.
La  Corte  d’appello  di  Messina,  in  riforma  della  sentenza  di  primo grado  e  in  parziale  accoglimento  dell’impugnazione  dei  primigeni attori, rigettata la domanda  volta  alla  tutela  della  servitù  di passaggio, ne accolse, invece, la domanda di negatoria servitutis di scolo,  dai  medesimi  attori  coltivata  con  l’appello.  Compensò  per intero le spese del doppio grado fra i coniugi COGNOME e
la  RAGIONE_SOCIALE  Compensò,  inoltre,  le  spese  tra  i  predetti coniugi e NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME NOME e, infine, condannò RAGIONE_SOCIALE  al  rimborso  delle  spese  del  grado  in  favore  della COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE ricorreva sulla base di quattro motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME resistevano con controricorso e, con separato atto, NOME COGNOME.
Con  separato  atto i coniugi COGNOME, a loro volta, proponevano  ricorso  sulla  base  di  una  sola  censura,  resistito  dal controricorso della RAGIONE_SOCIALE.
Resisteva con controricorso NOME COGNOME
 Il  Consigliere  delegato  della  Sezione  ha  proposto  definirsi  il ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, con istanza sottoscritta dal difensore, munito di una nuova procura speciale, hanno chiesto decidersi il ricorso.
 Il  processo  è  stato  fissato  per  l’adunanza  camerale  del  29 ottobre 2024,  all’approssimarsi della quale entrambe  le  parti ricorrenti hanno depositato memorie.
In punto di rito occorre precisare che dei due autonomi ricorsi avverso la medesima sentenza deve considerarsi principale quello dei COGNOME e incidentale quello della RAGIONE_SOCIALE, poiché quest’ultima ha attivato il procedimento notificatorio del ricorso per seconda.
Questa Corte ha assai di recente condivisamente affermato che, in  tema  di  procedimento  per  la  decisione  accelerata  ai  sensi dell’art.  380-bis  c.p.c.,  ove  la  proposta  di  decisione  riguardi  sia  il ricorso principale che quello incidentale non condizionato e l’istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l’impugnazione non  coltivata  va  considerata  rinunciata  e  va  decisa  solo  quella coltivata, cosicché se tale decisione sia conforme alla proposta, la
condanna in favore della cassa ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. ed il raddoppio del contributo unificato, dipendente dalla pronuncia di improcedibilità, inammissibilità o rigetto del ricorso, si applicano nei soli confronti della parte richiedente la decisione, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno regolate in base al suo esito complessivo, considerando non soltanto la decisione del ricorso coltivato, ma anche la sostanziale soccombenza dell’altra parte, che pur avendo inizialmente proposto impugnazione, abbia scelto di non coltivarla facendo acquiescenza alla proposta di definizione anticipata (Cass., Sez. 2, n. 10164 del 16/04/2024). Ovviamente, la circostanza che l’acquiescenza riguardi uno dei ricorsi principali e non un ricorso incidentale non incide sulla validità del riportato principio.
In conclusione, il giudizio di cassazione, relativamente alla posizione  della  ricorrente  di  RAGIONE_SOCIALE,  deve  essere dichiarato estinto per rinuncia.
Con l’unitaria proposta censura NOME COGNOME e NOME COGNOME  deducono  l’erroneità  della  sentenza  impugnata  per  non avere questa revocato la condanna alle spese del giudizio di primo grado in favore di NOME COGNOME, che era stata chiamata in causa da RAGIONE_SOCIALE.
7.1. La doglianza è inammissibile.
Si è detto che non è inammissibile l’impugnazione per omessa indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la cui presenza non costituisce requisito autonomo ed imprescindibile del ricorso, ma è solo funzionale a chiarirne il contenuto e a identificare i limiti della censura formulata, sicché la relativa omissione può comportare l’inammissibilità della singola doglianza solo se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme e i principi di diritto asseritamente trasgrediti, precludendo la delimitazione delle questioni sollevate (Cass., sez. 5, n. 21819 del 20/09/2017).
Nel  caso  in  esame,  i  ricorrenti,  dopo  avere  in  breve  narrato  la vicenda,  senza  ulteriore  specificazione,  lamentano  che  la  Corte d’appello  non  abbia  revocato  la  di  loro  condanna,  disposta  dal primo Giudice in favore di NOME COGNOME, nonostante il Giudice di secondo grado abbia condannato RAGIONE_SOCIALE alle spese in favore  della  COGNOME,  a  cagione  della  infondatezza  totale  della proposta domanda di manleva.
Alla radicale assenza  d’indicazione delle  norme  asseritamente violate o falsamente applicate, la parte ricorrente non si perita di supplire  neppure  con  un’apprezzabile  ricognizione  dei  principi  di diritto  disattesi  dalla  pronuncia,  limitandosi  a  evocare  un  anodino paragone con il trattamento riservato alla RAGIONE_SOCIALE
In definitiva reputa il Collegio versarsi nell’ipotesi in cui gli argomenti addotti  dal  ricorrente  non  consentano  di  individuare  le norme e i principi di diritto asseritamente trasgrediti, precludendo la delimitazione delle questioni sollevate.
8. La controricorrente NOME COGNOME, ha concluso nei soli confronti di RAGIONE_SOCIALE, chiedendone anche la condanna alle spese. Non ha concluso nei confronti dei ricorrenti COGNOME–COGNOME. Pertanto, alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso di quest’ultimi, conforme alla proposta di definizione anticipata, consegue, ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., vigente art. 96, co. 4, cod. proc. civ., la sola condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende, della somma, stimata congrua, di cui in dispositivo (cfr. Cass., Sez. Un., n. 27195/2023).
La  decisione  della  ricorrente  RAGIONE_SOCIALE  di  non  coltivare  il ricorso, dopo la proposta di definizione anticipata, viene apprezzata dal  Collegio  quale  giusto  motivo  di  compensazione  integrale  delle spese con la controricorrente oltre che dei ricorrenti incidentali, in applicazione  dell’art.  92,  co.  2,  cod.  proc.  civ.,  nel  testo  vigente anteriormente alla riforma operata con la l. n. 69/2009, essendo la causa pendente dal 2008.
9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma  17  legge n. 228/12), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti COGNOME di un ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello previsto  per  il  ricorso  principale,  a  norma  del  comma  1-bis  dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La  Corte  dichiara  inammissibile  il  ricorso  principale  di  NOME COGNOME  e  NOME  COGNOME,  che  condanna,  solidalmente,  al pagamento  della  somma  di  euro  1.000,00  in  favore  della  Cassa delle ammende.
Dichiara  estinto  il  giudizio  di  cassazione  nei  confronti  di  RAGIONE_SOCIALE e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1-quater  D.P.R.  n.  115/02  (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti COGNOME  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Seconda