Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1667 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1667 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 2081/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi da sé stesso, ex art. 86 c.p.c.
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, come da procura in calce al controricorso
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
N. 2081/22 R.G.
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello dell ‘ Aquila n. 1065/2021 depositata il 30.6.2021;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza camerale del 6.11.2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Chieti, con sentenza del 13.7.2017, accolse parzialmente l ‘ opposizione proposta da NOME COGNOME, in relazione al pignoramento presso terzi avviato da NOME COGNOME sulle somme giacenti sul conto corrente presso B.P.E.R., alimentato anche dai ratei pensionistici a lui spettanti. In particolare, il primo giudice dispose che l ‘ ordinanza di assegnazione del 29.11.2015, ferma nel resto, restasse subordinata all ‘ estinzione dei precedenti pignoramenti, compensando le spese tra le parti. L ‘ opponente propose appello e, nel contraddittorio (anche) con gli eredi di NOME COGNOME, frattanto deceduto, nonché con la RAGIONE_SOCIALE, la Corte d ‘ appello dell ‘ Aquila, con la sentenza sopra emarginata, dichiarò l ‘ impugnazione inammissibile con la sentenza sopra emarginata.
Avverso detta decisione, NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME, frattanto deceduto, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la sola NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME. Gli altri intimati non hanno svolto difese.
Con atto del 17.5.2023, il Presidente di Sezione delegato ha formulato sintetica proposta di definizione del giudizio ex art. 380bis c.p.c., per la ritenuta sussistenza di molteplici profili di inammissibilità, ai sensi dell ‘ art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
N. 2081/22 R.G.
Il ricorrente, con atto del 23.6.2023, ha chiesto la decisione del ricorso. Fissata dunque l ‘ odierna adunanza camerale, il Collegio – ai sensi dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c. – ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nei sessanta giorni successivi all ‘ odierna adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 83, 88, 91, 92, 94, 96, 99, 100, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 145, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 168-bis, 174, 175, 342, 484, 474, 475, 479, 480, 481, 615, 617, 543, 545, 546 ‘ecc.’ , c.p.c., e 186bis e 164ter disp. att. c.p.c., ed ancora dell ‘ art. 2697 c.c., dell ‘ art. 38 Cost., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non essersi tenuto conto della impignorabilità dei ratei pensionistici, se non nei limiti del quinto, nonché della circostanza che essi erano stati già in precedenza pignorati; e ancora, per violazione delle norme sulla competenza a decidere il merito delle opposizioni esecutive, nonché perché l ‘ appello conteneva tutti i requisiti di forma.
1.2 Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per essere stato istruito dal giudice dell ‘ esecuzione, nonché per difetto d ‘ istruttoria anche della proposta querela di falso.
1.3 -Con il terzo motivo, infine, si denuncia l ‘ omessa, insufficiente e contraddittoria della motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riguardo alla declaratoria di inammissibilità dell ‘ appello.
2.1 -All ‘ esito dell ‘ odierna adunanza camerale, e pur dopo aver esaminato l ‘ atto depositato dal ricorrente in data 23.6.2023, ritiene la Corte che il ricorso in esame sia inammissibile, per violazione dell ‘ art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis , in piena conformità con quanto già prospettato nella sintetica proposta di definizione del giudizio del 17.5.2023, regolarmente comunicata alle parti .
Infatti, risulta di solare evidenza come il ricorrente si dilunghi in una contorta esposizione delle vicende processuali, frammista a continue ed incidentali proprie valutazioni, intersecate dal riferimento a vicende estranee al giudizio e ritenendo di dover informare la Corte di ogni più infinitesimale dettaglio, senza fornire alcun momento di sintesi, ma così finendo per rendere praticamente incomprensibile una vicenda processuale che, complessa quanto si vuole, è pur sempre una ordinaria opposizione esecutiva.
Altrettanto anomala si presenta l ‘ illustrazione dei motivi proposti (e ‘riassunti’ in 8 pagine), in cui -letteralmente -è impresa impossibile rinvenire il benché minimo coerente costrutto logico-giuridico: prova ne sia la sola rubrica del primo mezzo, in cui il ricorrente indica una quarantina di disposizioni che risulterebbero essere state violate dal giudice del merito, senza tuttavia che se ne possano chiaramente scorgere le ragioni. Basti poi considerare che, a p. 2 del ricorso, viene avviata una descrizione dello ‘svolgimento del processo’ che si articola confusamente fino a p. 28; da qui e fino a p. 36 si procede alla cennata ‘sintesi’ dei motivi; indi, fino a p. 48, si procede all ‘ esposizione di 34 punti, contenenti considerazioni in ordine sparso; seguono infine le conclusioni, compendiate in ben 10 pagine.
2.2 -Ora, è appena il caso di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità -che, in tesi, affliggono la decisione impugnata -scegliendoli dal novero di quelli elencati dall ‘ art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l ‘ altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c.
In altri termini, il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati causa petendi e petitum , nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla RAGIONE_SOCIALE un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente. Il requisito non è adempiuto, pertanto, laddove i motivi di censura si articolino in un’inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado (Cass. n. 13312/2018).
Ebbene, come già anticipato, il ricorso non rispetta detti requisiti, essendo qui sufficiente richiamare, per brevità, l ‘ intera motivazione di Cass. n. 15445/2023 – resa pressoché tra le stesse parti del giudizio che qui occupa e su vicenda in tutto analoga -, che la Corte integralmente condivide.
3.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
Infine, al lume del vigente art. 380bis , ult. comma, c.p.c., e considerato che la presente decisione rispecchia in toto le prospettate ragioni di inammissibilità di cui alla sintetica proposta di definizione del giudizio a suo tempo comunicata, ai sensi dell ‘ art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. il ricorrente è condannato al pagamento, in favore della controricorrente, della ulteriore somma di € 2.500,00, nonché, in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 5.000,00. Nulla va disposto in relazione agli altri intimati, che non hanno svolto difese.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell ‘ applicabilità dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della controricorrente in € 2.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori di legge; condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore della controricorrente della somma di € 2.500,00, oltre interessi legali da oggi al soddisfo, nonché, ai sensi dell ‘ art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento della Cassa delle ammende della somma di € 5.000,00 .
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il