Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23075 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23075 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14891/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME Stefano (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE, NOME (CODICE_FISCALE, controricorrenti-
nonchè contro
intimati avverso il decreto del Tribunale di Castrovillari di cui al procedimento n. 3488/2018 depositato il 10/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 Il Giudice Delegato del Fallimento RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento dell’istanza proposta dal curatore, revocò, con decreto del 6/12/2018, le aggiudicazioni provvisorie dei contratti di affitto dei rami di azienda ‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, disposte, in data 31/7/2018, in favore delle RAGIONE_SOCIALE. 2 L’aggiudicatari a proponeva reclamo ex art. 26 l.fall. e il Tribunale di Castrovillari, con decreto del 10/2/2020, revocava l’impugnato provvedimento e dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di ordine rivolto al curatore di addivenire alla stipula dei contratti di affitto dei rami di aziende ‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
2.1 Il Tribunale, dopo aver riconosciuto l’interesse ad agire della reclamante ed avere escluso la possibilità per la curatela di revocare ad libitum l’aggiudicazione dell’affitto dei rami di azienda, riteneva ingiusto il provvedimento di revoca in quanto non si ravvisava alcun comportamento antidoveroso o contrario agli obblighi di correttezza e buona fede da parte dell’aggiudicataria.
2.2 In particolare era emerso: i) che l’aggiudicataria aveva avviato e concluso con successo le consultazioni con le organizzazioni sindacali ex art. 47 l. 428/1990 e aveva mostrato disponibilità a sottoscrivere i contratti presupposti unilateralmente dall’organo fallimentare nonché presentato in via anticipata la fideiussione e le polizze assicurative apportando ad esse le modifiche conseguenti ai rilievi, peraltro generici, mossi dai curatori; ii) che la ricorrente
aveva richiesto agli organi della procedura un incontro finalizzato al superamento delle criticità specificamente dedotte con nota del 27/11/2018 rendendosi pienamente disponibile ad apportare modifiche dagli stessi suggerite, sollecitato la convocazione dinanzi al Notaio per la sottoscrizione dei contratti, reiterato tale ultima richiesta ed, infine, implementato il rapporto con i curatori per addivenire alla stipula dei rogiti; iii) che, per converso, la curatela aveva posto in essere dei comportamenti scorretti consistiti nel convocare, senza alcun preavviso e senza che fossero stati perfezionati gli accordi sindacali, l’aggiudicataria davanti al Notaio per la stipula dei contratti dalla stessa predisposti unilateralmente e trasmessi alla controparte senza gli allegati, assegnando a RAGIONE_SOCIALE un termine qualificato come perentorio, non previsto dai bandi per l’anticipata consegna delle garanzie e delle altre polizze e presentando al Giudice Delegato istanza di revoca delle aggiudicazioni, pur consapevole delle pendenza delle consultazioni sindacali e della perdurante volontà di controparte di superare le criticità ed addivenire in tempi brevi alla sottoscrizione degli atti di affitto d’azienda .
3 Fallimento RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso la cassazione del decreto sulla base di sette motivi, illustrati con memoria. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno svolto difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.I mezzi di impugnazione possono essere così sintetizzati:
primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 26 l. fall, in relazione all’art . 360, comma 1 n.3 e 4, c.p.c., per avere la Corte ritenuto sussistente l’interesse ad agire di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE pur avendo escluso la possibilità giuridica della domanda avente ad oggetto l’ordine alla curatela di
stipulare i contratti di affitto di rami di azienda e, quindi, la stessa possibilità per le medesime reclamanti di conseguire un risultato utile giuridicamente apprezzabile;
secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1337 c.c. e degli artt. 104, 104 bis, 104 ter e 105 l.fall., in relazione all’art . 360, comma 1° n. 3, c.p.c.: si sostiene che l’impugnato decreto abbia ritenuto che la revoca dell’aggiudicazione dovesse essere sostenuta da una giusta causa nella sua nozione strettamente civilistica quando invece la condotta del curatore deve essere valutata alla stregua della normativa speciale fallimentare;
terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363,1366,1367 e 1369 c.c., in relazione agli artt. 1353, 2112, 2559, 2560 c.c., art. 47, comma 5°, l. 428/1990 (art. 360, comma 1°, n.3 c.p.c.) per avere il Tribunale, sulla base di una errata interpretazione delle previsioni del bando di gara, ritenuto necessario il ricorso alle consultazioni con le organizzazioni sindacali in deroga all’art . 2112 c.c.;
quarto motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., in relazione agli artt. 2112, 2116 c.c. e artt. 1,749-766 l-296/226 (art. 360, comma 1° n. 3, c.p.c.) per avere il Tribunale erroneamente ritenuto indispensabili le trattative con le organizzazioni sindacali per effetto del rischio della cessionaria di dover soddisfare con somme ingenti i debiti verso il personale dipendente, non essendo tali debiti, in massima parte costituiti dal TFR, immediatamente esigibili in quanto venivano a maturare una volta cessato il rapporto di lavoro e le somme erano erogate da un apposito fondo;
quinto motivo: omesso esame di un fatto decisivo costituito dal fatto che, al momento della revoca dell’aggiudicazione , l’accordo sindacale non era stato ancora perfezionato quando invece lo stesso non era stato sottoscritto ma vi era solo una bozza predisposta dall’aggiudicatario;
sesto motivo: art. 360, comma 1° n. 5, c.p.c., il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la revoca dell’aggiudicazione è avvenuta per un inadempimento complessivo e non per violazione di un inesistente termine essenziale;
settimo motivo: art 360, comma 1 n. 5, c.p.c., per avere falsamente applicato la norma civilistica del termine essenziale in una fattispecie in cui doveva essere data prioritaria e preminente applicazione della legge fallimentare.
2.Nella memoria ex art. 380 bis1 c.p.c. il ricorrente ha dato atto che, nelle more del presente procedimento, i rami aziendali oggetto della procedura competitiva per il loro affitto sono stati oggetto, previa modifica del programma di liquidazione, di procedura di vendita coattiva ed aggiudicati da altra società.
2.1 Non risulta che gli atti e provvedimenti del Giudice Delegato e del Curatore siano stati fatti oggetto di impugnazione da parte di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, poichè proposto, ai sensi dell’art. 111 Cost., nei confronti di un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e di definitività.
3.1 Sul punto, occorre richiamare la costante giurisprudenza espressa da questa Corte secondo la quale il ricorso straordinario per cassazione previsto dall’art. 111 Cost., comma 7°, è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, però, i caratteri della decisorietà e della definitività, e cioè che pronunci o venga comunque ad incidere -irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi (cfr. tra le tante Cass. 4346/2020 e 24155/2014).
3.2 Nella fattispecie la curatela ha impugnato il provvedimento del Tribunale che si è limitato ad accertare l’illegittimità del provvedimento del curatore, di natura gestoria, di revoca dell’aggiudicazione provvisoria di un contratto di affitto d’azienda
strumentale alla liquidazione di tale complesso dei beni e pertanto provvisorio e suscettibile di essere modificato.
3.3 La decisione del Tribunale non risolve una controversia su diritti soggettivi (quale poteva essere il diritto al trattenimento e/o alla restituzione della cauzione versata) né il ricorrente censura la statuizione del Tribunale sulle spese del giudizio.
Il ricorso è, quindi, inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva Cap e rimborso forfettario.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002, n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 25 giugno