Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6004 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6004 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
sul ricorso 6858/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4974/2018 depositata il 17/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza 4978/18 del 17.7.2018, la Corte d’Appello di Roma ha respinto le impugnazioni proposte a mente dell’art. 829 cod. proc. civ., in via principale del RAGIONE_SOCIALE ed in via incidentale da RAGIONE_SOCIALE, avverso il lodo arbitrale definitivo che aveva rigettato, in relazione al preteso inadempimento di un accordo di proroga dei patti preesistenti, la domanda risarcitoria del RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, ed aveva compensato interamente le spese di lite tra dette parti, nonché l’impugnazione pure proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il lodo arbitrale non definitivo che aveva ritenuto inizialmente fondata in punto di an la detta domanda risarcitoria.
Motivando le proprie statuizioni, sebbene nulla deliberasse con riferimento all’impugnazione incidentale di RAGIONE_SOCIALE avverso il lodo definitivo, il decidente ha inizialmente ricusato il motivo di gravame, inteso a denunciare la nullità di detto lodo sotto il profilo dell’omessa pronuncia, nonché della violazione dell’art. 1226 cod. civ., nella considerazione che gli arbitri avevano inteso rigettare la relativa domanda rilevando che mancava la prova del danno, il che precludeva pure l’accesso al rimedio equitativo consentito della norma richiamata; e si è dato quindi cura di confutare le ragioni di impugnazione dispiegate da RAGIONE_SOCIALE avverso il lodo non definitivo, giudicandole inammissibili, infondate e meritevoli di rigetto.
Per la cassazione di detta sentenza si levano ora entrambe le parti, il RAGIONE_SOCIALE, in via principale, con un ricorso affidato ad un solo motivo, seguito da memoria, ed RAGIONE_SOCIALE, in via incidentale, con un ricorso affidato parimenti ad un unico motivo, quanto al capo della decisione impugnata afferente al lodo definitivo, ed a otto motivi, quanto al capo della decisione impugnata afferente al lodo non definitivo, illustrandone ulteriormente le ragioni con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il primo motivo del ricorso principale lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ed, insieme, dell’art. 1226 cod. civ. sul presupposto che, non avendo dichiarato la nullità del lodo per non aver questo pronunciato la chiesta condanna liquidando equitativamente il danno sofferto, la sentenza impugnata sarebbe, in pari tempo, incorsa nel vizio di omessa pronuncia e nella denunciata violazione di legge.
2.2. Il motivo, smentito nelle premesse dalle carte processuali, atteso che Corte d’Appello non ha fatto mancare il suo apporto, ma ha sentenziato l’inammissibilità del corrispondente motivo fatto valere avanti a sé, è, in disparte da ciò, e prim’ancora, inammissibile.
Esso si sostanzia, per vero, nella mera reiterazione della stessa doglianza già esternata avanti al giudice dell’impugnazione e contravviene perciò alla specificità del motivo di ricorso, atteso che non si confronta con le ragioni della decisione e non sviluppa alcuna istanza critica rispetto a quanto affermato dal decidente adito, risolvendosi in una inammissibile richiesta di rinnovazione di un sindacato precluso, per naturale inclinazione del giudizio ex art. 829 cod. proc. civ., perfino al giudice di esso, che conosce del merito della causa solo definendo favorevolmente la fase rescindente (Cass., Sez. VI-I, 16/04/2018, n. 9387; Cass., Sez. I, 17/07/2012, n. 12199; Cass., Sez. I, 8/10/2010, n. 20880).
2.3. Ne discende, dunque, l’inoppugnabile declaratoria di inammissibilità del ricorso principale ed, in extenso , l’inefficacia ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ., in quanto tardivo, del ricorso incidentale (Cass. 17707/2021; Cass. 6077/2015).
3. Le spese possono essere compensate.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente principale del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 15.11.2023.
Il AVV_NOTAIO COGNOME