Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14441 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14441 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Presidente: COGNOME Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
Presidente
Consigliere
Consigliere Rel.
Consigliere
Consigliere
OPPOSIZIONE ALL ‘ ESECUZIONE – PROPOSTA DI DEFINIZIONE ACCELERATA – ISTANZA DI DECISIONE – CONFORME PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ RICORSO – CONDANNA EX ART. 96, QUARTO COMMA, C.P.C.
Ad.26/03/2025 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13632/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, domiciliato per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematica in atti
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME
– intimati – avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di ROMA n. 8312/2022 depositata il 23/12/2022;
Numero registro generale 13632/2023
Numero sezionale 1200/2025
Numero di raccolta generale 14441/2025
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 26/03/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME Data pubblicazione 29/05/2025
Ritenuto che:
NOME COGNOME impugna, con plurime censure, la sentenza n. 8312 del 23/12/2022 della Corte d ‘ appello di Roma, resa a seguito di reclamo, proposto dallo stesso COGNOME, ai sensi dell ‘ art. 630 c.p.c., avverso l ‘ ordinanza, in data 7-9/03/2022, di estinzione della procedura esecutiva n. 153/2017, resa dal giudice dell ‘ esecuzione immobiliare del Tribunale di Roma;
NOME COGNOME e NOME COGNOME quali debitore esecutato e terzo acquirente di uno degli immobili staggiti, sono rimasti intimati;
è stata formulata proposta di definizione anticipata, a seguito della quale NOME COGNOME ha chiesto la decisione collegiale;
il ricorso è stato, pertanto, fissato per la trattazione in adunanza camerale, non sussistendo i presupposti per la trattazione in pubblica udienza, per la quale il Procuratore generale non ha presentato conclusioni scritte;
l ‘ istanza di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte, avanzata dal difensore del ricorrente, anche per altro ricorso chiamato per la stessa adunanza camerale, è stata rigettata dal Primo Presidente aggiunto, con decreto del 13/03/2025, ritualmente comunicato;
all ‘ adunanza camerale del 26/03/2025, per la quale parte ricorrente ha depositato memoria, il ricorso è stato trattenuto in decisione e il collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni;
Considerato che:
i motivi di impugnazione per cassazione risultano così riassunti alla pag. 2 del ricorso:
« (A) Art. 360, n. 1.3) c.p.c.: Violazione o falsa applicazione delle
norme di diritto
Art. 132, n. ‘2.3)’ e ‘3.’ c.p.c. – Nullità per carenza di sottoscrizione ecc.;
Art. 111 Cost (51/52 c.p.c.) – Violazione del diritto di difesa;
Art. 174 c.p.c. (111 Cost/6 CEDU) – Immutabilità del giudice;
Art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia sugli articoli suddetti ed in particolare: sull ‘ obbligo di astensione (art. 51. n. 2 e n. 4 c.p.c.), sull ‘ avvenuta estinzione ope-legis procedimento (artt. 627, 630 nn. 1, 2 c.p.c.), sull ‘ istanza di assegnazione (artt. 572/573, 588 ss. c.p.c.).
(B) Art. 360, n. 1.4) c.p.c.: Nullità della sentenza o del procedimento
Nullità della sentenza di 2° grado impugnata: a) omesse conclusioni del ‘terzo intervenuto’; b) sottoscrizione non collegiale;
(C) Art. 360, n. 1.5) c.p.c.: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione;
Difetto di legittimazione del G.E. titolare (dott. NOME COGNOME;
Difetto di legittimazione del G.E. contestato (dott. NOME COGNOME;
Nullità della sua ordinanza interlocutoria del 7-9/3/2022;
Estinzione al 13.4.2021 (ex artt. 627 e 630 nn. 1 e 2 c.p.c.) del Procedimento RGE 153/17 in oggetto;
Prezzo di aggiudicazione (93.101,00€) inferiore al prezzo minimo (97.050,00€) stabilito nell’ ordinanza di vendita del 14/01/2020;
Aggiudicazione effettuata ad un prezzo inferiore a quello minimo;
Nullità del frazionamento del procedimento principale in 2 subprocedimenti.»;
Numero registro generale 13632/2023
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Data pubblicazione 29/05/2025
la proposta di definizione anticipata era del seguente testuale tenore:
«il ricorso appare inammissibile, in quanto non rispetta il requisito della chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso, prescritto a pena di inammissibilità dall ‘ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; tale requisito, già nei termini delineati dalla precedente formulazione della disposizione, è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenutoforma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 -01); la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un ‘ esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004); stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l ‘ indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue
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articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata; Data pubblicazione 29/05/2025
il ricorso in esame, nell ‘ esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo, in quanto – tra l ‘ altro – manca la precisa illustrazione del contenuto e dei presupposti del provvedimento del giudice dell ‘ esecuzione oggetto di reclamo, delle specifiche ragioni poste a base del reclamo stesso e delle ragioni in base alle quali il giudice di primo grado lo ha ritenuto infondato; ciò non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta alla Corte di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato»;
tali argomenti sono fatti propri da questo Collegio;
le censure di cui ai motivi di ricorso, neppure potendo quelle lacune colmarsi con atti successivi e – tanto meno – nella memoria con la quale è stata chiesta la decisione collegiale, sono del tutto inconferenti e si riducono a una mera riproposizione delle censure svolte in grado d ‘ appello e alle quali la sentenza impugnata ha dato adeguata risposta con motivazione ampia, logica e coerente, che ha affrontato tutti i motivi proposti dal COGNOME, con diffusi richiami della giurisprudenza di questa Corte ed esaustiva disamina delle doglianze in fatto, anche in ordine ai provvedimenti di designazione del giudice dell ‘ esecuzione e della partecipazione di esso al procedimento di decisione del reclamo;
i motivi di ricorso come enunciati all ‘ inizio dello scritto difensivo, alla pag. 2, non sono adeguatamente sviluppati e si riducono alla mera contrapposizione di una diversa soluzione in fatto, ovviamente favorevole al ricorrente, della controversia, ossia all ‘ accoglimento del reclamo avverso l ‘ ordinanza di estinzione, ma non intaccano, in punto di diritto, la legittimità del provvedimento o del procedimento;
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Data pubblicazione 29/05/2025
il motivo che risultava indicato, alla lett. C) della pag. 2 del ricorso, come proposto ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. non risulta riproposto e comunque sviluppato in alcun modo nel corso dell ‘ atto e, inoltre, l ‘ asserita doglianza circa la mancanza, nella sentenza impugnata, della doppia sottoscrizione, ad opera del relatore e del presidente del collegio, dimostra l ‘ assoluta superficialità con la quale il ricorso è stato redatto, atteso che nella specie il presidente del collegio era anche il relatore ed ha redatto la sentenza, divenendone così l ‘ estensore, cosicché non era necessaria la doppia firma, in quanto in detta ipotesi di coincidenza delle due funzioni, di presidente e di relatore ed estensore, è necessaria la sola firma del presidente che cumula la funzione di estensore della sentenza;
il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
nulla per le spese di lite, poiché NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati;
il ricorrente, atteso l ‘ evidente abuso del potere di impugnazione, deve essere condannato alla corresponsione, in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell ‘ art. 96, quarto comma, c.p.c., della somma, che si reputa opportuno determinare nella misura massima, di euro cinquemila, posto che secondo l ‘ oramai stabile orientamento di questa Corte (da ultimo: Cass. n. 27947 del 04/10/2023 (Rv. 669107 – 01) l ‘ omessa costituzione dell ‘ intimato (o, come nella specie, degli intimati), se da un lato preclude la statuizione ex art. 96, comma 3, c.p.c. (non ricorrendo una situazione che consenta una pronuncia sulle spese), dall ‘ altro ne impone la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di cui all ‘ art. 96, quarto comma, c.p.c., alla stregua dell ‘ autonoma valenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione, contenuto nel citato art. 380 bis , comma 3, c.p.c., che si giustifica in funzione della ratio di disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di
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una proposta di definizione accelerata (esigenza che sussiste anche nel caso di mancata costituzione dell ‘ intimato), avendo la detta misura una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (Sez. U n. 27195 del 22/09/2023 Rv. 668850 – 01);
l ‘ inammissibilità del ricorso comporta, inoltre, che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 5.000,00;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione III civile, in data 26/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME