Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15295 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15295 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7651-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 402/2016 della CORTE D’APPELLO di COGNOME, depositata il 28/09/2020 R.G.N. 89/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che
Oggetto
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/03/2024
CC
Con sentenza n. 402/2019 la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza del locale tribunale di rigetto dell’opposizione di RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza con la quale il RAGIONE_SOCIALE aveva ingiunto alla detta società, in solido con NOME COGNOME, il pagamento della somma di € 33.015,10, oltre spese di notificazione, a titolo di sanzioni amministrative connesse alle violazioni di cui all’art. 39, commi 1 e 2 d.l. n. 112/2008 conv. in l. 133/2008, all’art. 4 bis comma 2 d. lgs n. 181/2000, e all’art. 3 comma 3 d.l. n. 12/2002 conv. in l. n. 73/2002, come successivamente modificato; ha respinto altresì la opposizione del COGNOME la cui posizione non era stata oggetto della decisione di primo grado. Le condotte sanzionate consistevano: a) nella omessa registrazione sul libro unico del RAGIONE_SOCIALE dei dati relativi ad un dipendente, nel periodo da novembre 2014 al maggio 2015, epoca quest’ultima coincidente con l’accertamento ispettivo all’esito del quale erano emerse le violazioni sanzionate; b) nella omessa consegna al dipendente della comunicazione di inizio del rapporto di RAGIONE_SOCIALE; c) nella omessa comunicazione al RAGIONE_SOCIALE dell’assunzione del dipendente in oggetto;
per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi illustrati con memoria; il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEIsernia non ha svolto attività difensiva;
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo tra le parti e falsa ricostruzione del risultato
dell’istruttoria di primo grado; si duole , in sintesi, della non corretta valutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze istruttorie che asserisce confermative della propria tesi difensiva in ordine alla insussistenza di un rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato con la persona rinvenuta all’interno dei locali della società;
con il secondo motivo deduce: ‘violazione e falsa applicazione di norme di diritto. difetto dei presupposti di legge -irregolarità/annullabilità verbale unico di accesso e notificazione’. Si duole del difetto di motivazione dell’ordinanza ingiunzione, in violazione della prescrizione dell’art. 18, comma 2 l. n. 689/1981 in tema di obbligo di motivazione dell’atto che dispone la sanzione;
con il terzo motivo deduce: ‘violazione e falsa applicazione di norme di diritto. difetto dei presupposti di legge -irregolarità/annullabilità del verbale unico di accesso e notificazione, difetto di legittimazione alla notifica dell’ordinanza ingiunzione del sig. COGNOME NOME‘. Ad illustrazione del motivo deduce che l’ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata a NOME COGNOME, persona che, come da visura camerale allegata, non risultava più essere amministratore della società; il radicale ‘ vizio di legittimazione passiva a ricevere la notifica ‘ da parte del COGNOME rendeva la ordinanza annullabile non risultando il suddetto né amministratore e né dipendente della società;
il primo motivo di ricorso presenta un duplice profilo di inammissibilità: a) la preclusione, scaturente ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. dalla esistenza di <>, non avendo parte ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e
quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, come prescritto (Cass. n. 2019 n. 26774, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014); b) la sostanziale sollecitazione ad una rinnovata valutazione del materiale probatorio, come, viceversa, non consentito, avendo questa Corte ripetutamente affermato che l ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. (cfr., tra le altre, Cass. n. 331/2020, Cass., n.7007/2015, Cass. n. 7921/2011, Cass. n. 15693/2004);
il secondo motivo di ricorso è inammissibile sostanziandosi in una mera contrapposizione valutativa a quella espressa dal giudice di merito in punto di adeguatezza della motivazione dell’ordinanza ingiunzione. Il giudice di appello, nel disattendere il motivo di gravame con il quale la società aveva dedotto il mancato rispetto dell’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 18 , comma 2, l. n. 689/1981, ha ampiamente argomentato sull’assolvimento in modo chiaro e puntuale di tale onere motivazionale anche con riferimento agli atti ispettivi presupposti, ulteriormente evidenziando l’ammissibilità in esso del rinvio per relationem ad altri atti del
procedimento amministrativo alla luce della giurisprudenza della S.C.. Tale valutazione, coerente con l’indirizzo del giudice di legittimità (Cass. n. 17104/2009, Cass. n. 2882/1992), non risulta validamente inficiata con il motivo in esame in quanto, a prescindere dalla mancata trascrizione o esposizione per riassunto del contenuto della ordinanza in questione, in violazione della prescrizione dell’art. 366, comma 1 n 6 c.p.c., parte ricorrente si limita ad esprimere un diverso apprezzamento in punto di ri spetto dell’onere motivazionale e quindi a porre una mera quaestio facti la quale risulta estranea al perimetro del sindacato del giudice di legittimità;
6. il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Occorre premettere che la sentenza impugnata ha respinto la eccezione di difetto di legittimazione passiva del COGNOME rispetto all’ordinanza ingiunzione opposta ( rectius , l’eccezione di non assoggettabilità alla sanzione del COGNOME), osservando che in ragione del carattere personale della responsabilità ex art. 3 l. n. 689/1981 risultava ininfluente la circostanza – a tal fine allegata dal ricorrenteche in epoca successiva all’accertamento era stato no minato amministratore della società un soggetto diverso; parte ricorrente non si confronta specificamente con tale affermazione ma con la censura articolata sembra introdurre un tema diverso, costituito dalla validità della notifica dell’ordinanza ingiunz ione in quanto effettuata a soggetto che all’epoca non era né amministratore né dipendente della società, questione non specificamente affrontata dal giudice di merito. A fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere del ricorrente quello di allegare l’avvenuta deduzione di essa innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di
specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito, come viceversa non è avvenuto. Tanto assorbe l’ulteriore profilo di inammissibilità scaturente dalla mancata trascrizione, in violazione del precetto posto dall’art. 366, comma 1 .n. 6, c.p.c., del documento alla base della censura rappresentato dalla relata di notifica della ordinanza ingiunzione;
non si fa luogo alle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del soccombente al pagamento, nella sussistenza dei presupposti processuali dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12 marzo