Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1474 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1474 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 20940/2023 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1001 del 7 marzo 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha esposto che:
era comproprietario e possessore dell’immobile costituito dal fabbricato rurale ubicato in INDIRIZZO Martino Sannita – INDIRIZZO alla INDIRIZZO, danneggiato a seguito degli eventi sismici del 1980;
nel settembre 2009 tale NOME COGNOME aveva manifestato l’intenzione di acquistare il bene e l’appezzamento di terreno antistante, ricevendo un rifiuto;
aveva introdotto contro NOME COGNOME il giudizio possessorio n. 5269/2009 dinanzi al Tribunale di Benevento, in quanto il 10 ottobre 2009 non era riuscito ad accedere alla casa rurale perché l’ingresso al cortile era stato chiuso ‘ vim et clam ‘ con transenne composte da assi di legno inchiodate ai muri e munite di strisce di plastica;
aveva chiesto la reintegra nel possesso dell’immobile rurale e del terreno antistante con casotto di legno e, in via alternativa, la manutenzione del possesso;
il Tribunale di Benevento, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza del 3 maggio 2010, aveva rigettato il ricorso e, con ordinanza del 28 luglio 2010, anche il successivo reclamo;
con ricorso n. 602/2011, depositato il 12 febbraio 2011, aveva invocato di nuovo tutela possessoria (e petitoria) presso lo stesso Tribunale di Benevento, con riferimento alla rottura delle catene e dei catenacci che servivano alla chiusura degli infissi del vano a pianterreno e di quello al primo piano, con rimozione degli infissi esterni in uno con le bussole;
con un terzo ricorso, il n. 2358/2011, depositato il 24 maggio 2011, aveva domandato ancora tutela possessoria (e petitoria) con riguardo al taglio del catenaccio e della catena posti a chiusura del vano adiacente al vano cucina e alla costruzione di una palizzata lignea fissata con assi di legno inchiodate al portone di accesso, con apposizione di un segnale di divieto di accesso con scritto proprietà privata, verificatisi il 21 maggio 2011;
previa riunione, i ricorsi n. 602/2011 e n. 2358/2011 erano stati decisi con ordinanza del 2 settembre 2011, che li aveva rigettati;
nel merito, i tre ricorsi n. 5269/2009, n. 602/2011 e n. 2358/2011 erano stati rigettati dal Tribunale di Benevento, con sentenza n. 727/2017.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1001/2023, ha rigettato.
Il COGNOME ricorre per cassazione sulla base di cinque motivi.
NOME COGNOME si difende con controricorso.
In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio, ex art. 380 bis c.p.c., notificata al ricorrente il 21 marzo 2024, costui ha presentato istanza di decisione.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 , nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 2697 c.c., 112 c.p.c., 115 c.p.c., 115 e 116 c.p.c., <> esame di risultanze processuali.
Egli prospetta di avere articolato nei tre ricorsi riuniti conclusioni sia petitorie che possessorie.
Soggiunge, quanto alla critica, testualmente come appresso: <>
La doglianza è inammissibile.
In primo lugo deve evidenziarsi la complessiva insondabilità della censura, astratta e oscura, del tutto priva di specifici elementi sottoposti all’esame di legittimità.
Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio ex art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano state puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per
riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi (Cass., Sez. 2, n. 28072 del 14 ottobre 2021).
Nella specie, il ricorrente , a voler per un attimo prescindere dall’oscura e fumosa esposizione, non ha riportato il testo delle conclusioni articolate in primo grado e si è limitato a una contestazione molto generica della motivazione della corte territoriale sul punto (paragrafo 1).
Del tutto inammissibile è, in ogni caso, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., essendovi stata una c.d. ‘ doppia conforme ‘.
In presenza di ‘doppia conforme’, sulla base dell’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.
Peraltro, a volere prescindere da ogni altra considerazione, l’omesso esame non sarebbe stato, in ogni caso, qui supponibile, non vertendosi in ipotesi di mancata considerazione di un fatto storico-documentale, avente carattere di decisività, bensì di rivendicazione di un diverso apprezzamento del complesso delle emergenze di causa (cfr., ex multis, Cass. n. 18886/2023).
Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 219 del 1981 e dell’art. 35, n. 7, del d.lgs. n. 76 del 1990, difetto di attribuzione dell’amministrazione, abuso e d eccesso di potere, violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di ragionevolezza, manifesta ingiustizia.
Per quel che è dato comprendere il ricorrente contesta la legittimità del procedimento e degli atti amministrativi attraverso i quali, dopo evento sismico, concesso al COGNOME il contributo di legge, l’immobile, il cui edificio non era
recuperabile, venne acquisito al patrimonio comunale e poi venduta all’asta pubblica a società facente capo al controricorrente.
Il motivo non supera lo scrutinio d’ ammissibilità per il convergere di più ragioni: la sentenza a pag. 23 ha correttamente giudicato la doglianza estranea al tema del giudizio, riguardante esclusivamente la tutela possessoria; la pretesa risulta diretta nei confronti del Comune, che non è parte in causa; prospetta situazione tutelabile davanti al giudice amministrativo.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112 c.p.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c., omesso esame di risultanze processuali, travisamento dei fatti, errata attribuzione di efficacia o inefficacia del materiale probatorio e motivazione apparente in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost.
Prospetta, altresì, un’incapacità a testimoniare.
La censura è inammissibile.
Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo, S.U. n. 2767/2023, in motivazione).
A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.
Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve
essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).
La sentenza d’appello, al contrario di quel che genericamente postula il ricorso, prende in puntuale rassegna i motivi d’impugnazione e li disattende .
L’evocazione della regola sull’onere probatorio perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito manifesti la prospettata violazione di legge, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la conclusione nel senso auspicato dal ricorrente, evenienza che qui niente affatto ricorre, richiedendosi, in definitiva, che la Corte di legittimità, sostituendosi inammissibilmente alla Corte d’appello, faccia luogo a nuovo vaglio probatorio, di talché, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprez zamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile. La critica, in sostanza, presuppone che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito sia tale da integrare il rivendicato inquadramento normativo, e che, quindi, ancora una volta, l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, risulti tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 11775/019, 6806/019).
Di poi, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest ‘ ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d ‘ ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (ex multis, Cass., Sez. 1, n. 6774 del 1 marzo 2022).
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (sentenza n. 5792, 05/03/2024, Rv. 670391 – 01).
Nella presente vicenda, il ricorrente, invece, invoca proprio una rivalutazione di tutto il materiale istruttorio, attività del tutto estranea al giudizio di legittimità.
Infine, oltre che estremamente generica, la prospettazione di un’asserita incapacità a testimoniare, non è scrutinabile, non avendo il ricorrente con sufficiente puntualità illustrato di aver posto la questione nella sede opportuna di merito (Cass. N. 5550/2004).
4) Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 6, comma 3, c.p.c., sostenendo che il giudice di appello avrebbe errato nel confermare la condanna per responsabilità aggravata inflitta dal Tribunale di Benevento. Reitera questioni concernenti l’art. 2697 c.c. e gli artt. 112 e 115 c.p.c. e il vizio di motivazione.
La censura è inammissibile.
Non è stata neppure riportata la motivazione con la quale il giudice di primo grado ha reputato temeraria la condotta processuale dell’esponente .
La contestazione si fonda sulla richiesta di rivalutare documenti agli atti e le risultanze processuali, il che non è consentito in sede di legittimità.
Peraltro, l’accertamento della responsabilità aggravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (ex multis, Sez. 6-2, 7222, 04/03/2022, Rv. 664188 -01).
5) Con il quinto motivo il ricorrente contesta la decisione sulle spese.
Si tratta di doglianza inammissibile, in ragione dell’esito complessivo della lite, che vede il ricorrente soccombente.
6) Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis cod. proc. civ. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, conforme alla proposta di definizione anticipata, consegue, ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., vigente art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., la condanna della ricorrente al pagamento in favore della controparte e della cassa delle ammende, delle somme, stimate congrue, di cui in dispositivo.
Come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36069 del 27 dicembre 2023, ‘richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art.
96, commi 3 e 4, c.p.c., l’art. 380 bis c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, comma 3, c.p.c.) e di una ulteriore so mma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore a € 5.000,00 (art. 96, comma 4, c.p.c., ove, appunto il legislatore usa la locuzione ‹‹altresì››)’.
Anche se deve essere esclusa una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, nell’ipotesi in esame non si rinvengono ragioni per discostarsi dalla previsione legale, stante la complessiva condivisione del ragionamento complessivo espresso dalla PDA.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ‘ ratione temporis ‘ (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di € 1.500,00 in favore del controricorrente, ai sensi dell’art. 96, co. 3, cod. proc. civ.; nonché della somma di € 1.500,00, ai sensi dell’art. 96, co. 4, cod. proc. civ., in fa vore della cassa delle ammende.
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME