Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8789 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8789 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3908-2017 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
Inammissibilità del
ricorso in cassazione
Riferibilità delle censure al decisum
R.G.N. 3908/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/11/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 289/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/08/2016 R.G.N. 1230/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte di appello di Venezia ha accolto l’appello dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda del ricorrente volta all’accertamento della «legittima rinuncia al computo di periodi di anzianità e contribuzione non favorevoli»;
a fondamento del decisum la Corte di appello di Venezia ha evidenziato come, in primo grado, il Tribunale avesse accolto la domanda del ricorrente «limitatamente alla parte di contribuzione non determinante per il perfezionamento del requisito contributivo minimo necessario per il conseguimento della pensione»;
la Corte di appello ha osservato, contrariamente al primo Giudice e in accoglimento del secondo motivo di impugnazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che, nella fattispecie concreta, non sussisteva affatto una contribuzione obbligatoria non necessaria per il perfezionamento del requisito contributivo minimo. In altre parole, l’intera contribuzione, anche quella figurativa per esposizione all’amianto, riconosciuta giudizialmente, era determinante per accedere al trattamento pensionistico. Ha ritenuto, pertanto, che non vi fossero i presupposti per l’accertamento richiesto ;
avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la parte privata con un unico motivo,
successivamente illustrato con memoria; ha resistito, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 13 , co 8, della legge nr. 257 del 1992. A ssume che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe utilizzato, solo in parte, i contributi per esposizione ad amianto che gli erano stati riconosciuti;
le censure, come argomentate, si arrestano ad un rilievo di inammissibilità;
esse non si confrontano adeguatamente con il nucleo centrale della pronuncia e cioè con la statuizione, decisiva, di insussistenza di contributi «non necessari» per il perfezionamento del requisito contributivo minimo per l’accesso a pensione. Tali affermazioni dovevano indurre il ricorrente a modulare diversamente le critiche in modo da incrinare il fondamento giustificativo delle argomentazioni svolte dai giudici di merito; viceversa, come sviluppate, con la generica prospettazione di un errato calcolo dei contributi derivanti dall’esposizione ad amianto, non sono specificamente riferibili alla ratio decidendi della sentenza impugnata e, quindi, sono inammissibili;
nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento, al quale occorre qui dare continuità, secondo cui nel giudizio di cassazione i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione gravata. Ciò comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnato e
l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato, con la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza gravata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366 nr. 4 cod.proc.civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte, del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (cfr. fra le tante Cass. nr. 4904 del 2021; Cass. nr. 20910 del 2017; Cass. nr. 20652 del 2009);
10. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed al versamento del doppio contributo, ove dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 28