Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14698 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14698 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21497/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende.
–
ricorrente – contro
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende.
–
contro
ricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 2414/2023 depositata il 03/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Lazio agiva innanzi al Tribunale di Roma per sentir accertare e dichiarare l’inadempimento nei suoi confronti, da parte della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in qualità di concessionario per la riscossione, e della Sara Assicurazioni s.p.a., che aveva prestato polizza fideiussoria a garanzia, con loro conseguente condanna al pagamento in solido dell’importo dovuto a titolo di mancato riversamento delle imposte automobilistiche riscosse da RAGIONE_SOCIALE per il periodo 2009 2011, oltre accessori di legge.
Il Tribunale di Roma, separate le cause ex art. 103 cod. proc. civ. per inesistenza della società RAGIONE_SOCIALE condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della Regione Lazio, della somma richiesta.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 2414 del 3 aprile 2023.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso la Regione Lazio.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la società ricorrente denunzia: ‘Violazione e/o errata interpretazione del contratto assicurativo, polizza n. 54/C997603, stipulata da RAGIONE_SOCIALE con sede in INDIRIZZO Roma, con beneficiario Regione Lazio -Area Tributi –INDIRIZZO Roma; errata interpretazione della polizza e delle Appendici in ordine al
massimale applicabile al momento dell’escussione della polizza stessa; Violazione e/o errata interpretazione degli artt. 1362 -1363 -1364 -1365 -1366 -1367 -1368 -1369 -1370 -1371 c.c. in relazione all’art. 360 cpc n. 3′.
Lamenta che la corte di merito avrebbe dovuto prendere a riferimento il massimale esistente nell’anno 2011, al momento dell’escussione della polizza fideiussoria, ed invece non lo ha fatto, perché non ha correttamente interpretato il contratto assicurativo e le sue appendici, che si limitavano solo a prorogare l’efficacia della cauzione e non duplicavano l’importo del massimale, che rimaneva unico per i tre anni.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. La ricorrente si limita invero a enunziare i criteri legali d’interpretazione del contratto senza invero argomentare al riguardo la censura, che a tale stregua si sostanzia in inammissibili meramente apodittiche doglianze, come tali inidonee a censurare le rationes decidendi dell’impugnata sentenza.
In relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale la ricorrente pretende invero di contrapporre, alla motivata valutazione delle risultanze processuali svolta dalla corte di appello, la propria diversa ricostruzione della quaestio facti , inammissibile nella presente sede di legittimità (v., tra le tante, Cass., Sez. Unite Sent., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987; Cass., n. 1620/2016).
Deve al riguardo porsi in rilievo che le censure risultano altresì formulate in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., limitandosi la ricorrente a genericamente richiamare ‘gli atti difensivi e la documentazione versata in atti’, senza invero debitamente riportarne il contenuto così come del pari non viene riportato il contenuto della polizza assicurativa e delle relative
appendici , né indicarne la relativa ‘localizzazione’.
In contrasto con il principio affermato da questa Corte (v., ancora di recente, Cass., n. 8117/2022) in base al quale il il ricorso deve essere formulato in modo da garantire alla S.C. di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. Un., 28/11/2018, n. 30754, che richiama Cass., n. 21396 del 2018); la valutazione in termini d’inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sé stesso, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 e ribaditi da Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno “standard” di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dalla difesa e presupposta dall’ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale permettendo, in quel perimetro, l’apprezzamento delle ragioni della parte (Cass., Sez. Un., n. 30754 del 2018, cit.); si tratta, come evidente, di una ricaduta del principio di specificità del gravame, calato nel giudizio a critica vincolata qual è quello della presente sede di legittimità.
Dalla ritenuta inammissibilità dell’unico motivo proposto deriva l’integrale inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per
onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza