Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4272 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4272 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12188/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di NAPOLI n. 778/2021 depositata il 04/03/2021.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME,
rilevato che
NOME COGNOME chiedeva al Tribunale di Napoli, con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. nei confronti dell’odierno ricorrente NOME COGNOME , la cancellazione dell’ipoteca sull’immobile , sito in Napoli, alla INDIRIZZO, oggetto di alienazione tra di essi e gravato dal vincolo in favore COGNOME, quale venditore;
il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 10423 del 2730/11/2018, accoglieva il ricorso e riteneva che la COGNOME, a mezzo delle quindici cambiali che le erano state consegnate, tramite notaio, a garanzia dal COGNOME e pervenutele in quanto questi nel termine del 25/07/2012, fissato in contratto di vendita del 20/03/2012, non aveva ottenuto la cancellazione dell’ipoteca in favore di RAGIONE_SOCIALE , avesse estinto l’obbligazione di pagamento del corrispettivo della vendita e ordinava la cancellazione l’ipoteca;
la sentenza di primo grado veniva impugnata da NOME COGNOME;
La Corte d’appello di Napoli , nel ricostituito contraddittorio con NOME COGNOME, rigettava l’appello ;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, recante n. 778 del 04/03/2021, propone ricorso per cassazione NOME COGNOME;
risponde con controric orso NOME COGNOME;
e ntrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 18/12/2023, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
considerato che
Giova premettere che il ricorso del COGNOME è redatto in modo poco analitico e specifico al punto che non è possibile individuare
R.g. n. 12188 del 2021;
Ad. 18/12/2023; est. C. COGNOME
esattamente se egli abbia proposto uno o due motivi di impugnazione, in quanto la veste grafica dell’atto fa sorgere seri dubbi in proposito;
il motivo del ricorso si può riassumere nei seguenti termini, in gran parte riportati testualmente, al fine di farne risaltare la formulazione:
violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’a rt. 360 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto: inadempimento contrattuale ex art. 1498, comma 1, cod. civ. della COGNOME laddove la Corte territoriale afferma che l’inadempimento era stato eccepito in primo grado, in quanto trattasi di un elemento essenziale del contratto di compravendita, stipulato in male fede dall’acquirente in quanto l’acquirente COGNOME non corrispondendo il giusto prezzo del bene immobiliare si è resa inadempiente violando le condizioni contrattuali, oltre al grave pregiudizio economico per il venditore, per cui il giudice di merito era tenuto a rilevare il grave inadempimento contrattuale e non a valutare la tardività da parte del COGNOME, che pure veniva contestata;
qualora si voglia escludere l’inadempimento contrattuale al pagamento del corrispettivo della vendita in capo all’acquirente si era verificato un ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ. e ss. laddove la Corte d’appello ha rigettato la richiesta di ingiustificato arricchimento in quanto non riteneva provata la perdita economica subita, né l’ingiustizia e l’illegittimità del risparmio;
in particolare, il ricorrente censura la sentenza d’appello laddove la Corte territoriale afferma che egli non aveva provato che il pagamento di una somma di denaro era stato fatto da lui stesso, prima della stipula del contratto di vendita c on la COGNOME;
il motivo (o i motivi, ove si intenda quello concernente l’arricchimento ingiustificato come un autonomo mezzo
R.g. n. 12188 del 2021; Ad. 18/12/2023; est. C. COGNOME
d’impugnazione , subordinato al mancato accoglimento del primo) è inammissibile;
la esatta ricostruzione della vicenda si ottiene soltanto, e ciò è di per sé ragione d’inammissibilità del ricorso, dalla lettura della sentenza impugnata, posto che dal ricorso non è dato cogliere quali siano gli esatti termini della vicenda;
il motivo nulla deduce in punto di critica argomentata avverso la decisione della Corte territoriale relativa alla novità della violazione dell’art. 1498 cod. civ., di cui alla pag. 7 della motivazione e afferma apoditticamente che l’inadempimento doveva essere rilevato d’ufficio da parte del giudice del merito, senza nemmeno indicare dove e quando l’inadempimento della COGNOME fosse stato prospettato in primo grado, quantomeno in via di eccezione;
il complesso argomentare delle censure, estremamente frammentario e di scarsa comprensibilità, non critica in modo appropriato l’affermazione decisoria relativa al fatto che non vi fosse prova che il pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE, ai fini dell’estinzione dell’ipoteca e effettuato prima della stipula del contratto di vendita con la COGNOME, fosse stato posto in essere dal COGNOME e nulla chiarisce circa le circostanze fattuali, rilevate dal giudice d’appello in conformità con il Tribunale (pag. 6 della sentenza d’appello), relativamente alla provenienza dell’assegno con cui il pagamento parziale era stato effettuato;
parimenti del tutto aspecifiche sono le argomentazioni difensive relative all’asserito ingiustificato arricchimento della COGNOME, posto che la Corte territoriale ha evidenziato come la circostanza che stessa avesse acquistato in forza delle agevolazioni fiscali dell’anno 2014 era evenienza esterna al programma contrattuale, rispetto al quale soltanto il COGNOME, a causa della mancata estinzione dell’ipoteca gravante l’immobile in favore di RAGIONE_SOCIALE, era inadempiente;
R.g. n. 12188 del 2021; Ad. 18/12/2023; est. C. COGNOME
la sentenza impugnata ha, inoltre, e condivisibilmente, anche in relazione alla più recente giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. U n. 33954 del 05/12/2023 Rv. 669447 – 01) ritenuto, alle pag. 10 e segg., che l’azione di arricchimento ingiustificato non poteva essere accordata al COGNOME avendo egli del tutto omesso di proporre, in primo grado, un’azione contrattuale tipica;
il ricorso è dichiarato inammissibile;
le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo;
la decisione di inammissibilità dell’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 18/12/2023.
R.g. n. 12188 del 2021;
Ad. 18/12/2023; est. C. COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME