Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19698 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 19698 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22706/2019 R.G. proposto
da
NOME COGNOME , domicilio telematico presso EMAIL rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE ), in persona del Ministro pro
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Mobbing
R.G.N. 22706NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 18-27/06/2024 CC
tempore , e domiciliato ope legis in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO che lo rappresenta e difende
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello Firenze n. 1017/2018 depositata il 08/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1827/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1017/2018, pubblicata in data 8 gennaio 2019, la Corte d’appello di Firenze, nella regolare costituzione degli appellati RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE , ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 167/2017, pubblicata in data 18 settembre 2017.
NOME COGNOME aveva adito il Tribunale di Siena, chiedendo di accertare sia l’illegittimità del trasferimento disposto nei suoi confronti in data 8 settembre 2005 dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico per RAGIONE_SOCIALE -con conseguente reintegrazione in servizio presso la Scuola di provenienza -sia la commissione ai propri danni di condotte di mobbing .
Respinta la domanda in primo grado, la Corte d’appello fiorentina ha disatteso il gravame, osservando:
-che il trasferimento era stato disposto ai sensi degli artt. 468 e 469, D. Lgs. n. 297/1994, trattandosi di misura a carattere cautelare e non disciplinare, indipendente dalla imputabilità della situazione oggettiva di incompatibilità ambientale, situazione che era stata confermata da una relazione ispettiva svolta nel plesso scolastico e che trovava conferma anche nelle testimonianze assunte in corso di giudizio;
-che, quanto al dedotto mobbing , l’appellante aveva allegato elementi del tutto insufficienti per poter configurare la fattispecie, tale non potendosi considerare l’episodio allegato dall’appellante di trasferimento di due alunni dalla classe seguita dallo stesso NOME COGNOME in altra classe.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre ora NOME COGNOME.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
Sono rimasti intimati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Dl RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
L’adunanza camerale si è svolta in data 18 giugno 2024 e, a seguito della sospensione di tutte le attività disposta dal Presidente Aggiunto della Corte a causa della situazione verificatasi nel palazzo della Corte di cassazione, è proseguita in data 27 giugno 2024 come da provvedimento del Presidente in data 19 giugno 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c.
Argomenta il ricorrente che la decisione:
-avrebbe omesso di assumere testimonianze fondamentali ai fini dalla valutazione della vicenda; di valutare deposizioni testimoniali assunte in corso di giudizio; di acquisire i fascicoli relativi ad una serie di procedimenti penali;
-non avrebbe considerato che il provvedimento di trasferimento aveva natura disciplinare in quanto trattato con la stessa prassi di un procedimento disciplinare.
Il ricorso è inammissibile.
Occorre rammentare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, con la conseguenza che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 12355 del 2020; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11603 del 14/05/2018; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 6519 del 06/03/2019; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19959 del 22/09/2014).
Si deve, allora, ribadire il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U – Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017), atteso che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).
Nel caso in esame, invero, il motivo di ricorso è integralmente imperniato su considerazioni di natura strettamente fattuale -in modo preponderante riferite all’attività istruttoria ed alla valutazione delle prove riservata al giudice del merito -le quali si collocano integralmente al di fuori dei rigorosi parametri dell’impugnazione in sede di legittimità, non senza osservare che la deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. risulta ulteriormente preclusa dal disposto di cui all’art. 348 -ter c.p.c. non avendo il ricorrente dedotto alcun profilo di diversità tra i percorsi motivazionali delle decisioni di primo e secondo grado.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione