Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19176 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19176 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9297/2021 R.G. proposto da :
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale NOME COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio digitale legale
-ricorrente-
contro
NOMECOGNOME rappresentata e difesa dal l’Avv. NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME
-resistente con mandato- avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Napoli n. 3598/2020 depositata il 23/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d ‘ appello di Napoli, nei limiti di rilievo nella presente sede, ha parzialmente accolto il gravame proposto da NOME COGNOME e riformato la sentenza di primo grado nella parte relativa al calcolo del differenziale per danno biologico da invalidità permanente e riconosciuto per intero (senza detrazione) il risarcimento del danno spettante a titolo di inabilità assoluta temporanea, con conseguente condanna dell’Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale NOME COGNOME al pagamento delle predette poste risarcitorie, quale datore di lavoro.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale NOME COGNOME sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
Nell’interesse dell’intimata, NOME COGNOME sono state depositate procura e memorie difensive, con le quali è stata dedotta la inesistenza e/o nullità della notificazione del ricorso, instando per la partecipazione all’udienza orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va chiarito che non è configurabile la nullità della notificazione del ricorso, siccome dedotto nell’interesse della intimata quale effetto del decesso del co-difensore unico domiciliatario, considerato che la notificazione presso il domiciliatario ex art. 141 c.p.c. – al di fuori dei casi eccezionali in cui, nell ‘ interesse del destinatario, è per legge esclusiva – ha carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione, con la conseguenza che, ove la parte sia rappresentata da due difensori, l ‘ elezione di domicilio presso uno di costoro non priva la controparte della facoltà di effettuare notificazioni all ‘ altro difensore, stante la disposizione di cui all ‘ art. 170, primo comma, c.p.c., secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè all ‘ uno o all ‘ altro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità (così, Cass. Sez. 2, 26/09/2022, n. 27995). Nello stesso senso, è stato affermato che è valida ed idonea al decorso dei termini brevi per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. quella eseguita all ‘ indirizzo PEC del difensore nominato dalla parte, non rilevando che nell ‘ atto di costituzione siano stati individuati uno specifico domicilio fisico e un domiciliatario esclusivo differente dal destinatario della notifica, e ciò in quanto all ‘ elezione di domicilio, anche se realizzata da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche solamente nel domicilio eletto (Cass. Sez. L., 31/07/2024, n. 21579).
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 68 del d.P.R. n. 1124 del 1965, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3 c.p.c., nonché omessa o, quanto meno, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2043, 2059 c.c., 13, secondo comma, lett. h), d.lgs. n. 38 del 2000.
Con il terzo motivo si prospetta l’omess a, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
I motivi, che possono essere congiuntamente valutati, in quanto complessivamente intesi a censurare i criteri di liquidazione del danno adottati dalla Corte d’appello, che non avrebbe proceduto alla corretta applicazione dei criteri di quantificazione del danno ed alla sottrazione del differenziale per poste omogenee, con esclusivo riferimento al danno biologico permanente, sono inammissibili perché formulati in maniera non congruente rispetto alle questioni affrontate e decise nella sentenza impugnata.
Infatti, occorre sottolineare che solo la lavoratrice aveva impugnato (parzialmente) la sentenza di primo grado, che è stata riformata esclusivamente sotto i seguenti aspetti: con riferimento alla liquidazione del differenziale per danno biologico permanente, è stato corretto un errore di calcolo, perché era stata sottratta una somma erroneamente computata in euro invece che in lire; con riferimento alla liquidazione del danno per inabilità temporanea assoluta, è stata correttamente esclusa la detraibilità del danno differenziale -non configurabile per tale posta -che va liquidato integralmente a carico del datore. Ne consegue , all’evidenza, che le doglianze svolte nel ricorso non sono coerenti con le limitate statuizioni riformate dalla Corte d’appello e mirano piuttosto a sollecitare una nuova
valutazione rispetto a questioni già decise in primo grado e non oggetto di impugnazione da parte de ll’Azienda .
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in quanto l’intimata si è limitata a depositare procura e memorie, chiedendo di partecipare all’udienza orale, senza tuttavia procedere alla rituale notifica e deposito di un controricorso, e, quindi, di valida esplicazione di difesa nel presente giudizio di legittimità. Infatti, in esito alle riforme processuali che hanno attinto il rito in cassazione, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l ‘ eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell ‘ art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che, venuta a mancare tale udienza, alcuna attività difensiva è più consentita (in tal senso, Cass. Sez. L, 29/10/2020, n. 23921; conforme, Cass. Sez. 3, 11/02/2022, n. 4428).
Occorre, infine, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/06/2025.