Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1832 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1832 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 19389-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 350/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/02/2022 R.G.N. 2777/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Differenze retributive M.T.E. Una tantum
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/11/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 2278/2021 che, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda proposte da COGNOME NOME nei confronti di detta RAGIONE_SOCIALE, per un verso, aveva dichiarato il diritto dello COGNOME al livello 3° di M.T.E. (maggior trattamento economico) dal 25.7.2013, condannando la convenuta, considerata la prescrizione, al pagamento RAGIONE_SOCIALE maturate differenze retributive rispetto al riconosciuto 1° livello a decorrere dal 6.12.2015, e, per altro verso, aveva riconosciuto il diritto del lavoratore alla corresponsione della somma di € 1.342,58, a titolo di una tantum , illegittimamente riassorbita dalla datrice di lavoro.
Per quanto qui interessa, la Corte disattendeva il primo motivo di gravame con il quale l’RAGIONE_SOCIALE allora appellante denunciando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. nonché degli artt. 1362 ss. c.c. – rilevava, in ordine al disposto riconoscimento del 3° livello M.T.E., una ‘erronea valutazione degli elementi di prova’, rimproverando segnatamente al giudice di prime cure di non aver verificato ‘l’effettivo contesto di riferimento’, e pervenendo ad una ‘interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme collettive avulsa dalle peculiari ed effettive circostanze concrete’.
La Corte giudicava infondato anche il secondo motivo d’appello a mezzo del quale l’RAGIONE_SOCIALE censurava -segnatamente, sul versante della violazione degli artt. 1362 ss. c.c. il convincimento del primo giudice in ordine all’illegittimità
della mancata erogazione dell’ una tantum contemplata dal CCNL di settore del 28.3.2018.
Avverso tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e successiva memoria.
5 . Resiste l’intimato con controricorso.
La Corte si è riservata di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380 -bis .1 cpv. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1362 e ss. c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.’. Deduce che la ‘Corte di Appello, aderendo alle conclusioni cui è pervenuto il Giudice di primo grado, è giunta ad una conclusione del tutto avulsa dal contesto normativo di riferimento, con conseguente applicazione RAGIONE_SOCIALE medesime conseguenze giuridiche a situazioni giuridiche diverse tra loro, conducendo, inevitabilmente, a palesi iniquità, disconoscendo quella che è la fondamentale funzione di ogni sistema normativo’.
1.1. ‘La norma’ deduce la ricorrente -‘richiede infatti un’opera di adattamento che lascia un certo spazio, a volte anche assai ampio, all’interprete. Tra la norma come entità astratta e, quindi, tra la fattispecie astratta della quale la norma è espressione e la situazione giuridica intersoggettiva, alla quale la norma deve essere applicata, non vi è mai o quasi mai una
corrispondenza perfetta, in quanto la situazione sostanziale, alla quale la norma è destinata, è cangiante e mutevole, e presenta infatti aspetti che la differenziano l’una dall’altra’.
Con il secondo motivo denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322, 1325, 1362-1371 c.c., della nota aziendale del 25.5.2018 e della contrattazione collettiva, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.’. Censura ‘ la parte della sentenza che ha dichiarato l’illegittimità della mancata erogazione dell’ una tantum contrattuale prevista dal CCNL di settore del 28.3.2018′.
Con il terzo motivo denuncia ‘omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.’. Deduce che: ‘In ogni caso e per gli stessi motivi sopra esposti ai paragrafi che precedono A e B (I e II MOTIVO) da intendersi integralmente trascritti, le statuizioni impugnate con il presente ricorso meritano di essere cassate sotto l’ulteriore profilo del vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. dal momento che la Corte di Appello ha del tutto mancato di esaminare un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussone, consistente nell’interpretazione degli accordi e della nota aziendale’.
Il primo motivo è inammissibile.
Nota il Collegio che trattasi di censura sostanzialmente riproduttiva del primo motivo d’appello respinto dalla Corte territoriale, anche dal punto di vista dei parametri normativi.
Tanto rilevato, va rimarcato che, anche nel pur cospicuo sviluppo della censura (cfr. pagg. 9-17 del ricorso), non viene
illustrato sotto quali profili la ricorrente giudichi violati (o falsamente applicati) gli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.
6.1. Analogamente si dica in ordine alla pur dedotta violazione degli artt. ‘1362 e ss. c.c.’, giacché la ricorrente non specifica mai quale o quali dei canoni ermeneutici legali siano stati violati (o falsamente applicati) e perché.
Ancor prima, parte ricorrente neppure individua con precisione la ‘norma’ presumibilmente collettiva, cui si accenna all’inizio dello sviluppo della censura, passando piuttosto ad illustrare quello che indica come ‘quadro normativo di riferimento’.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo, per analoghe ragioni.
Nell’esposizione della censura, invero, la ricorrente non deduce sotto quali profili e perché reputi violati (o falsamente applicati) gli artt. 1322 e 1325 c.c.
Quanto, poi, alla pur dedotta violazione di tutti i criteri ermeneutici legali (artt. 1362-1371 c.c.), la ricorrente, dopo aver trascritto la parte di motivazione che si riferisce alla reiezione del suo secondo motivo d’appello circa l’ una tantum , asserisce essere ‘evidente che la Corte territoriale, fermo restando quanto eccepito nel precedente motivo di ricorso, ha comunque del tutto violato i canoni ermeneuti, ex artt. 1362 e ss., che dovrebbero orientare l’interprete nella disamina RAGIONE_SOCIALE norme contrattuali e della volontà RAGIONE_SOCIALE parti’.
5.1. Si tratta, però, di assunto meramente assertivo, visto che la ricorrente successivamente si limita a richiamare taluni precedenti di legittimità in tema d’interpretazione, non riferiti
agli atti e alle disposizioni collettive che vengono in considerazione nel presente giudizio.
Di seguito, inoltre, trascrive il testo della ‘nota aziendale del 25.5.2018′, proponendo proprie deduzioni in merito all’ una tantum nell’ambito RAGIONE_SOCIALE quali, tra l’altro, sostiene: , laddove, in disparte la genericità dell’assunto, in questa sede di legittimità viene in considerazione soltanto la motivazione che la Corte d’appello ha reso sul tema e che la stessa ricorrente dichiara di impugnare (v. pagg. 17-18 del ricorso).
Peraltro, solo alla fine dello svolgimento della censura la ricorrente ‘aggiunge’, del tutto genericamente, che la Corte d’appello si sarebbe discostata anche ‘dalle regole di corretta valutazione RAGIONE_SOCIALE prove (artt. 115116 c.p.c.)’ (cfr. pag. 20 del ricorso).
6. E’ infine inammissibile il terzo motivo.
La censura, infatti, proposta esclusivamente in base al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., s’imbatte nella preclusione di cui all’art. 348 -ter , ult. comma, c.p.c., applicabile ratione temporis , in caso di c.d. ‘doppia conforme’ che indubbiamente ricorre nella specie (la medesima preclusione è stata poi riprodotta nel vigente art. 360, comma quarto, c.p.c.).
Del resto, la doglianza sarebbe già ex se inammissibile perché la ricorrente vi deduce quale ‘fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione’ ‘l’interpretazione degli
accordi e della nota aziendale’: ma, indubbiamente, un’interpretazione non è un fatto storico, né principale né secondario.
La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME