Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7378 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7378 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 21789/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL);
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME;
– intimata –
avverso la sentenza n. 329/2020 della Corte d’appello di Palermo depositata il 22/2/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 805/2015, accogliendo le domande proposte da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, dichiarava che il contratto definitivo di franchising tra le parti non poteva ‘essere stipulato per fatto e colpa’ di RAGIONE_SOCIALE, che condannava quindi a corrispondere alla COGNOME la somma di euro 24.000 oltre interessi.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, cui controparte resisteva. La Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame con sentenza n. 329/2020.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (dopo che era stato sospeso il termine del ricorso per sua azione di revocazione, conclusa con sentenza notificatale il 25 giugno 2021) ha presentato ricorso, composto di due motivi, da cui l’intimata non si è difesa.
Considerato che:
1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., ‘omesso esame dei fatti debitamente documentati e decisivi … ed omessa valutazione della documentazione probatoria prodotta’ dalla ricorrente; denuncia altresì ‘carenza di istruttoria’ sulla prova del ‘fatto costituti vo del diritto azionato imputabile alla mancanza di elementi probatori’, violazione degli articoli 2697 e 1455 c.c. ‘e contestuale contraddittorietà di giudicato’.
Si richiamano elementi fattuali/probatori e si attribuisce al giudice unico di avere ‘deciso in totale assenza di prova’ per aver e rigettato con ordinanza del 14 novembre 2014 ‘i mezzi istruttori articolati dall’attrice COGNOME‘, il cui avvocato, all’udienza del 24 febbraio 2015, ave va verbalizzato di non aver potuto pertanto ‘giudizialmente provare’.
Anche il giudice d’appello ‘non ha ritenuto a sua volta di istruire il processo e ha deciso in assenza di alcuna istruttoria’, violando l’articolo 2697 c.c.
Inoltre la corte territoriale, poiché ‘il compendio probatorio acquisito al processo ha dimostrato peraltro l’insussistenza dei fatti costitutivi del diritto’ della COGNOME, è giunta a ‘conclusione … non … legittima’ (così in ricorso, nelle pagine 8-9) e n on ha effettuato, violando l’articolo 1455 c.c., ‘ alcuna valutazione in merito alla gravità dell’inadempimento avuto riguardo all’interesse della controparte’, né accertato ‘concretamente sulla scorta delle prove acquisite la parte realmente inadempiente’, violando pur e l’articolo 2697 c.c. Dunque la sentenza d’appello avrebbe leso le ‘norme processualistiche’, quelle costituzionali e i principi fondamentali del giusto processo, ‘omettendo qualsivoglia valutazione sui mezzi istruttori articolati dalla RAGIONE_SOCIALE‘.
Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità del procedimento giurisdizionale per avere ‘misconosciuto le prove e i documenti prodotti dalla ricorrente’ : quindi vi sarebbe nullità della sentenza ‘per carenza di istruttoria, per difetto di adeguata motivazione e per l’assenza di valutazione di punti decisivi’ . Denuncia altresì, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo; denuncia ancora, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione del l’articolo 1385 c.c. e in riferimento ( sic ) al ‘rapporto causale tra il preliminare e il contratto definitivo’.
Il primo motivo, ictu oculi , è un motivo generico, confuso (dove lamenta la mancata ammissione delle prove richieste da controparte e rievoca la ‘protesta’ del difensore di quest’ultima, senza spiegare quale interesse la ricorrente possa avere in riferimento a prove ontologicamente favo revoli all’avversaria) e fattuale, per cui cade nella inammissibilità.
Pure il secondo motivo può definirsi confuso (anc he per il riferimento all’articolo 1385 c.c.) e comunque risulta sostanzialmente fattuale, per cui è parimenti inammissibile.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi difesa l’intimata.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a pronuncia sulle spese.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 4 marzo 2024