Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32712 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32712 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14044/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
parte ricorrente
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
parte controricorrente avverso la sentenza n. 49/2022 emessa dalla Corte di appello di Campobasso il 9 febbraio 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ NOME e NOME COGNOME si sono opposti, in qualità di fideiussori, al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Campobasso nei loro confronti su ricorso di Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE s.p.a.. Nel ricorso monitorio la banca aveva asserito che l’importo ingiunto era costituito quanto ad euro 6.125,38 dal saldo negativo del rapporto di un conto corrente acceso RAGIONE_SOCIALE, e quanto ad euro 80.000,00 dall’ importo facciale di sette pagherò cambiari emessi dalla detta società; aveva poi precisato che entrambe le obbligazioni erano state garantite dagli intimati. La ricorrente per ingiunzione -si legge nella sentenza di appello -aveva dedotto «che le cambiali erano conseguenti alla concessione di affidamenti creditizi, validi sino a revoca, che venivano concessi dalla banca con contratto del 16 maggio 2008, costituiti da apertura di credito in conto corrente e da sconto di effetti cambiari, per le cui norme regolatrici la RAGIONE_SOCIALE si impegnava a restituire le somme utilizzate su semplice richiesta della banca in uno agli interessi al tasso convenzionale con capitalizzazione trimestrale».
Nel proporre opposizione i COGNOME hanno eccepito che il saldo del rapporto di conto corrente e di tutti i rapporti ad esso collegati erano viziati per avere la banca applicato alla debitrice principale interessi, spese e commissioni non dovute.
Nella resistenza della banca, il Tribunale ha respinto l’opposizione.
– In sede di gravame , la Corte di appello di Campobasso ha riformato la sentenza impugnata e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
– Ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, subentrata nella titolarità del credito. L’impugnazione è su due motivi ed è resist ita con controricorso da NOME e NOME COGNOME.
– E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo
spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -La proposta ha il seguente contenuto.
« due motivi in cui si articola il ricorso sono inammissibili;
«col primo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 183 c.p.c., l’ insufficiente ed erronea motivazione circa un fatto controverso ed omesso esame di documentazione decisiva per il giudizio;
«il secondo denuncia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 66 r.d. n. 1669 del 1933, l’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e l’ omesso esame di documentazione decisiva per il giudizio;
«l’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d’inammissibilità dell’impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l’individuazione delle questioni prospettate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009); in particolare, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre RAGIONE_SOCIALE, n. 26790): nel caso in esame le censure si sovrappongono disordinatamente e non è possibile correlare le deduzioni svolte ai diversi vizi da cui la sentenza impugnata sarebbe affetta;
«le doglianze formulate sono poi carenti di specificità: si rileva, in
proposito, che l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi deve avvenire alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481), oltre che fornendo indicazioni quanto alla loro localizzazione nei fascicoli di causa (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184); ciò vale anche con riguardo alla violazione del principio di non contestazione indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell’atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto degli scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c. (Cass. 29 maggio 2024, n. 15058);
«nel complesso, poi, il ricorso è rivolto a un riesame del merito e va rammentato, al riguardo, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987);
«tale vocazione del ricorso si fa particolarmente evidente nella formulazione della censura relativa all” omesso esame di documentazione decisiva per il giudizio ‘; l’art. 360 c.p.c. non considera tale vizio; configura, piuttosto, la fattispecie dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): e una tale censura va dedotta in sede di legittimità indicando non solo il ‘ fatto storico ‘ , il cui esame sia stato omesso, ma, altresì, il ‘ dato ‘ ,
testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘ come ‘ e il ‘ quando ‘ tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ‘ decisività ‘ (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054)»
– Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, di natura processuale che sono assorbenti e resistono ai rilievi critici formulati dalla parte ricorrente nella sua memoria.
Giova aggiungere alcune brevi considerazioni.
La Corte di merito ha escluso l’esistenza del credito che l’odierna ricorrente ha dedotto discendere dalle cambiali sulla base delle seguenti circostanze: il rapporto tra la banca e la società debitrice in virtù del quale erano state rilasciate le cambiali era quello di conto corrente con collegato conto anticipi, né la banca aveva dimostrato che i titoli a fronte di un altro rapporto dell’obbligata principale per il quale gli attuali controricorrenti si erano resi garanti; il saldo del menzionato conto era risultato attivo per RAGIONE_SOCIALE; la correlazione tra le cambiali e il conto corrente emergeva del resto dalla data di emissione delle cambiali, che coincideva con il 15 settembre 2010, «ossia quasi al termine del rapporto», confermandosi, con ciò, «che la banca voleva garantirsi il rientro di quanto, a dire della stessa, risultasse dal saldo del rapporto di conto corrente». Tale scansione motivazionale riflette accertamenti di fatto che sfuggono, come tali, al sindacato di legittimità.
Quanto alla deduzione, ribadita nella memoria, per cui il credito per le cambiali sarebbe stato contestato tardivamente dai controricorrenti, deve evidenziarsi che l’assunto , oltre a rivelarsi carente di specificità, come esposto nella proposta, è privo di decisività: e ciò in quanto la negazione della posizione debitoria dedotta in giudizio integra una mera difesa, come tale proponibile anche in appello (Cass. 28 maggio 2019, n. 14515, Cass. 1 ottobre RAGIONE_SOCIALE, n. 23796).
– Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
– Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art.96, comma 3 e comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 3.500,00 in favore di parte controricorrente; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 6 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME