Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5236 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5236 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10446/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), indirizzo PEC: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BARI n. 2433/2023 depositato il 03/04/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso ex art. 98 l.fall. la RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) ha proposto opposizione avverso il diniego di ammissione al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE del credito di € 319.705,58 in prededuzione, a titolo di: a) corrispettivo del l’assunzione della qualità di coobbligato di RAGIONE_SOCIALE per il rilascio di fideiussioni, come da n. 2 fatture; b) acquisizione di crediti vantati da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e successiva compensazione con crediti ceduti ad RAGIONE_SOCIALE; c) pagamento del ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ effettuato quale coobbligato di RAGIONE_SOCIALE.
1.1. -A tal fine l’opponente ha rappresentato che: i) RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di attività di gestione di sale da gioco in regime di concessione con l’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), dopo la nomina di un amministratore giudiziario, aveva presentato in data 17.07.2020 domanda di concordato preventivo in continuità, con affitto ponte e cessione di azienda, dietro polizza fideiussoria in favore di RAGIONE_SOCIALE pari a € 516.457,00 per ciascuna delle quattro concessioni in essere; ii) tra le parti sono intercorsi vari rapporti contrattuali, in forza dei quali RAGIONE_SOCIALE si sarebbe impegnata a prestare la propria coobbligazione in favore delle quattro società che avevano prestato dette polizze fideiussorie, per un totale di € 7.746.855,00, dietro il pagamento del 5% dell’importo della garanzia ( € 387.342,67 ); iii) a seguito di escussione delle fideiussioni da parte di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE si è resa disponibile (con riserva di ripetizione) a versare ad RAGIONE_SOCIALE la somma di € 185.245,17 a titolo di ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ (come da comunicazioni pec intercorse con l’amministratore giudizia rio); iv) gli atti di coobbligazione avrebbero tutti data certa desumibile dalla trasmissione via pec ad RAGIONE_SOCIALE delle fideiussioni (che hanno evitato la decadenza dalle concessioni), mentre la costituzione del ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ sarebbe emersa nel corso della procedura di concordato, con la sottoscrizione dell’affitto del ramo di azienda .
-Il Tribunale di Bari, richiamati i principi espressi da questa Corte in tema di giudizio ex art. 98 e 99 l.fall., ha rigettato l’opposizione, osservando che: i) tanto l’istanza di ammissione al passivo quanto nell’opposizione il credito è stato erroneamente
indicato per un importo inferiore a quello risultante dalla sommatoria delle singole voci, pari a € 770.420,83 ; ii) quanto al credito portato dalle due fatture emesse a titolo di corrispettivo del 5% per la coobbligazione prestata, al di là dell’effettiva esecuzione della prestazione, « non vi è prova dell’esistenza tra le parti di contratto di cofideiussione e del compenso indicato », trattandosi di richiesta fondata « esclusivamente su scritture private (richieste della fallita e accettazione d ell’opponente ) prive di data certa nulla riportando sul punto neppure le polizze fideiussorie rilasciate dalle due società estere, il tutto tenuto anche conto delle strette interconnessioni esistenti tra la fallita e la RAGIONE_SOCIALE (l’amministratore della fallita COGNOME NOME è madre del precedente amministratore COGNOME NOME, attualmente procuratore speciale con la sorella COGNOME NOME, a sua volta amministratore della RAGIONE_SOCIALE) e non potendo questa fondarsi su di una semplice comunicazione di natura unilaterale (pec del 29.07.2020) trasmessa all’amministratore giudiziario »; iii) quanto ai crediti originariamente vantati da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, le scritture private di cessione « risultano prive di data certa e quindi non opponibili alla Curatela, non avendo neppure documentato o allegato la prova dell’esistenza effettiva dei crediti originariamente vantati (p.es. mancato pagamento di fatture e quali) dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della fallita »; iv) quanto alla ripetizione della somma versata per ‘RAGIONE_SOCIALE‘ « sulla base dell’assunta qualifica di cofideiussore assunta dalla RAGIONE_SOCIALE, risultando non dimostrata la previa instaurazione di tale rapporto tra la fallita e l’odierna opponente », alla luce dei dati che precedono, « è evidente che, a prescindere dalla prova dell’erogazione delle somme in favore della fallita, non vi è prova del diritto alla loro restituzione (e quindi dell’ammissione al passivo del corrispondente credito) che su tale coobbligazione (non dimostrata) si fonda, tenuto conto del principio della immutabilità della domanda ».
-Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in due mezzi, illustrato da memoria, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2704, 2729, 2697, 1372 c.c., degli artt. 93, 98 e 99 l.fall., degli artt. 115 e 132, n. 4, c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) nonché «omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio che le scritture private con le quali è stato determinato il corrispettivo contrattuale sono state espressamente richiamate nelle fatture elettroniche e, quindi, hanno necessariamente data certa ex art. 2704» (art. 360, n. 5, c.p.c.). In sostanza, lamenta il ricorrente che la certezza della data dei contratti di co-fideiussione sarebbe da considerarsi acquisita, perché gli stessi sono stati espressamente richiamati nelle fatture elettroniche (aventi necessariamente data certa) e in altri vari documenti.
-Il secondo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione de ll’ art. 2697 c.c., degli artt. 93, 98 e 99 l.fall., degli artt. 115, 132 n. 4 e 210 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) nonché «omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio della sussistenza di prove documentali dell’esistenza dei contratti di coobbligazione sottoscritti da RAGIONE_SOCIALE» (art. 360, n. 5, c.p.c.).
-Entrambi i motivi presentano plurimi profili di inammissibilità.
-In primo luogo, il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata e inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza almeno i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa’ (Cass. Sez. U, 32415/2021; conf. ex plurimis Cass. 7345/2023, 17470/2018).
4.1. -Non è nemmeno ammissibile prospettare una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali -che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma -e del
vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; ove dunque la violazione di legge sia mediata dalla denuncia di omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, si versa nell’ipotesi di denuncia della erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, che attiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 10313/2006; Cass. 195/2016, 26110/2015, 8315/2013, 16698/2010).
4.2. -Nel caso in esame, il ricorrente espone in modo confuso e promiscuo vizi eterogenei, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. ( errores in iudicando , errores in procedendo e vizi motivazionali) senza trattarli separatamente, in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure ( ex plurimis , Cass. 23995/2022, 6581/2022, 16756/2019, 26790/2018, 11222/2018, 2954/2018, 27458/2017, 16657/2017, 19133/2016; nel 2023, v. Cass. 7340, 6951, 6935, 5291, 4652, 3650, 2804, 1305, 1093).
5. -In secondo luogo, le censure motivazionali non rispettano pedissequamente i canoni imposti dal novellato art. 360, n. 5) c.p.c. che onerano il ricorrente di indicare -nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4), c.p.c. il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, e, soprattutto, la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020);
5.1. -Ove poi si tratti, come nel caso in esame, non di ‘fatti’ ma di documenti, la denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. può essere ammessa solo se il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del
giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento, con la conseguenza che «la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa» (Cass. 19150/2016, 16812/2018; cfr. Cass. 15733/2022).
-Ma soprattutto, dalla semplice lettura del ricorso (e, di riflesso, del controricorso) emerge chiaramente come le censure siano tutte versate nel merito, poiché mirano chiaramente ad una diversa valutazione dei documenti e dei vari elementi probatori scrutinati dai giudici del l’opposizione , perciò ampiamente riportati in ricorso con un livello di dettaglio distonico rispetto alle funzioni di questa Corte, che non è mai giudice del fatto in senso sostanziale, dovendo esercitare un controllo su legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, anche perché, se si ammettesse in sede di legittimità un sindacato sulle quaestiones facti , si consentirebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019). In altri termini, con la proposizione di simili ricorsi si rischia di trasformare surrettiziamente il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019).
6.1. -Come noto, la valutazione del materiale probatorio è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale la esercita secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., anche selezionando, tra tutte le risultanze istruttorie, quelle ritenute più attendibili e idonee a sorreggere la motivazione, senza doversi esprimere analiticamente su ciascuna di esse, né confutare singolarmente le diverse argomentazioni prospettate dalle parti ( ex plurimis , Cass. 42/2009, 11511/2014, 16467/2017).
6.2. -E anche l’accertamento della data di una scrittura privata non autenticata, ovvero della sussistenza e idoneità di fatti diversi da quelli specificamente indicati nell’art. 2704, ma equipollenti a questi ultimi, che siano idonei a stabilire in modo
egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento, costituisce compito proprio del giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, ove sia correttamente motivata (cfr. Cass. 35192/2022, 1520/2021, 4104/2017).
6.3. -Nel caso di specie, la decisione impugnata presenta un apparato argomentativo chiaro e congruo, sicuramente superiore al ‘minimo costituzionale’ cui è ora circoscritto il sindacato di legittimità (Cass. SU, 8053/2014; cfr. Cass. 9017/2018, 26199/2021, 33961/2022, 956/2023, 4784/2023), anche perché la conformità della decisione al modello di cui all’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. non richiede che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo necessario e sufficiente che il giudice abbia indicato le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte quelle logicamente incompatibili siano state implicitamente rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 1374/2002, 13359/1999).
6.4. -In ogni caso il Collegio non intende deflettere dal consolidato principio per cui il ricorrente per cassazione non può pretendere di contrapporre a quella del giudicante la propria diversa valutazione o interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti, o comunque una diversa lettura delle risultanze processuali ( ex plurimis , Cass. 3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022). Non è infatti compito di questa Corte condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, così sovrapponendo la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, e ciò anche se il ricorrente prospettasse un più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. 12052/2007, 3267/2008).
-E’ appena il caso di aggiungere, quanto alla denunziata violazione dell’art. 115 c.p.c. , che essa ricorre solo ove il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la norma, ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma
disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (fermi il principio di non contestazione e il notorio), mentre non è ammesso dolersi che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U, 16303/2018, 20867/2020, 23650/2022; Cass. 2001/2023, 4599/2023, 9351/2022, 20553/2021, 22397/2019, 21098/2016, 27197/2011).
-Per concludere, s otto l’apparente deduzione di violazioni di legge, errores in procedendo e censure motivazionali, il ricorso mira ad una diversa valutazione del merito della causa, che però non può trovare ingresso in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 34476/2019).
-Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti di cui all’ art. 13, comma 1quater, d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/02/2024.