Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8540 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1622/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, in persona del Titolare della omonima azienda agricola, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentat a e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 766/2020 depositata il 24/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dall’opposizione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ragusa a favore della RAGIONE_SOCIALE, società che produce alimenti zootecnici da destinare al commercio, con cui era stato intimato a NOME COGNOME, titolare dell’azienda agricola omonima, il pagamento della somma di € 32. 233,98 oltre interessi e spese.
NOME eccepiva la prescrizione del credito agricolo sia ai sensi dell’art. 2948 c.c. sia ai sensi dell’art. 2955 n. 5 c.c..
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 1276/2017, rigettava l’opposizione.
La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 811/2020 del 24 aprile 2020, confermava la sentenza impugnata.
Propone ricorso per cassazione, NOME COGNOME sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. Ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 e n. 5 del c.p.c. in relazione all’art. 1559 c.c. e art. 115 c.p.c.
Lamenta che la Corte d’Appello ha omesso di considerare e/o ha erroneamente valutato i fatti, nonché atti e documenti processuali determinanti per la decisione del giudizio.
Ha ritenuto, infatti, nel dirimere la controversia che l’appellante abbia solo allegato ma non provato che tra le parti sia stato stipulato un contratto di durata avente ad oggetto prestazioni continuative di mangime per l’allevamento di suini e ovini, gestito dall’azienda della RAGIONE_SOCIALE. Al fine di qualificare il rapporto giuridico
fra le parti in lite come contratto di somministrazione sarebbe stato necessario provare, secondo il giudicante, un preventivo accordo di fornitura per un certo tipo di prodotti per un dato periodo e per un prezzo determinato.
5.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 nn. 4 e 5 del c.p.c. in relazione all’art. 126 c.p.c., art. 44 disp. Att. C.p.c., art. 207 c.p.c., 230 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c.
Si duole della erronea valutazione delle emergenze processuali e probatorie (in particolare, del processo verbale).
5.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la ‘violazione dell’art. 360 n. 3 del c.p.c. in relazione dell’art. 2697 c.c.
Lamenta che la Corte ha errato dove ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE non abbia contestato il credito della RAGIONE_SOCIALE controricorrente.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili sotto plurimi profili.
I motivi risultano formulati in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità. anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia , il principio di autosufficienza può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere
concretamente soddisfatto ‘anche’ fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda’ (Cass. 19/04/2022, n. 12481). Qualunque sia il tipo di errore denunciato ( in procedendo o in iudicando ), il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione. E ciò perché il ricorso deve ‘contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata’ (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/06/2023, n. 17983; Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 4571; Cass. civ., Sez. V, 20/07/2022, n. 22680; Cass. civ., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/01/2021, n. 342; Cass. civ., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass. civ., SS. UU., 27/12/2019, n. 34469).
6.1. Deve porsi ulteriormente in rilievo che le censure risultano invero volte ad accreditare una ricostruzione alternativa della vicenda, e un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito, laddove nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una rivalutazione delle risultanze processuali in termini differenti da quella espressa dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso,
essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti. Non essendo questa Corte giudice sul fatto, il ricorrente non può pertanto limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando taluni elementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazione compiuta dal giudice rispetto al corrispondente modello normativo. Questa Corte ha invero già avuto modo, anche di recente, di osservare che il vizio di motivazione può essere dedotto in sede di legittimità e sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte.
6.2. Deve altresì sottolinearsi che le censure mosse con riferimento a ll’art. 360 n. 5 c.p.c. sono inammissibili ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., trattandosi di un’ipotesi di c.d. doppia conforme, in quanto le statuizioni di merito sono fondate sul medesimo iter logico argomentativo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, Ord., 26/07/2023, n. 22497; Cass. civ., Sez. V, Ord., 25/07/2023, n. 22261; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 20/07/2023, n. 21682; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 28/06/2023, n. 18491; Cass. civ., Sez. V, 14/03/2023, n. 7382; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 1/03/2023, n. 6169; Cass. civ., Sez. V, Ord., 24/02/2023, n. 5803; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 9/03/2022, n. 7724).
7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza