Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30487 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30487 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29804-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, SALVATORE TAVERNA;
– ricorrente –
contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL RAGIONE_SOCIALE ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2288/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/06/2022 R.G.N. 2222/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Sanzioni amministrative
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 14/11/2025
CC
RILEVATO CHE
Con sentenza n.2288/22, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto in parte l’opposizione proposta da COGNOME NOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, avverso due ordinanze ingiunzione emesse dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto rileva in questa sede, riteneva la Corte d’appello che l’eccezione di prescrizione formulata da COGNOME fosse infondata, poiché: a) la notifica dei due verbali di accertamento, prodromici alle ordinanze ingiunzioni, fatta alla società RAGIONE_SOCIALE quale coobbligata in solido, aveva effetto interruttivo della prescrizione verso COGNOME, ai sensi dell’art.1310 c.c.; b) risultava comunque che i verbali di accertamento erano stati notificati anche a COGNOME in proprio; c) egli aveva avuto conoscenza del verbale di accertamento poiché, in proprio, chiese di essere audito e di dilazionare il pagamento delle sanzioni.
Avverso la sentenza, COGNOME NOME ricorre per un motivo.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, difeso dall’AVV_NOTAIO dello Stato.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.1310, c.c. e degli artt.6, co.6, 14, co.2 e 6, 28 l. n.689/81, per avere
la Corte d’appello ritenuto che la notifica del verbale di accertamento alla società, coobbligata solidale, avesse effetto interruttivo nei suoi confronti.
Il motivo è inammissibile.
La sentenza è fondata su una triplice ratio decidendi, ovvero: a) la notifica dei due verbali di accertamento, prodromici alle ordinanze ingiunzioni, fatta alla società RAGIONE_SOCIALE quale coobbligata in solido, aveva effetto interruttivo della prescrizione anche verso COGNOME, ai sensi dell’art.1310 c.c.; b) risultava comunque che i verbali di accertamento erano stati notificati anche a COGNOME in proprio; c) egli aveva avuto conoscenza del verbale di accertamento poiché, in proprio, chiese di essere audito e di dilazionare il pagamento delle sanzioni.
Secondo costante orientamento di questa Corte, in caso di pronuncia fondata su una doppia ragione decisoria, l’omessa impugnazione di una di queste, così come l’inammissibili t à o il rigetto dell’impugnazione su una di queste, rende inammissibile il ricorso in cassazione per difetto d’interesse, poiché la sentenza continua a reggersi sulla ratio non impugnata o impugnata in modo inammissibile o infondatamente (Cass.9752/2017, Cass.3386/2011, Cass.12372/2006).
Ora, il motivo di ricorso non censura affatto la ratio sub b), mentre censura in modo del tutto generico, e dunque inammissibile, la ratio sub c), limitandosi ad asserire che, dagli atti di causa, non emergeva che COGNOME fosse intervenuto in proprio a ch iedere l’audizione e la dilazione di pagamento, senza affatto specificare a quali atti di causa faccia riferimento il motivo e senza
compiutamente riportare il contenuto di tali atti, onde confermare che le iniziative erano state compiute in qualità di legale rappresentante.
Ne viene l’inammissibilità del motivo, poiché, a prescindere dalla fondatezza della censura sulla ratio a), la sentenza resta ferma in forza degli argomenti sub b) e c).
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente.
i sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attes a l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.