Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7916 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso 15872/2021 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
Pec:
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, nella qualità di socio accomandatario e Legale Rappresentante pro tempore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in INDIRIZZO INDIRIZZO
Pec:
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7916 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2024
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 983/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/03/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2023 dal Cons. NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’ appello di Milano n. 938 pubblicata in data 26/3/2021 , l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’ appello di Milano del dicembre 2020 e la sentenza del Tribunale di Monza n. 2762 del 2018; in particolare la prima, rigettando il suo appello, ha confermato la sentenza di primo grado e dunque la terza , e per l’effetto ha confermato la declaratoria di inefficacia nei confronti del creditore NOME COGNOME, quale socio accomandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato da NOME COGNOME, ex dipendente RAGIONE_SOCIALE‘azienda del RAGIONE_SOCIALE e dal marito NOME COGNOME in data 19/3/2003;
il Tribunale, accertato che la COGNOME era stata riconosciuta colpevole, in sede penale, del reato di falso e truffa per aver falsificato e poi portato all’incasso molti assegni RAGIONE_SOCIALE‘azienda , sottraendo al proprio datore di lavoro un importo superiore ad € 150.000 , aveva rilevato che il debito RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, derivando da atto illecito e di rilevante entità, non poteva ritenersi sorto per soddisfare esigenze familiari, non potendosi presumere (né essendo stato dedotto e dimostrato) che lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni RAGIONE_SOCIALEa famiglia; conseguentemente ritenuti sussistenti tutti i presupposti di cui all’art. 2901 c.c. aveva disposto la revocatoria RAGIONE_SOCIALE‘atto;
la COGNOME e il COGNOME proposero appello, si costituì il COGNOME che, nel corso del giudizio, depositò la sentenza RAGIONE_SOCIALEa sezione lavoro RAGIONE_SOCIALEa
Corte d’ appello di Milano con cui era stata confermata la condanna RAGIONE_SOCIALEa COGNOME a risarcire al COGNOME la somma di € 177.769,52 ; la Corte d’ appello di Milano con la sentenza del 26/3/2021 ha respinto l’appello , condannando la COGNOME alle spese del grado;
la COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi ed ha chiesto l’assegnazione del ricorso alla Sezioni Unite. Il Primo Presidente di questa Corte ha rigettato l’istanza di assegnazione alle S.U. ed ha restituito il fascicolo a questa Terza Sezione Civile;
NOME COGNOME ha depositato memoria.
Considerato che:
con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1 nn. 3 e 4 cpc la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 132, terzo comma, 276 cpc, RAGIONE_SOCIALE‘art. 119 disp. att. c.p.c. e nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello per difetto di sottoscr izione di uno dei componenti del Collegio giudicante;
con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione di ‘ norme di diritto ‘, l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti , nonché ‘l’ omessa condanna alle spese di lite’ ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, primo comma cpc per avere la Corte d’appello mancato di disporre la condanna RAGIONE_SOCIALE‘appellato alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, pur avendo giudicato infondate le eccezioni sollevate da quest’ultimo in corso di causa;
con il terzo motivo lamenta violazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012 e RAGIONE_SOCIALE art. 24, secondo comma e 111 Cost., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per avere la corte d’appello ritenuto che la condotta processuale del difensore integrasse una violazione dei doveri di deontologia professionale e, di conseguenza, per avere il giudice d’appello disposto
la trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti al competente RAGIONE_SOCIALE;
con il quarto motivo di ricorso denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 99, 100, 101, 112, 113 e 115, primo comma c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per avere il giudice di primo grado mancato di rilevare la nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione per omessa notifica del medesimo ad uno dei litisconsorti necessari;
con il quinto motivo di ricorso censura la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 101, 113, 115, 116, 294, secondo comma c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per avere il Tribunale di Monza autorizzato parte attrice al deposito tardivo di documenti, senza sollecitare il contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti sul punto;
con il sesto motivo lamenta violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 101, 113, 115 e 116 c.p.c., RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012 e RAGIONE_SOCIALEa legge n. 117 del 1988 nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per avere la C orte d’appello confermato la legittimità RAGIONE_SOCIALEa rimessione in termini operata dal primo giudice ex art. 184-bis c.p.c. violando così il diritto di difesa e le garanzie del giusto processo e del contraddittorio;
il Collegio rileva che il ricorso è inammissibile in quanto non osserva le condizioni poste dall’art. 366 nn. 3, 4 e 6 cpc , secondo il quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara esposizione dei fatti RAGIONE_SOCIALEa causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso, la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione con l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto su cui si fondano e la specifica indicazione, per ciascuno dei
motivi, RAGIONE_SOCIALE atti processuali, dei documenti sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante RAGIONE_SOCIALE stessi;
il ricorso non contiene alcuna esposizione dei fatti di causa ed è dunque in contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui ‘ Il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. – secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa – non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla RAGIONE_SOCIALE di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione RAGIONE_SOCIALE‘origine e RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia, RAGIONE_SOCIALEo svolgimento del processo e RAGIONE_SOCIALEe posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe reciproche pretese RAGIONE_SOCIALEe parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, RAGIONE_SOCIALEe eccezioni, RAGIONE_SOCIALEe difese e RAGIONE_SOCIALEe deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, RAGIONE_SOCIALEo svolgersi RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, RAGIONE_SOCIALEe difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (Cass., S.U. n. 2602 del 20/2/2003; Cass., S.U. n. 22575 del 10/9/2019; Cass., 3, n. 1352 del 12/1/2024);
il ricorso non osserva le condizioni di cui all’art. 366 n. 4 c.p.c. quali precisate dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui ‘ Il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALEe quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al
raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo; tale nullità si risolve in un “non motivo” del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l’inammissibilità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, n. 4, c.p.c. ‘ (Cass., 3, n. 17330 del 31/8/2015; Cass., n. 22478 del 24/9/2018; Cass., 3, n. 1341 del 12/1/2024);
il ricorso non osserva le condizioni poste dall’art. 366 n. 6 c.p.c. quali interpretate dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui ‘I n tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile RAGIONE_SOCIALE‘autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto RAGIONE_SOCIALEe censure a consentire la decisione ‘ ( Cass., 1, n. 6769 del 1/3/2022; conf. Cass., U, n. 8077 del 22/5/2012);
alla inammissibilità dei motivi consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5.200 ,00 (di cui € 200 ,00 per esborsi), oltre a spese generali al 15% e accessori di legge, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Terza