Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1446 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 1446 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
Oggetto:
Condominio – responsabilità amministratore difetto contraddittorio
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19451/2020 R.G. proposto da CONDOMINIO INDIRIZZOTRIESTE (C.F.90090040321), in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE del foro di Trieste, e dall’avv. NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE) del foro di Trieste, ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.:-P.IVA. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in grado di appello presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE del foro di Napoli;
-intimata – avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, pubblicata il 21 gennaio 2020 e notificata il 7 marzo 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’udienza pubblica del 5 luglio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. NOME COGNOME il quale ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta depositata che terminava nel senso dell’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22 febbraio 2019, la RAGIONE_SOCIALE in qualità di proprietaria di un immobile commerciale facente parte del complesso condominiale sito in INDIRIZZO a Trieste, evocava dinanzi al Tribunale di Trieste il suddetto condominio al fine di ottenere l’annullamento della delibera assembleare del 5 maggio 2015 e di dichiarare, di conseguenza, privi di effetto giuridico tutti i provvedimenti conseguenziali adottati dalla stessa, in particolare , la nomina dell’amministratore di
condominio e tutte le altre voci poste all’ordine del giorno ed espressamente approvate.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del CONDOMINIO di INDIRIZZO che deduceva la legittimità delle predette delibere assembleari ed eccepiva la nullità dell’atto di citazione della controparte, il giudice di prime cure, con sentenza n. 729/2018, rigettava la domanda attorea e condannava la parte attrice al pagamento delle spese di lite.
In virtù di gravame interposto dalla RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello di Trieste, nella resistenza del Condominio appellato, con sentenza n. 74 del 2020, accoglieva parzialmente l’appello e per l’effetto in parziale riforma della decisione del giudice di prime cure nella parte relativa al punto 2) dell’ordine del giorno, pronunciava declaratoria di annullamento della delibera del 5 maggio 2015 assunta dal Condominio convenuto sul suddetto punto, condannando lo stesso al pagamento delle spese di lite.
A sostegno di tale decisione il Giudice distrettuale evidenziava la assoluta fondatezza della doglianza dell’appellante circa il vizio in cui era incorso il Condominio con la delibera assembleare del 5 maggio 2015 nella parte in cui aveva provveduto alla nomina di NOME COGNOME quale nuovo amministratore condominiale, violando quindi il disposto dell’art. 1129, comma 13 c.c. in quanto lo stesso era stato revocato giudizialmente dall’incarico con sentenza della stessa Corte di appello di Trieste n. 370 del 2011. La norma, infatti, affermava chiaramente che l’amministratore revocato
giudizialmente non poteva essere nominato nuovamente, utilizzando un avverbio che non lasciava alcun margine di manovra interpretativa, essendo la previsione contraddistinta anche da una natura sanzionatoria rigorosa.
Non vi erano ragioni, di converso, per considerare annullabile la restante parte della delibera che non appariva condizionata dalla nomina del COGNOME quale amministratore.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trieste ricorre il Condominio di INDIRIZZO sulla base di un unico motivo.
La Immobiliare è rimasta intimata.
Fissata pubblica udienza per la discussione del ricorso, è stata depositata dal sostituto procuratore generale, dott. NOME COGNOME memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso dell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, esito che dispensa questa Corte dall’illustrazione e dall’esame dell’unico motivo in cui si articola la presente impugnazione.
Rileva il Collegio che parte ricorrente ha omesso di produrre l’avviso di ricevimento comprovante il positivo esito della notifica del ricorso e la mancata prova della notifica comporta l’inammissibilità del ricorso, come ritenuto costantemente da questa Corte (a partire da Cass., Sez. Un., n. 627 del 2008), secondo cui “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego
raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Con la conseguenza che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della Corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso
stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982″.
Nel caso che ci occupa il Condominio ricorrente non solo non ha prodotto l’avviso di ricevimento ex art. 149 c.p.c., ma non è neanche comparso all’udienza pubblica.
Peraltro, risulta depositata agli atti in data 25/26 gennaio 2022 dichiarazione che appare prodotta a nome della società intimata, nella quale si comunica che il ricorso non è stato notificato al difensore della RAGIONE_SOCIALE, avvocato NOME COGNOME e la cancelleria in data 05.07.2023 ha rilasciato attestazione nel senso che in atti manca l’avviso di ricevimento comprovante l’avvenuta notificazione del ricorso.
Il Collegio dichiara pertanto inammissibile il ricorso.
Non vi è necessità di provvedere sulle spese.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda